Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13398 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 01/06/2010), n.13398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CARINI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGIULLI 16, presso

l’avvocato GAROFALO ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PINELLI NUNZIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOC. COOP. EDILIZIA G. TONIOLO A R.L. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso l’avvocato CASAGNI FEDERICA,

rappresentata e difesa dall’avvocato AVOLA ANDREA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

S.B., R.V., R.S.;

– intimati –

e sul ricorso n. 2056/2005 proposto da:

R.S. (c.f. (OMISSIS)), S.B. (c.f.

(OMISSIS)), R.R. (c.f. (OMISSIS)), R.

I. (c.f. (OMISSIS)), R.A. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualita’ di eredi di R.G.,

C.P. (c.f. (OMISSIS)) in proprio e nella

qualita’ di procuratore generale di L.V.M., C.

L. (c.f. (OMISSIS)), C.G. (c.f.

(OMISSIS)), M.E. (c.f. (OMISSIS)), R.

A. (c.f. (OMISSIS)), RU.GI. (c.f.

(OMISSIS)), questi ultimi tre nella qualita’ di eredi di

R.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI

88, presso l’avvocato IACOBELLI MARINA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARANO GAETANO, rispettivamente giusta procure speciali

Notaio dott. SANTO LI GATI di PALERMO – Rep. n. 40010 del 18.03.2003

e n. 38524 del 2 0.09.02;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI CARINI, SOC. COOP. EDILIZIA G. TONIOLO A R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 318/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali R.

+ALTRI, l’Avvocato GAETANO MARANO che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale; l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione,

l’inammissibilita’ del ricorso principale; per l’inammissibilita’ o

assorbimento del ricorso incidentale; condanna Comune alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.V., R.S., S.B. nella qualita’ di procuratore generale di R.G., C. P., C.L., C.G. e L.V.M. M. adirono il Tribunale di Palermo per ottenere la condanna anche in solido del Comune di Carini e della societa’ cooperativa edilizia Giuseppe Toniolo al risarcimento del danno derivante dall’occupazione appropriativa del fondo di cui erano comproprietari annotato – in catasto fi. (OMISSIS), temporaneamente occupato in forza di ordinanza sindacale n. 47 del 12 febbraio 1992 per la realizzazione di strade di accesso, previste dal PEEP, agli alloggi costruiti dalla cooperativa convenuta sull’area, assegnatale ma non espropriata alla scadenza del periodo d’occupazione legittima. Chiesero altresi’ la determinazione dell’indennita’ d’occupazione. Il Tribunale adito, con sentenza del 20 febbraio – 3 aprile 2001, accolse la domanda condannando i convenuti in solido al pagamento del risarcimento del danno in L. 291.603.591 e dell’indennita’ d’occupazione in L. 19.702.961. La Corte d’appello di Palermo, pronunciando sui contrapposti gravami proposti da tutte le parti, con sentenza n. 318 depositata il 24 marzo 2004, in parziale riforma della precedente decisione, ha respinto le domande proposte contro la societa’ cooperativa G. Toniolo.

Avverso quest’ultima statuizione il Comune di Carini ha infine proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due mezzi. Hanno resistito tutti gli intimati con controricorso. R.V., R.S., S.B. nella qualita’ di procuratore generale di R.G., C.P., C. L., C.G. e L.V.M.M. hanno a loro volta proposto, ricorso incidentale in base ad unico mezzo.

Questi ultimi hanno altresi’ depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza. La Corte d’appello, per quel che rileva in questa sede, ha escluso la legittimazione passiva della cooperativa in ordine alla domanda di risarcimento danni, in quanto la realizzazione delle opere sull’area occupata venne curata direttamente dal Comune, ed intervenne il 24 giugno 1998, come accertato dal primo giudice, quando era ormai scaduto il termine d’occupazione legittima sin dal 23 marzo 1997. Ed infatti, il Comune, malgrado detenesse il fondo senza titolo, il 17 giugno 1997 affido’ in appalto l’esecuzione delle opere ad impresa appaltatrice, in tal modo realizzando l’irreversibile trasformazione del fondo e l’accessione invertita conseguente, di cui non puo’ rispondere la cooperativa G. Toniolo, rimasta estranea all’espletamento delle opere.

Autore dell’illecito aquiliano e’ percio’ il solo Comune benche’ la mancata definizione della procedura ablativa sia imputabile a colpevole inerzia della cooperativa, che non puo’ ” nondimeno ” rispondere dell’occupazione abusiva susseguente alla scadenza del periodo d’occupazione legittima.

Col primo motivo il Comune ricorrente denuncia illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione di questa decisione in relazione a punto decisivo della controversia. Assume che la cooperativa, delegata ad attivare direttamente la procedura espropriativa, attesa la sua conclamata negligenza, e’ responsabile del danno procurato dall’occupazione protrattasi oltre la scadenza del termine di legge.

Col secondo motivo deduce violazione dell’art. 2043 c.c. e travisamento dei presupposti di fatto e delle risultanze processuali, nonche’ vizio di motivazione. Sostiene che la domanda non meritava accoglimento in quanto venne introdotta con citazione del 10.12.97, in mancanza del presupposto dell’accessione invertita, verificatasi il 26 giugno dell’98. Contesta peraltro la propria legittimazione passiva, essendo pacifico che la cooperativa, pur avendo assunto l’incarico di esperire direttamente le procedure espropriative, colpevolmente non adempi’ a tale compito. Con ricorso incidentale condizionato i controricorrenti censurano anch’essi l’impugnata statuizione nella parte in cui ha escluso che, poiche’ il rapporto di delega non si era esaurito col termine d’occupazione legittima, competesse alla societa’ cooperativa di perfezionare nei termini la procedura.

Il primo motivo, che deve essere esaminato congiuntamente al ricorso incidentale, e’ fondato.

Nell’ipotesi in cui l’amministrazione espropriante abbia affidato ad una cooperativa, mediante concessione ex art. 35 1. 22.10.1971 n. 865, la realizzazione dell’opera di edilizia residenziale delegandole nel contempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’inadempimento del delegato all’obbligo di attivarsi per il completamento della procedura concorre a cagionare l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa a danno del privato, in quanto s’inserisce nel suo determinismo causale anche se le opere siano state materialmente eseguite da un terzo soggetto, con cui resta solidalmente obbligato, unitamente altresi’ con l’ente espropriante – cfr. Cass. 4.9.1999 nn. 9381, 21096/2007, 14959/2007; v. 24885/2008.

Il riconoscimento della concorrente responsabilita’ del delegante e del delegato non puo’ infatti escludersi per il solo fatto che l’avvenuta trasformazione dell’area sia intervenuta successivamente alla scadenza dell’occupazione legittima ed ad opera di un terzo soggetto, in quanto l’inadempienza agli obblighi derivanti dalla delega da parte del delegato ha comportato la connotazione dell’occupazione in termini d’illegittimita’. Nella specie la Corte d’appello ha accertato in punto di fatto, ed il dato e’ incontestato, che le opere vennero realizzate sul fondo di proprieta’ degli odierni ricorrenti oltre il termine di scadenza dell’occupazione legittima da impresa cui il Comune affido’ direttamente i lavori di realizzazione delle strade previste dal PEEP, e non gia’ da parte della Cooperativa G. Toniolo, che aveva pero’ omesso l’espletamento della delega al compimento degli atti della procedura ablatoria conferita in base alla convenzione. Siffatto inadempimento impedi’ che il decreto di espropriazione intervenisse tempestivamente e che quindi si mantenesse entro la sua fisiologica cornice di legittimita’, sicche’ e’ evidente che rappresenta titolo di responsabilita’ dell’illecito aquiliano denunciato a sostegno della domanda di risarcimento del danno conseguente all’accessione invertita, che deve essere in via solidale tanto alla cooperativa che all’autore materiale delle opere che infine al Comune. Come si e’ gia’ affermato nella giurisprudenza di questa Corte, “chiaro che l’esistenza della delega per gli atti procedurali non spoglia L. n. 865 del 1971, ex art. 60 detto ente delle responsabilita’ relative al procedimento secondo i suoi parametri temporali, poiche’ conservava poteri di controllo e di stimolo sull’operato dei delegato” anche il mancato o insufficiente esercizio di tale potere e’ fonte di responsabilita’ (Cass. 9424/2001, 17.12.1998, n. 12631, 21096/2007).

La decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione di questo principio e risulta pertanto errata. Il secondo motivo introduce questione coperta da giudicato interno. La statuizione del tribunale sull’ammissibilita’ della domanda, conforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui l’irreversibile trasformazione del fondo rappresenta condizione dell’azione – Cass. n. 10344/1995 – e non presupposto processuale, non e’ stata fatta segno d’impugnazione dal Comune di Carini, che col suo appello incidentale sollecito’ lo scrutinio sulla propria responsabilita’ e censuro’ la statuizione sulle spese. La censura e’ percio’ inammissibile.

Tutto cio’ premesso il ricorso principale deve essere accolto nei sensi che precedono con assorbimento del ricorso incidentale.

L’esaustivita’ delle acquisizioni probatorie consente pronuncia nel merito di condanna della cooperativa G. Toniolo, in solido col Comune di Carini, al pagamento in favore degli attori delle somme gia’ liquidate in sede di merito, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di cui alla statuizione impugnata. Le spese, a carico della societa’ cooperativa Toniolo vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e pronunciando nel merito condanna il Comune di Carini e la cooperativa G. Toniolo in solido al pagamento in favore di R.V., R.S., S.B. nella qualita’ di procuratore generale di R.G., C. P., C.L., C.G. e L.V.M. M. delle somme liquidate nella sentenza impugnata, e, ferma ogni altra statuizione, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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