Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13397 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso l’avvocato LOY GIANLUIGI,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MASCAGNI 7, presso l’avvocato FERRI FERDINANDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRADINI CINZIA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

05/02/2007; n. 612/05 R.R. Vol. G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MAGNI, con delega a

margine della memoria, che si riporta agli scritti;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. FELICETTI: il

ricorso possa essere fissato per l’esame in Camera di consiglio ai

sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.D., con ricorso notificato il 17 aprile 2007 a C.C. ha impugnato dinanzi a questa Corte il decreto n. 612 del 2005 della Corte d’appello di Milano, depositato il 6 febbraio 2007 e notificato il 19 febbraio 2007, avente ad oggetto la modifica di condizioni di divorzio, formulando un unico, articolato motivo di ricorso con il quale deduce vizi di violazione di legge e vizi motivazionali;

che la C. ha depositato controricorso notificato in data 22 maggio 2007 e memoria con atto di costituzione di un nuovo difensore in base a delega a margine di tale atto;

che la procura cosi’ conferita non e’ valida, per non essere apposta a uno degli atti indicati nell’art. 83 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, non applicabile “ratione temporis” al giudizio, cosicche’ la sostituzione dei precedenti difensori deve ritenersi inefficace.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. 31 marzo 2009, n. 7770) e’ ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si denuncino con un unico articolato motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, ma in tal caso il motivo deve concludersi con una pluralita’ di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro al fine d’individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, un errore di diritto;

che in particolare, in relazione alla deduzione di violazioni di legge, il motivo deve essere illustrato da un quesito di diritto che deve compendiare, a pena d’inammissibilita’, la sintetica indicazione della fattispecie concreta al quale e’ riferito, della regola di diritto a essa applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; 17 luglio 2008, n. 19769), mentre allorche’ con il motivo si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Cass. SS.UU. 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 8897; Cass. 7 aprile 2008, n. 8897; 4 febbraio 2008, n. 3441; 18 luglio 2007, n. 16002);

che nel caso di specie non risultano adempiute le su dette prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., con conseguente inammissibilita’ del ricorso e condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, mentre non si ravvisano le condizioni per l’accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c..

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro duemiladuecento/00, di cui Euro duecento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Rigetta la domanda relativa alla responsabilita’ aggravata.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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