Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13397 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13397 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 3186-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico -, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CORSI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
LALLI giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

9,460

Data pubblicazione: 30/06/2015

avverso la sentenza n. 670/2012 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 24/05/2012, depositata il 03/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.

La Corte di appello dell’ Aquila, in accoglimento dell’appello del
lavoratore Vittorio Corsi ed in riforma della decisione di primo grado,
ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto inter partes
stipulato, ai sensi dell’accordo 25 settembre 1997, integrativo del
C.C.N.L. 26 novembre 1994, per la causale “esigenze eccezionali…” ;
ha accertato la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a decorrere dall’11.7.2000 e condannato la società Poste
alla riammissione in servizio del lavoratore ed al risarcimento del
danno nella misura di 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto
oltre interessi e rivalutazione.
Poste Italiane s.p.a. chiede la cassazione della decisione sulla base di
quattro motivi. L’intimato resiste con tempestivo controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 26
marzo 2015, ai sensi dell’art. 375 cod.proc.civ. . sulla base della
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.od.proc. civ.
E’ stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale del 5
giugno 2013 dal quale risulta che il lavoratore ha raggiunto con la
controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua
e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva

Ric. 2013 n. 03186 sez. ML – ud. 26-03-2015
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Fatto e diritto

conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarano che – in caso di fasi
giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il
presente verbale.
Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare la

cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle
parti a proseguire il processo Per tutto quanto sopra considerato, va
dichiarata cessata la materia del contendere.
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a
giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione tra le parti.

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere . Compensa
ecompensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015

Presidente

l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di

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