Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13398 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9198-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/2009 della COMM.TRIB.REG. MILANO,

depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava a O.R., titolare della ditta Buona Pizza di O.R., un atto di irrogazione delle sanzioni a norma del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, commi 3 e 5, convertito nella L. n. 73 del 2002, in conseguenza dell’accertato i impiego di due lavoratori irregolari.

Contro l’atto di irrogazione delle sanzioni la contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n.218 del 2007, ritenendo non provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato rilevato dagli ispettori dell’Inps.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano che con sentenza del 12.2.2009 lo dichiarava inammissibile, sul rilievo della mancata attestazione di conformità tra l’atto di appello depositato e quello notificato all’appellato, non costituitosi nel giudizio.

Contro la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo, deducendo la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui non ha ritenuto che sia onere dell’appellato costituirsi in giudizio ed eccepire la difformità tra l’atto depositato e quello notificatogli.

Il contribuente non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Questo Collegio aderisce all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, (applicabile anche nel giudizio di appello a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2) che disciplina il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso proposto mediante consegna o spedizione a mezzo dei servizio postale, deve essere interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità, non la mera mancanza della formale attestazione di conformità tra l’atto depositato e quello notificato mediante consegna all’ente impositore o spedizione a mezzo posta, bensì la loro effettiva difformità, accertata dal giudice. Tale principio è applicabile in caso di avvenuta costituzione del resistente o dell’appellante, situazione processuale che consente alla parte citata in giudizio di sollevare la l’eccezione di difformità tra i due esemplari di ricorso, in difetto della quale è legittima la presunzione di conformità. Nella diversa ipotesi di contumacia del resistente o dell’appellante, la presunzione di conformità derivante dalla omessa formulazione della eccezione ad opera della parte interessata non ha ragion d’essere, e l’assenza della prescritta attestazione di conformità, che l’appellante ha omesso di annotare sulla copia dell’atto depositato, integra la condizione di mancanza di prova in ordine alla sussistenza del requisito sostanziale di conformità, integrante la causa di inammissibilità prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, richiamata, quanto al giudizio di appello, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 4615 del 22/02/2008, Rv. 602046 e Sez. 5, Sentenza n. 1174 del 22/01/2010, Rv.611270; per le ragioni esposte non si ritiene condivisibile la diversa conclusione sostenuta da Sez. 5, Sentenza n. 6780 del 20/03/2009, Rv. 607483).

L’esistenza di un orientamento giurisprudenziale non univoco giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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