Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13396 del 30/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13396 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 3181-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico -, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DI FELICE FRANCESCO;
– intimato avverso la sentenza n. 671/2012 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 24/05/2012, depositata il 03/08/2012;

Data pubblicazione: 30/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.
Fatto e diritto

La Corte di appello dell’ Aquila, in riforma della decisione di primo

parti e , per l’effetto, la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato; ha condannato la società Poste Italiane alla
riammissione in servizio del lavoratore ed al risarcimento del danno
nella misura di 2,5, mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
oltre rivalutazione ed interessi.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane
s.p.a. sulla base di quattro motivi . La parte intimata non ha svolto
attività difensiva
La causa è stata chiamata all’Adunanza in camera di consiglio del 26
marzo 2015 sulla base della relazione redatta dal Consigliere designato
ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc. civ.
E’ stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale del 5
giugno 2013 dal quale risulta che il lavoratore ha raggiunto con la
controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua
e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarano che – in caso di fasi
giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il
presente verbale.
Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare la
l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di

Ric. 2013 n. 03181 sez. ML – ud. 26-03-2015
-2-

grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto tra le

cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle
parti a proseguire il processo Per tutto quanto sopra considerato, va
dichiarata cessata la materia del contendere.
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a
giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere . Compensa
ecompensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015

Presidente

cassazione tra le parti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA