Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13395 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. II, 17/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.A., rappresentato e difeso per procura a margine del

ricorso dagli Avvocati DALLA SANTA Antonio e Nicola di Pierro,

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via Tagliamento n. 55;

– ricorrente –

contro

S.G., rappresentato e difeso per procura in calce al

controricorso dall’Avvocato MAZZA RICCI Gigliola, elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, via dei Pietralata n. 320;—

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 735 della Corte di appello di Trieste,

depositata il 25 novembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avv. Gigliola Mazza Ricci per il

controricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. S.G. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 7.10.1999 che gli intimava di pagare a O.A. la somma di L. 77.679.459 da lui incassata in esito ad una procedura immobiliare che aveva seguito come procuratore dell’ O..

L’opponente eccepì la prescrizione decennale del credito vantato dalla controparte, rappresentando che di esso non era stato richiesto il pagamento fin dal giugno del 1989, allorchè l’ O. aveva ottenuto un analogo decreto ingiuntivo poi annullato per incompetenza; chiese inoltre in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento di prestazioni professionali, previa eventuale compensazione del credito opposto.

Il convenuto si costituì chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Udine accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del credito azionato, senza pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale del convenuto, in quanto abbandonata.

Interposto gravame da parte dell’ O., la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 735 del 25 novembre 2004, confermò la pronuncia di primo grado, affermando che il credito azionato dall’appellante era prescritto e che le ammissioni fatte dall’opponente nei propri scritti difensivi in ordine alla circostanza che egli aveva effettivamente trattenuto la somma richiesta dalla controparte non integravano una ricognizione di debito, cui potesse riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, atteso che tale dichiarazione era stata sempre accompagnata dalla volontà della parte di opporre in compensazione totale propri crediti professionali, sicchè in essa non poteva ravvisarsi alcuna intenzione di riconoscere l’esistenza del credito dedotto in giudizio.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 5 dicembre 2005, ricorre O.A., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, S. G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2944, 2946, 1988 e 1246 cod. civ. ed omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere, senza adeguata motivazione ed in forza di un mero richiamo a massime della Core di Cassazione, negato valore di riconoscimento di debito alle dichiarazioni con cui la controparte nel corso del giudizio aveva esplicitamente ammesso il suo debito nei confronti dell’opposto.

Il motivo è infondato.

La statuizione impugnata appare infatti conforme all’orientamento di questa Corte, che ha escluso possa qualificarsi come ricognizione di debito, riconoscendole gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., la dichiarazione con cui l’autore ammette il fatto costitutivo del credito vantato dall’altra parte, ma oppone in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie (Cass. n. 23822 del 2010; Cass. n. 2593 del 1983). Questo indirizzo merita conferma, in quanto la dichiarazione della parte, sia che ad essa si riconosca natura di dichiarazione di scienza o negoziale, va valutata nella sua interezza, senza poterne separare il contenuto in forza di distinzioni di comodo. In particolare, con riguardo alla ricognizione di debito, è noto che essa non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione, ma, per il suo contenuto confermativo di un precedente rapporto, ha l’effetto di dispensare il creditore dalla prova del proprio diritto (c.d.

astrazione processuale) (art. 1998 cod. civ.), oltre che, come si è visto, di interrompere la prescrizione. In tale prospettiva appare corretto disconoscere tale valore alla dichiarazione con cui la parte ammette che il debito sia sorto, ma nel contempo ne afferma l’avvenuta estinzione (in forza di compensazione o di altra causa).

In tal caso, infatti, il dichiarante nega l’attualità del debito e quindi di dover adempiere, il che è esattamente il contrario del contenuto che dovrebbe avere la ricognizione di debito. La denunzia di vizio di motivazione è invece inammissibile. Il vizio di motivazione della sentenza è riscontrabile unicamente in relazione agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non già con riferimento all’applicazione delle disposizioni di diritto, sostanziali o processuali (Cass. S.U. n. 21712 del 2004). In quest’ultimo caso, infatti, potendo questa Corte correggere la motivazione della sentenza laddove ritenga esatto il decisum, la questione prospettabile investe direttamente l’applicazione della legge fatta propria dal giudice di merito e l’unico vizio denunziabile è quello di violazione di legge.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate come m dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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