Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13395 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 01/06/2010), n.13395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL CIRCO MASSIMO, presso l’avvocato

INNOCENTI FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli avvocati RENGHI

LAURA, MATTEI MARIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.O. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PORTOGRUARO 3, presso l’avvocato FERRI

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCI FABRIZIO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 09/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FABRIZIO CECCI che si e’

riportato al controricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. BERNABAI: il ricorso

possa essere deciso in camera di consiglio, ricorrendo la fattispecie

di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5.

Il P.G. RUSSO Libertino Alberto chiede che il ricorso sia dichiarato

inammissibile.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che con atto di citazione notificato l’8 novembre 2005 il sig. T.O. conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Perugia la signora C.P. per sentir dichiarare efficace nella Repubblica italiana la sentenza dichiarativa della nullita’ del loro matrimonio concordatario, pronunziata dal Tribunale ecclesiastico regionale umbro in data 25 giugno 2004, ratificata dal Tribunale ecclesiastico regionale etrusco con decreto 1 giugno 2005 e infine resa esecutiva con decreto 18 ottobre 2005 del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica;

– che nella contumacia della convenuta, la Corte d’appello di Perugia, con sentenza 9 gennaio 2008, dichiarava l’efficacia nello Stato italiano della predetta sentenza, previa correzione di un errore materiale, compensando tra le parti le spese di lite;

– che avverso la sentenza, notificata il 26 gennaio 2008, proponeva ricorso per cassazione la signora C.P. con atto notificato il 21 marzo 2008, deducendo:

1) la contrarieta’ all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica, per violazione della tutela dell’affidamento del coniuge rimasto all’oscuro dell’altrui volonta’ di non mettere al mondo figli nel matrimonio;

2) la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perche’ il tribunale ecclesiastico non l’aveva resa preventivamente edotta della necessita’ di farsi assistere da un difensore – avendole prospettato solo la facolta’ in tal senso – e perche’ ella non aveva avuto accesso agli atti processuali, non prendendo cosi’ cognizione delle deposizioni testimoniali non corrispondenti al vero e lesive della sua dignita’, se non dopo la pubblicazione della sentenza;

– che resisteva con controricorso il T..

– che all’adunanza camerale del 23 Marzo 2010 il P.G. ed il difensore del T. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che appaiono del tutto generici e disancorati dal concreto thema decidendum i quesiti di diritto prospettati ex art. 366 bis c.p.c.;

– che, oltre a cio’, entrambe le censure involgono un riesame nel merito dei fatti che non puo’ trovare ingresso in questa sede: per di piu’, con riferimento a elementi probatori in alcun modo attingibili dal giudice di legittimita’;

– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessita’ delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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