Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13397 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21661/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GABEA DISTRIBUZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

nonchè da:

GABEA DISTRIBUZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PRIMO CONTI 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BARTONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASQUALE FORTUNATO, CIRO

ZACCARO giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2008 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,

depositata il 10/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con processo verbale di constatazione del 30.7.1997, il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli eseguiva una verifica nei confronti della società Gabea Distribuzione srl, accertando che presso l’abitazione dell’amministratore Caso Vincenzo era detenuta documentazione extracontabile dalla quale risultavano costi per acquisto di merce in nero e ricavi non contabilizzati provento della corrispondente vendita; inoltre, con segnalazione modello ID 104 del 24.8.2000, la Guardia di Finanza di Pomigliano d’Arco comunicava che, nel corso di un controllo eseguito nei confronti della Castaldi sas, erano state rinvenute schede extracontabili intestate a vari clienti dalle quali risultava che la società Gabea aveva acquistato dalla società Castaldi merce senza fattura per complessive Lire 31.986.000. Sulla base di tali risultanze l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Gabea Distribuzione srl in liquidazione un avviso di accertamento per l’anno di imposta 1997 con il quale accertava ricavi non contabilizzati per Lire 4.839.307.617, determinati applicando al costo della merce, acquistata e rivenduta in nero, una percentuale di ricarico medio del 11,84% desunta dal raffronto tra fatture passive ed attive contabilizzate dalla società; quindi accertava una maggiore imposta Irpeg di Lire 1.077.726.000, una maggiore Ilor di liRe 471.869.000,oltre sanzioni.

Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che con sentenza del 12.10.2005 annullava il recupero, di maggiore entità, relativo ai ricavi non contabilizzati, ritenendo che il processo verbale di constatazione non fornisse presunzioni gravi, precise e concordanti circa l’esistenza di ricavi non contabilizzati; confermava i residui recuperi.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Napoli che con sentenza del 10.7.2008 lo rigettava. Il giudice di appello richiamava le motivazioni addotte dal giudice di primo grado osservando che esse “appaiono abbastanza esaustive della vicenda”; quanto alle scritture extracontabili affermava che “esse non fanno riferimento alcuno alle società indicate, nè sono di pugno dell’amministratore”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1) omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha rigettato l’appello con motivazione per relationem, che non consente di ricostruire l’iter logico seguito nella decisione, considerato che in presenza di contabilità “parallela” era onera del contribuente fornire spiegazioni in ordine alle finalità di tale documentazione;

incomprensibilità della motivazione nella parte in cui afferma che la documentazione extracontabile non farebbe riferimento alcuno alla società indicata; mancata indicazione delle ragioni per le quali la sentenza afferma che la documentazione extracontabile (agenda rinvenuta presso l’abitazione dell’amministratore) non sarebbe stata redatta personalmente dall’amministratore e comunque irrilevanza della circostanza; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Commissione tributaria regionale ha omesso di statuire sul motivo di appello proposto dall’Ufficio concernente la fondatezza del recupero basato sulla segnalazione “modello ID 104”.

La società resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso; propone ricorso incidentale condizionato, con il quale chiede di dichiarare se è affetto da nullità un avviso di accertamento che si fonda su atti richiamati, non notificati al contribuente e non allegati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso principale, con il quale si deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione, è inammissibile per mancanza del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., vigente in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (10.7.2008). L’illustrazione del motivo di ricorso svolto dalla ricorrente non è seguita dal “momento di sintesi” (omologo del quesito di diritto) contenente l’indicazione riassuntiva e sintetica delle ragioni di censura, volto a consentire l’immediata rilevabilità del nesso tra la lacuna denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente. (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 5858 del 08/03/2013, Rv. 625952; Sez. U, Sentenza n. 20603 del 01/10/2007, Rv.

599013).

2. Il secondo motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale non si è pronunciata sul motivo di appello della Agenzia delle Entrate relativo alla fondatezza del recupero basato sulla documentazione extracontabile rinvenuta presso la società venditrice Castaldi sas, relativa ad acquisti di merce senza fattura effettuati dalla Gabea srl, di cui riferisce la segnalazione ID 104 della Guardia di Finanza di Pomigliano d’Arco.

3. Il ricorso incidentale condizionato della controricorrente è inammissibile. Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Sez. 5, Ordinanza n. 23548 del 20/12/2012, Rv. 625035).

La sentenza deve essere cassata in relazione all’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo, cassa e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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