Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1340 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8545-2012 proposto da:

G. SPORT S.N.C. DI G.C. E F.LLO (P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE

TREMITERRA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IPERION S.R.L. (incorporante per fusione la MODA IN S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

CESARE SORIANO, GIUSEPPE POSILLIPO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato P. TREMITERRA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 9-24 febbraio 2011, ha respinto l’appello proposto dalla G. Sport s.n.c. di G.C. e F.llo nei confronti della società MODA IN s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale, che aveva respinto l’opposizione proposta dalla G. al decreto ingiuntivo ottenuto dal custode giudiziario del Centro Iperion, per la somma di Euro 65703,17 titolo di canoni per affitto d’azienda e per Euro 14711,35 per spese di gestione, nonchè la riconvenzionale della convenuta opposta, per il risarcimento danni.

La corte del merito ha ritenuto la titolarità del diritto in capo alla società MODA IN in liquidazione, avendo il Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza 1387/2010, pubblicata il 21/10/2010, disposto il dissequestro e la restituzione all’avente diritto dell’immobile e dei canoni in sequestro preventivo in forza dei decreti indicati(il Decreto del 2 agosto 2005 aveva ad oggetto anche i canoni di MODA IN per la locazione dei locali commerciali ubicati nel Centro Iperion); ha respinto il motivo inteso a censurare la reiezione della domanda riconvenzionale, rilevando che non era emerso alcun inadempimento della concedente e che i conteggi del fatturato della G. non evidenziavano alcun crollo degli incassi nè giustificavano la nomina di un C.T.U..

Ricorre avverso detta pronuncia la G. Sport, con ricorso affidato a due motivi.

Si difende con controricorso Moda In in liquidazione.

Iperion s.r.l., incorporante la società MODA IN, ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Col primo motivo, la ricorrente si duole della ritenuta titolarità del diritto in capo alla società MODA IN, per violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., in relazione agli artt. 156 e 159 c.p.c., sostenendo che si tratta nel caso di mancanza della legitimatio ad causam, involgendo aspetti sostanziali attinenti alla titolarità del diritto azionato ed all’interesse ad agire, che incidono sulla regolare costituzione del contraddittorio.

2.1.- Il motivo è infondato.

Ed infatti, anche a ritenere che col provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., dei canoni e la nomina del custode giudiziario, al quale si sarebbero dovuti versare i canoni, la società MODA IN sia stata privata della legitimatio ad causam, la stessa ha in ogni caso riacquistato la legittimazione a seguito del dissequestro e della restituzione all’avente diritto, che ben può sopravvenire nel corso del giudizio.

Infatti, come ritenuto nella pronuncia 17064/2002(che ha richiamato le precedenti 2726/86, 2406/83, 4524/83, tra le altre) la “legitimatio ad causam”, intesa come interesse ad agire o a contraddire, si configura come condizione dell’azione (e cioè come elemento strutturale che la sorregge) interno (e non esterno, quale presupposto sostanziale) all’interesse medesimo, sicchè la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione (principio della cosiddetta effettività sostanziale). E’ pertanto del tutto incongruo il riferimento all’istituto della ratifica, ampiamente sviluppato dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., trattandosi nella specie dell’intervenuta legitimatio ad causam.

1.2. – Col secondo motivo, la ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2555, 2562 e 1571 c.c., e art. 1575 c.c, n. 2, in relazione agli artt. 1175, 1176, 1218 e 1223 c.c., della reiezione della domanda riconvenzionale, sostenendo che le parti, nelle forme del contratto di affitto di reparto d’azienda, hanno inteso stipulare un contratto atipico, e che la concedente ha violato i principi di diligenza e correttezza, da cui l’inadempimento fatto valere.

2.2. – Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, si è doluta del tutto genericamente della statuizione di rigetto assunta dalla Corte del merito alla stregua delle valutazioni di merito alla stessa spettanti: la Corte napoletana, dopo avere rilevato che era incontroverso che nel periodo in oggetto l’esercizio commerciale e l’intera struttura erano rimasti aperti ed era stata svolta regolarmente l’attività commerciale, ha evidenziato che la parte aveva fatto valere le stesse allegazioni già respinte in primo grado, e che i semplici conteggi del fatturato, prodotti dalla G. Sport, non evidenziavano alcun “crollo” degli incassi, non giustificandosi pertanto il ricorso alla C.T.U..

3.1.- Il ricorso va respinto; le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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