Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13399 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26962-2020 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GIUSEPPE VACCARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 20965/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 01/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Avvocato Giuseppe Vaccaro in proprio e quale difensore di C.C., propone ricorso per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 20965 del 2020 nella parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del suddetto difensore.

L’attuale ricorrente rileva di aver fatto richiesta di distrazione nel controricorso.

L’Agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. non si costituivano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

l’Avvocato Giuseppe Vaccaro, difensore del contro ricorrente nella lite oggetto della ordinanza n. 20965 del 2020, aveva chiesto, nel controricorso, il rigetto del ricorso con la condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;

in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 16037 del 2010; Cass., n. 293 del 2011; Cass., n. 8578 del 2014);

il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 20965 del 2020, depositata il 1 ottobre 2020, sia corretto aggiungendo l’inciso “da distrarsi in favore dell’Avv. Giuseppe Vaccaro ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “agli accessori di legge”;

ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 20965 del 2020, depositata il 1 ottobre 2020, sia corretto aggiungendo l’inciso “da distrarsi in favore dell’Avv. Giuseppe Vaccaro ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “agli accessori di legge”;

dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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