Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13399 del 30/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13399
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10058/2010 proposto da:
S.V., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato MICHELE FIORINO giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA POLIS SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE’ CESTARI 34,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALENTINO, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURIZIO MOLFINI, TIZIANA RODA’ giusta delega
in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 169/2009 della COMM. TRIB. REG. della
CAMPANIA, depositata il 03/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIORINO che si riporta al
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Equitalia Polis spa notificava a S.V. la comunicazione di iscrizione ipotecaria su immobili di proprietà, a seguito del mancato pagamento di due cartelle esattoriali, dell’importo di Euro 80,70 e di Euro 8.531,19, relative ad imposte dirette dovute per gli anni 1995 e 1998, oltre a cartelle relative a somme dovute per contravvenzioni al codice della strada.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che con sentenza n. 501 del 2007 lo rigettava.
Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Napoli che con sentenza del 3.11.2009 lo rigettava. In particolare il giudice di appello confermava che le notifiche delle cartelle di pagamento risultavano ritualmente effettuate a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e che non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 140 c.p.c..
S.V. propone ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha dichiarato la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento per mancata applicazione dell’art. 140 c.p.c..
Equitalia Polis spa resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, attuale comma 4, ha limitato la possibilità di eseguire la notificazione delle cartelle di pagamento mediante la procedura semplificata prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune) ai soli casi di “irreperibilità assoluta” conseguenti alla inesistenza della abitazione del contribuente nel domicilio fiscale indicato; nella diversa ipotesi in cui all’indirizzo anagrafico esista l’abitazione dell’interessato, ma questi risulti non reperito senza che ne sia stato accertato il trasferimento in altro luogo, occorre procedere nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., con affissione alla porta della abitazione dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale e comunicazione della procedura espletata mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in esame la sentenza ha affermato l’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità della procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., sulla base di un generico riferimento alla “assenza” del destinatario, senza specificare se ricorra una situazione di fatto corrispondente alla irreperibilità “assoluta” ovvero “relativa”.
La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè accerti se sussistono i presupposti di fatto che legittimano la notificazione della cartella a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), ovvero a norma dell’art. 140 c.p.c., assumendo le conseguenti determinazioni. Spese regolate all’esito del giudizio di rinvio.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016