Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13397 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16552-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 107/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 18/05/2012;

udita la relazione della causa svo±ta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.S. impugnava una cartella di pagamento notificata in data 15.10.2007, emessa, per il recupero delle imposte IRPEF, ADD. Reg.le, IVA e IRAP, per l’anno di imposta 1999, sulla base di un avviso di accertamento non impugnato, relativo alla rettifica del reddito di impresa sulla base dei ccdd. “studi di settore” notificato, in data 14.4.2006, alla madre – familiare convivente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, con sentenza n. 278/05/2008 rigettava il ricorso sul presupposto della correttezza della notifica della cartella di pagamento e dell’atto prodromico.

Il contribuente proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 107/29/12 depositata il 12.5.2012 accoglieva l’appello sul presupposto che la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta in luogo diverso dalla residenza fiscale del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidando il suo mezzo a un motivo.

Il contribuente non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il motivo l’ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (rectius n. 3) lamentando che la CTR non aveva rilevato che la presunzione legale di conoscenza da parte destinatario dell’atto sorge dalla dichiarazione di convivenza resa dal familiare all’atto della ricezione della raccomandata e che al contribuente spettava la prova contraria della mancanza di corrispondenza alla realtà dichiarata dal familiare che aveva ricevuto l’atto oggetto di contestazione.

La censura non è fondata anche se deve essere parzialmente corretta la motivazione della CTR.

E’ incontestato che l’avviso di accertamento sia stato notificato a mani della madre del contribuente qualificatasi familiare convivente in data 14.4.2006, mentre il luogo di residenza del contribuente, almeno dal 8.2.2016, era diverso.

Questa Corte ha affermato che “in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell’art. 149 c.p.c., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi della L. 20 novembre 1982 n. 890, art. 7 (che riproduce, con qualche modifica, il testo del precedente R.D.L. 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 7), deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall’art. 139 c.p.c., in quanto il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire” (Cass. n. 3261 del 1993; conf. Cass. n. 22607 del 2009).

Il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo (riprodotto per autosufficienza dall’Agenzia ricorrente), aveva eccepito che prima della notifica dell’avviso, in sede di processo verbale per l’invito al contraddittorio, il difensore aveva prodotto delega del Mingolla, con allegata copia del documento di riconoscimento, dalla quale si evinceva anche la data del rilascio del documento, antecedente di circa un anno la data di notifica dell’avviso.

Con accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, la CTR ha verificato che il contribuente, sin dal di 8.2.2006 (precedente la data di notifica dell’avviso), risultava risiedere in luogo diverso dall’abitazione della madre e che la circostanza era nota all’ufficio, come documentato dalla interrogazione al servizio Serpico prodotta in atti.

Nella specie, pertanto, il contribuente aveva fornito la prova che il suo domicilio fiscale e la sua residenza, all’atto della notifica dell’avviso, erano diversi dall’abitazione della madre, superando la presunzione di convivenza.

La CTR ha, dunque, correttamente ritenuto la nullità della notifica.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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