Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13396 del 01/06/2010
Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4244-2005 proposto da:
CONIGRA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
BAZZONI 3, presso l’avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ACEA S.P.A.;
– intimata –
sai ricorso 7051-2005 proposto da:
ACEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso
l’avvocato SANINO MARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
CONIGRA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BAZZONI 3, presso
l’avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 770/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 12/02/2004;
previa riunione dei ricorsi 4244/05 e 7051/05 per decidere
unitamente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. PAOLETTI che ha chiesto
l’estinzione per rinuncia al ricorso a seguito di transazione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluse per l’estinzione per
rinuncia al ricorso a seguito di transazione.
Fatto
FATTO E MOTIVI
Ritenuto che il Tribunale di Roma,con sentenza del 2 ottobre 2001 condannava la s.p.a. ACEA al pagamento in favore dell’impresa Conigra s.r.l. cui aveva affidato in appalto con contratti 30 luglio 1990,25 gennaio e 31 luglio 1991 i lavori per l’ampliamento, il potenziamento, la conservazione e la manutenzione della rete idrica di distribuzione con le derivazioni ed utenze, del comune di (OMISSIS), della complessiva somma di L. 693.118.222, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per differenze retributive relative ai lavori effettivamente eseguite.
Che in parziale accoglimento dell’appello proposto da ciascuna delle parti, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 febbraio 2004: a) ha riconosciuto all’appaltatrice i maggiori costi causati dal trasporto dei materiali di risulta presso discariche più lontane da quelle contrattualmente pattuite nella misura di L. 190.786.436, oltre gli interessi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36;
b) ha respinto la domanda di maggiori compensi per i diversi lavori eseguiti per mancanza di prova in ordine alla loro qualità e quantità; c) ha rigettato anche la domanda di pagamento dei maggiori oneri sostenuti per non avere la D.L. mai effettuato la pattuita programmazione dei lavori, sia per il particolare oggetto dell’appalto che non lo consentiva, sia perchè l’omissione era ascrivibile a volontà di entrambe le parti;e perchè d’altra parte l’appaltatore anche per i lotti successivi aveva accettato la stessa tipologia di affidamenti; sia perchè non aveva apposto tempestivamente le riserve per far valere pretese maggiori al riguardo, nè dimostrato l’esistenza dei più elevati esborsi dedotti; d) ha respinto infine anche la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nel collaudo,per mancanza di prova del danno sofferto.
Che la s.r.l. Conigra per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 4 motivi; cui ha resistito l’ACEA con controricorso con il quale ha formulato ricorso incidentale per due motivi.
Che i ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza;
Ritenuto che la società ricorrente con atto del 18 marzo 2010 sottoscritto anche dal proprio difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso;e che il P.G. ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;
Che detto atto di rinuncia è stato accettato dalla controparte,che ha dichiarato a sua volta di rinunciare al controricorso ed al ricorso incidentale e che la CONIGRA ha accettato la suddetta rinuncia;per cui il Collegio deve dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia di entrambe le parti rispettivamente al ricorso ed al controricorso contenente il ricorso incidentale e per accettazione della relativa rinuncia;e che in conseguenza di detta accettazione nessuna pronuncia va emessa in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia ai ricorsi il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010