Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13398 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13398 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 4008-2013 proposto da:
CIOFI FILIPPO CFIFPP57S07B507C, VERNI MASSIMO
VRNMSM58R27H286K,

BONACCORSI

GIUSEPPE

BNCGPP54C19I422G, CASUCCI DANILO
CSCDNL56D14C407W, TARSI MARCO TRSMRC59S27D612M,
MANNELLI FRANCESCO MNNFNC58R23E466U, PIAZZA
CALOGERO PZZCGR59L05F126Q, LAZ ZERI STEFANO
LZZSFN57B11A564P, BICOCCHI MAURIZIO
BCCMRZ59M09D612H, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
CIRCI, rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELLA DEL
ROSSO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 30/06/2015

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

CALIULO, giusta procura speciale a margine del ricorso succcessivo;
– ricorrente successivo contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,
ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI
CALIULO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente contro
BIANCHI CARLO, GIUSEPPINI FRANCO, MARTINI WALTER,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28,
presso lo studio dell’avv. ANDREA CIRCI, rappresentati e difesi
dall’avv. MARIA GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega a margine
del controricorso;
– contraricorrenti avverso la sentenza n. 1035/2012 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 04/10/2012;

Ric. 2013 n. 04008 sez. MI – ud. 26-03-2015
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ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito per il ricorrente successivo l’Avvocato Sergio Preden che si
riporta al ricorso successivo, chiedendo raccoglimento.

Maurizio Bicocchi e altri lavoratori adivano il giudice del lavoro
chiedendo l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 13 1. n. 257 del
1992 alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto,
secondo il coefficiente moltiplicatore 1,50.
11 Tribunale,ritenuto applicabile la disciplina dettata dal .d. 1. n. 269 del
2003 conv. in 1. n. 326 del 2003, riconosceva il diritto alla rivalutazione
contributiva secondo il moltiplicatore 1,25.
La Corte di appello di Firenze, pronunziando sull’appello degli
originari ricorrenti e sull’appello dell’INPS, in riforma della decisione
di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Stefano Lazzeri,
Francesco Mannelli, Danilo Casucci, Filippo Ciofi, Giuseppe
Bonaccorsi, Marco Tarsi, Calogero Piazza, Maurizio Bicocchi.,
Massimo Verni e Fabio Pacciani; ha dichiarato il diritto di Carlo
Bianchi, Walter Martini e Franco Giuseppini all’applicazione del
moltiplicatore 1,5 per i periodi di esposizione a MCA per ciascuno
indicati nella sentenza di primo grado, oltre agli altri benefici di cui
all’art. 13, comma 8,1.. n. 257 del 1992.
La statuizione di rigetto della domanda di Stefano Lazzeri, Francesco
Mannelli, Dando Casucci, Filippo Ciofi, Giuseppe Bonaccorsi, Marco
Tarsi, Calogero Piazza, Maurizio Bicocchi., Massimo Verni e Fabio
Pacciani è stata fondata sulla decadenza nella quale erano incorsi gli
assicurati per avere depositato il ricorso giudiziario nel giugno 2008,
quindi oltre il prescritto termine di tre anni e trecento giorni
Ric. 2013 n. 04008 sez. ML – ud. 26-03-2015
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Fatto e diritto

decorrente dalle singole istanze amministrative presentate tutte in data
24.7.2003. Per gli assicurati Carlo Bianchi, Walter Martini e Franco
Giuseppirii il giudice di appello, rilevato che i suddetti avevano
presentato domanda amministrativa all’INPS in data 24.4.2003, ha
escluso l’applicabilità della decadenza ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970

giudiziale e ritenuto applicabile ( in ragione della data di presentazione
della domanda amministrativa) , ai sensi dell’art. 3 comma 132 della
legge n. 350 del 2003, secondo la interpretazione datane dal giudice di
legittimità, la più favorevole disciplina di cui all’art. 13. comma 8 1. n.
257 del 1992.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso Stefano
Lazzeri, Francesco Mannelli, Danilo Casucci, Filippo Ciofi, Giuseppe
Bonaccorsi, Marco Tarsi, Calogero Piazza, Maurizio Bicocchi.,
Massimo Vemi sulla base di un unico motivo.
Con tale motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 47
d.p.r. n. 639 del 1970, come interpretato integrato e modificato
dall’art. 6 di. n. 103 del 1991 conv. in 1 n. 166 del 1991 e dell’art. 4 di
n. 384 del 1992 conv. in 1. n. 438 del 1992, hanno censurato la
decisione per avere ritenuto applicabile alla domanda di rivalutazione
contributiva il regime decadenziale di cui all’art. 47 d.p.r n. 639 del
1970
L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.
Con autonomo ricorso l’istituto previdenziale ha chiesto la cassazione
della decisione sulla base di un unico motivo con il quale, deducendo
violazione dell’art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, ha censurato la decisione
per avere escluso, nei confronti di Carlo Bianchi, Walter Martini e
Franco Giuseppini, l’applicabilità della decadenza di cui all’art. 47 d.p.r.

Ric. 2013 n. 04008 sez. ML ud. 26-03-2015
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in quanto già pensionati al momento della presentazione del ricorso

cit., sul rilievo che i suddetti, all’epoca del deposito del ricorso di
primo grado, erano già pensionati.
Gli intimati Carlo Bianchi, Franco Giuseppini e Walter Martini hanno
resistito con tempestivo controricorso con il quale hanno
preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso dell’INPS per

cod.proc. civ. . Hanno sostenuto che, per il principio dell’unicità del
processo sancito dall’art. 371 cod. proc. civ., l’impugnazione dell’INPS
avrebbe dovuto essere proposta con ricorso incidentale nel giudizio
instaurato dal ricorso per cassazione dei litisconsorti Stefano Lazzeri,
Francesco Mannelli, Dando Casucci, Filippo Ciofi, Giuseppe
Bonaccorsi, Marco Tarsi, Calogero Piazza, Maurizio Bicocchi.,
Massimo Verni. Tale ricorso era stato notificato in data 28.1.2013
all’INPS il quale aveva notificato il controricorso in data 11.3.2013 . Il
successivo, autonomo, ricorso per cassazione proposto dall’istituto
previdenziale, con atto notificato il 4.10.2013, era pertanto
inammissibile.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
Nella memoria depositata dai ricorrenti Stefano Lazzeri, Francesco
Mannelli, Dando Casucci, Filippo Ciofi, Giuseppe Bonaccorsi, Marco
Tarsi, Calogero Piazza, Maurizio Bicocchi e Massimo Verni si chiede
la rimessione alle Sezioni unite di questa Corte della questione
attinente all’applicabilità della decadenza ex art. 47 d.p.r. n. 639 del
1970 alla domanda di rivalutazione contributiva. La richiesta è fondata
sul rilievo della non univocità delle motivazioni con la quale le
pronunzie di questa Corte si sono espresse in senso sfavorevole agli
aspiranti al beneficio in oggetto e sul rilievo che la questione
dell’applicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 47 d.p.r. n. 639
del 1970 alla domanda di rivalutazione contributiva era stata esaminata
Ric. 2013 n. 04008 sez. ML – ud. 26-03-2015
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violazione del combinato disposto di cui agli artt. 333, 334, 370, 371

dalla giurisprudenza di legittimità solo a partire dall’anno 2008; è
invocato,inoltre, inoltre, il principio di “stabilità delle regole” affermato
nella pronunzia a sezioni unite n. 10143 del 2012 in tema di
cd.overruling ed evidenziato che l’applicazione, secondo il “diritto
vivente”, del regime decadenziale di cui all’art. 47 d.p.r. cit. alla

di tale disciplina con gli artt. 3, 24, 38, 41, 42 e 111 Cost. .
In base a tali considerazioni si insiste nella opportunità della
rimessione
Nella memoria depositata dall’INPS si contrasta la deduzione di
inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in via autonoma
dall’istituto previdenziale; si rileva a riguardo che le domande dei
lavoratori, pure se proposte con unico ricorso, sono connotate
ciascuna da autonomia ed indipendenza rispetto alle altre, di talchè non
è configurabile alcuna situazione di litisconsorzio necessario che ne
imponga la trattazione unitaria.
Nella memoria depositata da controricorrenti Carlo Bianchi, Franco
Giuseppini e Walter Martini si insiste nella eccezione di inammissibilità
del ricorso dell’INPS.
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi , ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima
sentenza.
Ancora, in via preliminare, va dichiarata la infondatezza della
eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in via
autonoma dall’INPS.
Le domande formulate dagli originari ricorrenti con unico ricorso
giudiziale sono, infatti, domande autonome e indipendenti l’una
dall’altra, ciascuna connotata da un specifica causa petendi (esposizione
ad amianto del singolo lavoratore per il periodo dedotto) e da uno
kic. 2013 n. 04008 sez. ML – ud. 26-03-2015
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domanda di rivalutazione contributiva pone problemi di compatibilità

specifico petitum (rivalutazione, in relazione al periodo di esposizione,
dei contributi afferenti alla posizione del singolo lavoratore). La pretesa
azionata da ciascuno dei ricorrenti ben poteva essere fatta valere con
autonomo ricorso giudiziale nei confronti dell’INPS senza che ciò
comportasse la necessità di integrazione del contraddittorio nei

scaturisce esclusivamente dal fatto che queste pongono la medesima
questione di diritto. Tale connessione (oggettiva) è pertanto inidonea a
configurare un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra gli originari
ricorrenti ; con l’ulteriore conseguenza della scindibilità delle singoleautonome – cause cui ha dato luogo la pluralità ( soggettiva ) di
domande azionate con unico ricorso.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, caso di domande di
identico contenuto proposte, con unico atto, da diversi lavoratori
contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di
litisconsorzio facoltativo improprio, in quanto, pur nell’identità delle
questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici
e delle singole “causae petendi”, con la conseguenza che le cause, per
loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in
relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l’ulteriore
conseguenza che la sentenza che le definisce – sebbene formalmente
unica – consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite,
le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive
impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle
altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi
susseguenti e senza che venga compromesso l’interesse all’unitaria
trattazione di questioni di identico oggetto, atteso che lo stesso ben
può trovare soddisfazione nell’esame delle separate impugnazioni nella

!Zie. 2013 n. 04008 sez. ML – ud. 26-03-2015
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confronti di tutti gli altri; la connessione tra le singole domande,

medesima udienza. (v. Cass. n. 642 del 2005 , n. 10365 del 2001) 7
8069 del 2000).
Da quanto sopra rilevato deriva che, stante l’autonomia delle singole
cause, l’istituto previdenziale non era tenuto a proporre ricorso
incidentale unitamente al controricorso nel giudizio instaurato dai

soggetto, in relazione all’impugnazione proposta nei confronti di questi
ultimi, al rispetto del termine di cui al comb. disp. degli artt. 370 e 371
cod. proc., decorrente alla notifica del ricorso per cassazione dei
lavoratori rimasti soccombenti nel giudizio di appello.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’INPS deve essere,
pertanto, respinta.
Va altresì respinta la richiesta di rimessione alle Sezioni unite di questa
Corte della questione relativa all’applicabilità del regime decadenziale di
cui all’art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 alle domande avanzata dagli
originari ricorrenti Invero non è dato registrare alcun contrasto a
riguardo nella giurisprudenza di legittimità, consolidatasi (ex plutimis
Cass. ord. n. 7934 del 2014), a partire dalla sentenza n. 12685 del 2008,
nel senso dell’applicabilità di tale regime decadenziale alla domanda
intesa alla rivalutazione contributiva ai sensi della legge n 297 del 1992
e succ. modif. e integr. .
Quanto ora rilevato esclude, altresì, che possa invocarsi la
giurisprudenza in tema di cd. overruling, che presuppone un
mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo e che
tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere
lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè,
da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso. ( exphaimis
Cass. n. 5269 del 2013) A tale situazione non può essere equiparata,
come sembra pretendersi dal Bicocchi e dagli altri ricorrenti, la
Ric. 2013 n. 04008 sez. ML – ud. 26-03-2015
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ricorrenti diversi dal Bianchi dal Giuseppini e dal Martini ; né era

circostanza che solo a partire dall’anno 2008 la giurisprudenza di
legittimità si è espressa, con riferimento alla domanda di
maggiorazione contributiva, atteso che le pronunce richiamate non
hanno introdotto alcuna nuova e imprevedibile regola processuale, in
contrasto con enunciati precedenti, ma hanno semplicemente

giurisprudenziale, esplicitando una regola già propria dell’ordinamento,
avente carattere di generalità in relazione alla materia delle prestazioni
previdenziali ( cfr. Cass. ord. n. 26912 del 2011) .
Non si ravvisano, infine, i denunziati profili di incostituzionalità, della
disciplina in tema di decadenza applicata alla domanda di rivalutazione
contributiva, in relazione ai quali, va evidenziato, che la parte non ha
svolto alcuna argomentazione ( v. memoria ricorrenti Bicocchi + altri,
pag 4) .
In ogni caso, come ripetutamente affermato da questa Corte, non è
validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a
pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si estende a tutte
le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva.
E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento
amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del
beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi
dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla
legislazione in materia” (cfr. Cass. n. 1629 del 2012; id. Cass. n. 11400
del 2012; Cas s. n. 14531 del 2012;
Cass. n. 14472 del 2012; Cass. nn. 20031 e 20032 del 2012; Cass. n.
27148 del 2013; Cass. n. 4778 del 2014. Cass. n. 3960 del 2015)
L’affermazione che la protezione costituzionale del diritto
previdenziale – che ne determina l’imprescrittibilità – “non si estende a
tutte le singole azioni relative alla costituzione della
kic. 2013 n. 04008 sez. ML – ud. 26-03-2015
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esercitato l’ordinaria funzione dichiarativa, tipica dell’interpretazione

posizione contributiva” era, del resto, già stata formulata nelle decisioni
di questa Corte n. 7138 del 2011 e n. 12052 del 2011. In senso analogo
si è espressa Cass. n. 11399 del 2012 che ha valorizzato la circostanza
che l’esposizione all’amianto e la sua durata sono “fatti” la cui esistenza
è conosciuta soltanto dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a

moltiplicatore contributivo attraverso un’apposita domanda
amministrativa e a darne dimostrazione. Nella sentenza n. 6382 del
2012, e con riguardo alla questione della decadenza “generale” di cui
all’art. 47, si è ancora più espressamente operata una distinzione tra il
diritto per cui è causa ed il diritto a pensione così precisandosi: “La
richiamata decisione di questa Corte n. 12720/2009 appare non
pertinente nel caso in esame perché, come già detto, nella presente
controversia non si dibatte del diritto all’adeguamento della prestazione
previdenziale già ottenuta. La sollevata questione di
legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 47 per violazione
dell’art. 38 Cost. (…) appare comunque manifestamente infondata in
quanto il termine decadenziale appare congruo in ordine ad una piena
ed effettiva tutela e garanzia dell’interesse

costituzionalmente

garantito del diritto a pensione, che – nel caso in esame – peraltro non
viene affatto travolto in quanto tale dalla norma in discussione. Si
tratta di benefici aggiuntivi che, richiesti in via amministrativa,
andavano poi rivendicati entro un termine del tutto ragionevole, al
Giudice, il che non è avvenuto per fatto addebitabile alla ricorrente, il
quale certamente così agendo non ha perso l’effettività del diritto (nel
suo nucleo sostanziale) riconosciutogli all’art. 38 Cost.”.
Va anche richiamata la pronuncia della Corte Cost. 26 febbraio 2010,
n. 71 che – ribadendo che il diritto a pensione, come già affermato dalla
precedente Corte Cost. 22 luglio 1999, n. 345, è “fondamentale,
Ric. 2013 n. 04008 sez. Ml.
-10-

ud. 26-03-2015

conoscenza dell’ente previdenziale onerato dell’applicazione del

irrinunciabile e imprescrittibile” – ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale della L. 24
dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, osservando che la norma
censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, in
quanto non incide sull’an del diritto alla pensione, ma solo
quanturn,

laddove il mancato aumento del

trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far
considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta
dalle norme costituzionali indicate”.
In base quindi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., in
particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del
2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, ord. n.
7964 del 2014), la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal d. p.r.
n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal d.l. . n. 384 del 1992, art.
4 (convertito nella legge n. 438 del 1992) trova applicazione anche per
le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla
maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse
promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna
pensione.
Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio
riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti
pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la
determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella
previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza
dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale,
all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della
contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto
Ric. 2013 n. 04008 sez. ML – ud. 26-03-2015
-11-

marginalmente sul

dalla 1. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Con la domanda per cui è
causa, non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione
pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei,
in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di
determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che,

collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso
(ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento,
ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei
quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia,
operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti
propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe
sorto) – in base ai criteri ordinati – il diritto al trattamento
pensionistico. Detti presupposti (esposizione all’amianto e relativa
durata) sono fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato,
che costui è tenuto a portarli a conoscenza dell’ente onerato
dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’ apposita
domanda amministrativa, necessaria, quindi, anche nel regime
precedente l’entrata in vigore del dl. n. 269 del 2003, art. 47
(convertito nella 1.. n. 326 del 2003), che ne ha addirittura sanzionato la
mancata presentazione entro l’ivi previsto termine con la decadenza dal
diritto al ripetuto beneficio (v., ex multis, Cass. 11400/2012).
In base alle considerazioni che precedono ed in conformità della
proposta avanzata dal Consigliere Relatore il ricorso proposto da
Maurizio Bicocchi ed altri risulta manifestamente infondato
conseguendone la conferma della decisione di appello che aveva
ritenuto i detti lavoratori decaduti dalla proposizione della domanda
giudiziale per decorso del termine triennale di cui all’art. 47 d.p.r. cit. .

Ric. 2013 n. 04008 sez. ML – ud. 26-03-2015
-12-

seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente

Per le medesime ragioni, in conformità della proposta del Consigliere
relatore, il ricorso dell’INPS è da accogliere in quanto manifestamente
fondato, conseguendone la cassazione della statuizione di appello che
ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva dei lavoratori
Carlo Bianchi, Walter Martini e Franco Giuseppini sul rilievo della

già pensionati alla data del ricorso giudiziale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifico
che il ricorso giudiziale è stato depositato in data 18.6.2008 e quindi
decorso il termine di tre anni e trecento giorni decorrenti dalla data del
24.4.2003( anch’essa pacifica) di presentazione all’INPS della
domanda amministrativa il ricorso può essere deciso nel merito con
rigetto, per intervenuta decadenza, della domanda dei contro ricorrenti
Bianchi, Giuseppini e Martini.
In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in
tema di applicabilità della decadenza ex art. 47 dpr. n. 639 del 1970
solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado, appare
equo compensare le spese dell’intero processo fra tutte le partì.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso proposto da Maurizio
Bicocchi + altri . Accoglie il ricorso proposto dall’INPS ; cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta da Carlo Bianchi, Franco Giuseppini e Walter Martini.
Compensa fra tutte le parti le spese dell’intero processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza nei confronti dei ricorrenti principali e dell’insussistenza nei confronti
del ricorrente incidentale, dei presupposti per il versamento, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nonna del
comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Ric. 2013 n. 04008 sez. ML – ud. 26-03-2015
-13-

inapplicabilità ai medesimi del regime decadenziale per essere questi,

Roma 26 marzo 2015

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