Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13398 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24683- o da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domicilialo in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MEDITERRANEA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

VICOLO ORBIIELLI 31, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE

MICHELE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 03/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate notificava alla Mediterranea Costruzioni s.r.l. due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003 e 2004 con i quali rettificava il reddito di impresa dichiarato accertando maggiori ricavi da valere ai fini IRPEG, IRAP e IVA sulla base di indagini bancarie e finanziarie eseguite ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7.

La società impugnava gli avvisi e la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, previa riunione, con sentenza n. 98/03/2010 accoglieva il ricorso sancendo l’utilizzabilità dei documenti non esibiti in sede istruttoria e giustificate le movimentazioni bancarie oggetto di accertamento.

L’agenzia delle Entrate impugnava la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 131/25/12 depositata il 3.9.2012 accoglieva l’appello sul presupposto che l’unico motivo di appello risiedeva nella preclusione stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, e cioè nel diniego a voler prendere in considerazione il giornale di contabilità presentato dalla contribuente in occasione dell’accertamento con adesione e che i rapporti sottostanti alle movimentazioni bancarie erano giustificati.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidando il suo mezzo a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, articolato in due distinte censure l’ufficio deduce: 1) la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 344 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR affermato che l’unico motivo di appello risiedeva nella eccepita preclusione stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4 e cioè nel diniego a voler prendere in considerazione il giornale di contabilità presentato dalla contribuente in occasione

dell’accertamento con adesione al fine di verificare l’avvenuta contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie oggetto di rettifica, mentre la censura riguardava soprattutto la mancata dimostrazione, da parte della società che le movimentazioni erano state considerate nella contabilità per la determinazione del reddito; 2) l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere la CTR esplicitato adeguatamente il percorso logico giuridico che l’aveva indotta a ritenere che i rapporti sottostanti alle movimentazioni bancarie fossero giustificati.

3. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità della censura come articolata.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 9100 del 6 maggio 2015), in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

3.1. Il ricorso per cassazione che cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, risulta quindi ammissibile, allorchè esso comunque evidenzi in modo specifico la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 9793 del 23 aprile 2013).

4. La prima censura è fondata.

La CTR ha affermato che “con l’unico motivo di appello, consistente nel denunziato vizio di difetto di motivazione della sentenza l’appellante tende ad ottenere dal giudice adito un riesame del merito della controversia sino ad ora racchiusa esclusivamente nella eccepita preclusione stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4 e cioè nel diniego a volere prendere in considerazione il giornale di contabilità presentato dall’appellata in occasione dell’accertamento con adesione al fine di verificare l’avvenuta contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie oggetto di rettifica. Conseguentemente l’appello dell’ufficio, come richiesto dall’appellata, dovrebbe essere dichiarato inammissibile a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.”.

Dall’esame delle difese dell’ufficio e dei motivi di impugnazione, riprodotti per autosufficienza, si evince che la mancata esibizione del giornale di contabilità aveva legittimato l’Agenzia – ex art. 32 – a ritenere non giustificati i movimenti (e dunque la ripresa a tassazione conseguente) ma l’Ufficio non aveva mai dedotto la “decadenza” in relazione a tale inadempienza, essendo pacifica la possibilità per la parte di fornire la giustificazione dei singoli movimenti, anche in fase contenziosa.

L’Agenzia, sin dal primo grado di giudizio, ha invece contestato la mancata dimostrazione, da parte della società, che le movimentazioni bancarie fossero state considerate nella contabilità con idonei documenti giustificativi o che si trattasse di movimentazioni non riconducibili ad operazioni imponibili.

La CTR, con autonoma ratio decidendi ha statuito sulla inammissibilità dell’appello spogliandosi della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia.

La circostanza che la CTR abbia inserito nella sentenza anche argomentazioni sul merito svolte “ad abundantiam” non comporta per la parte soccombente nè l’onere nè l’interesse ad impugnare;

conseguentemente deve dichiararsi inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui la ricorrente ha invocato un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, della sentenza gravata (Cass. 30393/2017).

La prima censura deve essere, conseguentemente, accolta e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie la prima censura, inammissibile la seconda; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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