Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13396 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. II, 17/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

nonchè V.R., C.L., C.

S., F.F., V.A.S.,

P.F., rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PETRELLA Francesco,

procuratore anche di se stesso, elettivamente domiciliati nello

studio Birilli-Placidi in Roma, viale Castrense, n. 7;

– ricorrenti –

contro

FU.Fi., P.P., P.V., la prima anche in

proprio e tutti eredi di P.M., nonchè D.G.

M., P.P. e D.G.N., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. D.

G.M., procuratore anche di se stesso, elettivamente

domiciliati in Roma, via Giuliana, n. 83/A, presso lo studio Del

Gaiso-Zipparro;

– controricorrenti –

e contro

L.M.;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

FU.Fi., P.P., P.V., la prima anche in

proprio e tutti eredi di P.M., nonchè D.G.

M., P.P. e D.G.N., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. D.

G.M., procuratore anche di se stesso, elettivamente

domiciliati in Roma, via Giuliana, n. 83/A, presso lo studio Del

Gaiso-Zipparro;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

CONDOMINIO

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

nonchè V.R., C.L., C.

S., F.F., V.A.S.,

P.F., rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Francesco Petrella,

procuratore anche di se stesso, elettivamente domiciliati nello

studio Birilli-Placidi in Roma, viale Castrense, n. 7;

– intimati –

e contro

L.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.

2746 del 23 settembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Francesco Petrella e Wladimira Zipparro, quest’ultima

per delega dell’Avv. D.G.M.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione notificato il 12 giugno 1985, P. M. e Fu.Fi., premesso di essere proprietari di un appartamento ubicato in (OMISSIS) dell’edificio condominiale (OMISSIS), convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Condominio di tale edificio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da loro subiti per la copiosa inondazione verificatasi nell’appartamento di loro proprietà nel corso dei lavori di appalto affidati dal Condominio per porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua provenienti dal sovrastante terrazzo;

che il Condominio resistette in giudizio, deducendo che la responsabilità del fatto era da ascrivere solo a L.M., quale appaltatore, di cui chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa;

che autorizzato ed eseguito l’adempimento, si costitui il L., il quale contestò la fondatezza della pretesa;

che intervennero in giudizio anche D.G.M. e P.P., sia in proprio che quali esercenti la potestà sulla figlia minore D.G.N., tutti occupanti dell’appartamento di proprietà degli attori, i quali chiesero la condanna di chi di dovere al risarcimento dei danni da loro patiti;

che l’adito Tribunale, con sentenza in data 17 febbraio 1997, condannò L.M. a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di L. 36.124.434, oltre accessori, in favore di P.M. e di Fu.Fi., e la somma di L. 7.937.921, oltre accessori, in favore di D.G.M. e P. P. anche nella qualità, mentre respinse la domanda nei confronti del Condominio;

che con sentenza resa pubblica mediante deposito in Cancelleria il 28 settembre 2004, la Corte d’appello di Napoli ha accolto, per quanto di ragione, i gravami proposti, rispettivamente in via principale ed incidentale, da L.M. e da P.M., Fu.

F., D.G.M. e P.P., gli ultimi due anche nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore D. G.N. e, conseguentemente, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha attribuito la causa dell’evento dannoso a colpa concorrente del Condominio dell’edificio (OMISSIS) e di L. M., determinando nel 25% e nel 75% i rispettivi contributi; ha condannato il Condominio e L.M., in solido, a corrispondere a Fu.Fi., P.P. e P.V., la prima anche in proprio, tutti quali eredi di P.M., la somma di Euro 18.656,71, oltre accessori, nonchè a corrispondere a D.G.M. e P.P., anche nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore D.G.N., la somma di Euro 4.099,59, oltre accessori; ha regolato le spese del doppio grado;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso, con atto notificato il 4 ed il 5 novembre 2005, il Condominio (OMISSIS), nonchè i condomini V.R., C.L., C. S., F.F., V.A.S. e P.F., sulla base di tre motivi;

che hanno resistito, con controricorso, Fu.Fi., P. P., P.V., la prima anche in proprio e tutti quali eredi di P.M., nonchè D.G.M., P.P. e D.G.N., nelle more divenuta maggiorenne;

che l’altro intimato, L.M., non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che Fu.Fi. e gli altri controricorrenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, affidato a sette motivi;

che in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza;

che sempre in via pregiudiziale, si rileva che il ricorso principale è stato notificato a L.M. – che nel giudizio di appello era elettivamente domiciliato in Caserta, al corso Giannone, n. 56, presso lo studio del difensore del medesimo, Avv. Stefano Riello – non presso il domicilio eletto, ma presso la cancelleria della Corte d’appello di Napoli;

che tale notifica è radicalmente nulla, perchè effettuata presso la cancelleria della corte d’appello, anzichè presso il domicilio eletto, e, in mancanza di deposito del controricorso da parte dell’intimato, non si è verificata alcuna sanatoria;

che al riguardo, circa il luogo di notificazione del ricorso, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – in base al quale i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge “fuori della circoscrizione del tribunale” al quale sono assegnati devono, all’atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e, in mancanza dell’elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla “circoscrizione del tribunale” e trova applicazione al giudizio d’appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la ratio della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione (Cass., Sez. lav., 11 giugno 2009, n. 12587);

che versandosi in una fattispecie riconducibile all’art. 331 cod. proc. civ., ed essendo le notifiche agli altri legittimi contraddittori andate a buon fine, va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.M., mediante notifica del ricorso principale nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, visto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.M., mediante notifica del ricorso principale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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