Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13395 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13395 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORD INANZA
sul ricorso 1903-2013 proposto da:
TESSITORE ANTONIETTA TSSNNT63H68F839W, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE FERRARA giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO
STUMPO, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORE=
giusta mandato speciale in calce al coantroricorso;

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Data pubblicazione: 30/06/2015

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 6992/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 14/11/2011, depositata il3A/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PAGETTA;
udito l’Avvocato Coretti Antonietta difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti.
Fatto e diritto
Antonietta Tessitore ha adito il giudice del lavoro chiedendo il
riconoscimento del diritto alla rivalutazione della indennità di
disoccupazione agricola percepita nel periodo 1983/1986 e la
condanna dell’INPS alla relativa erogazione.
11 Tribunale ha respinto la domanda.
La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione. La
statuizione di conferma è stata fondata sul fatto che l’originaria
ricorrente non aveva provato l’effettivo godimento della prestazione
principale (indennità di disoccupazione agricola) della quale aveva
chiesto la rivalutazione. Osservava il giudice di appello che, a tali fini,
non poteva essere preso in considerazione l’estratto contributivo,
prodotto solo in seconde cure dalla ricorrente, per essersi a riguardo
verificata decadenza della parte; inoltre, non era stato specificato, ai
fini del corretto calcolo della rivalutazione, quando e in che misura
erano avvenuti i pagamenti della indennità in questione; il foglio dei
prospetti contabili risultava, infatti, estremamente generico e riportava
vari criteri senza alcuna indicazione di specificità riferibile alla
posizione della appellante, conseguendone la irrilevanza probatoria
dello stesso.

Ric. 2013 n. 01903 sez. ML – ud. 26-03-2015
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26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

Antonietta Tessitore chiede la cassazione della decisione sulla base di
due motivi.
L’INPS resiste con tempestivo controricorso. Con memoria depositata
ai sensi dell’art. 380 bis cod..proc. civ. ha prestato adesione alla
proposta del Consigliere relatore che ha concluso per il rigetto del

Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ. e del combinato
disposto degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. e dell’art. 2967 cod. civ.
nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione fra le parti. Censura, in sintesi la decisione, per avere
omesso di rilevare che l’INPS nel costituirsi nel giudizio di primo
grado, non aveva mai contestato la circostanza di avere corrisposto alla
ricorrente la indennità di disoccupazione agricola limitandosi ad
eccepire la decadenza, la prescrizione e la inammissibilità della
domanda ed anzi, sostenendo di avere provveduto al pagamento di
quanto richiesto in ricorso.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. nonché
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti. e la avvenuto pagamento. Censura la
decisione in punto di ritenuta inammissibilità della produzione
documentale di secondo grado rilevando che tale produzione si era
resa necessaria in ragione della peculiarità della vicenda processuale ed
in particolare del rigetto in prime cure della originaria domanda pur in
assenza di contestazione dell’INPS in ordine al pagamento della
prestazione principale . Invoca il “principio di ricerca della verità
materiale” che avrebbe imposto al giudice di seconde cure di acquisire
l’estratto contributivo, indispensabile, alla luce della specifica vicenda
Ric. 2013 n. 01903 sez. MI – ucl. 26-03-2015
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ricorso.

processuale quale delineatasi nel contraddittorio fra le parti, al fine
della definizione della causa.
Il primo motivo di ricorso è privo di specificità
Questa Corte ha chiarito che ove con il ricorso per cassazione si

circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il
principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare
in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e
modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica. ( Cass. n. 15961 del
2007) E’ stato altresì precisato che intanto la mancata contestazione
da parte del convenuto può avere l’effetto di ritenere incontroverso un
fatto – costitutivo e non dedotto in esclusiva funzione probatoria – in
quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda
attrice, siano stati tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso attesa la
esistenza nel rito del lavoro di una circolarità tra oneri di allegazione,
oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di
contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal
codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur
configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto
azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel
ricorso introduttivo (v. tra le altre, Cass. n. 7746 del 2005 e Cass.
ss.uu. n. 11453 del 2004) .
Parte ricorrente si è sottratta a tali oneri in quanto non ha
specificamente riprodotto il contenuto dell’atto introduttivo al fine di
verificare se ed in che termini era stata esplicitata la circostanza
dell’avvenuta percezione della indennità di disoccupazione agricola per
tutti gli anni in relazione ai quali era chiesta la rivalutazione della stessa;

Ric. 2013 n. 01903 sez. ML – ud. 26-03-2015
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ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una

analogamente, non ha riprodotto il contenuto integrale delle difese
dell’INPS al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica ex actis
della effettiva mancata contestazione della avvenuta erogazione della
prestazione in oggetto.

Si premette che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo
avvertito la necessità di contemperare il sistema di preclusione, in tema
di oneri probatori, scaturente dal combinato disposto di cui all’art. 416
cod. proc. civ., comma 3 e art. 437 cod. proc. civ., comma 2, con
l’esigenza di accertamento della verità materiale, in relazione alla
specificità degli interessi coinvolti nel processo del lavoro ed in quello
previdenziale, ritenuti meritevoli di particolare tutela (per la
ricostruzione della evoluzione giurisprudenziale sul punto, v. Cass. n.
12856 del 2010). In questa prospettiva l’attivazione dei poteri officiosi
di cui all’art. 437 cod. proc. civ., comma 2, è stata valorizzata come
rimedio riequilibratore destinato a favorire il definitivo accertamento di
fatti costitutivi (estintivi o impeditivi, ecc.) allegati nel giudizio di primo
grado e risultanti, se pure in modo incompleto, da mezzi di prova già
ritualmente dedotti quel giudizio (v., di recente, Cass. n. 6753 del
2012), evidenziandosi altresì che l’uso dei poteri istruttori da parte del
giudice non ha carattere discrezionale ma costituisce un potere-dovere
del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (v.
Cass. S.U. n. 11353 del 2004 e Cass. n. 14731 del 2006).
La mancata attivazione dei poteri officiosi, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, è stato ritenuto deducibile non come
,

‘error in procedendo”, bensì solo sotto il profilo del vizio

motivazionale (Cass. n. 12717 del 2010, n. 6023 del 2009, n. 7119 del
2002), vizio che non consente al giudice di legittimità l’esame diretto
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11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

degli atti di causa e comporta, quindi, per il ricorrente, in ottemperanza
al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’onere di
indicare specificamente quali erano gli elementi emergenti dagli atti che
imponevano al giudice di merito l’attivazione dei poteri istruttori
d’ufficio e, innanzitutto, di avere sollecitato l’esercizio di siffatti poteri

probatorio già acquisito (v., oltre Cass. n. 12717 del 2010 , n. 6023 del
2009, n. 7119 del 2002 cit., Cass. n. 14731 del 2006).
Parte ricorrente non ha assolto a tale onere; non ha, infatti, specificato
quali erano gli elementi emergenti dagli atti che imponevano, in
funzione integrativa del materiale probatorio raccolto, l’attivazione dei
poteri di ufficio del cui mancato esercizio oggi si duole; né ha
specificato di avere formulato istanza sul punto. .
In base alle considerazioni che precedono ritiene, pertanto, il
Collegio, in conformità della proposta del Relatore, coerente alla ormai
consolidata giurisprudenza in materia, che il ricorso sia da respingere.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione
delle spese che liquida in € 1.650,00 per compensi professionali, €
100,00 per esborsi ,oltre spese forfettarie determinate nella misura del
15%, oltre accessori di legge.

Roma 26 marzo 2015

mediante specifica istanza istruttoria con riferimento al materiale

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