Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13396 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36117-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3763/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990-1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando di rifarsi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso che della normativa appena citata occorre offrire una interpretazione estensiva delle situazioni di spettanza del beneficio fiscale, senza restringerlo ai limiti del solo debito residuo e ai soli sostituti d’imposta.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè dell’art. 3 ordinanza 21 dicembre 1990 del Ministero per il Coordinamento della protezione civile, nonchè del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, in GIURI 21 gennaio 1991, n. 17, per avere la Commissione Tributaria Regionale rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la pronuncia di spettanza del rimborso pur essendo la contribuente C.A. residente, al momento del sisma, nel comune di Viagrande, che non è inserito, nel D.P.C.M. citato, tra i Comuni che hanno diritto al rimborso; considerato che effettivamente, secondo il suddetto D.P.C.M. 15 gennaio 1991, Viagrande non è inserito tra i Comuni che hanno diritto al rimborso per gli eventi calamitosi dovuti al sisma;

considerato altresì che, dalla copertina della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, C.A. risultava risiedere o aver eletto domicilio a Viagrande;

considerato che Viagrande è un comune della città metropolitana di Catania e che ciò nonostante altri Comuni, facenti parte dell’area metropolitana di Catania, come ad esempio (OMISSIS), sono stati espressamente indicati nel suddetto D.P.C.M.;

considerato che il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto non autosufficiente perchè per un verso – dal momento che della questione non si fa menzione nella sentenza – non si indica se e quando tale questione sia stata già proposta in primo e secondo grado e per un altro verso non si produce un certificato di residenza della parte contribuente o un qualsiasi altro documento dal quale risulti che al momento del sisma la stessa era effettivamente residente in un comune non indicato dal suddetto D.P.C. M.;

ritenuto dunque che il motivo di impugnazione è inammissibile e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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