Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13394 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25128/2010 proposto da:

L’ANCORA SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CAMILLO SABATINI 150,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CEPPARUOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA AMATUCCI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 210/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso ex

art. 384 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società cooperativa L’Ancora a r.l. presentava istanza di recupero di credito d’imposta per incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati L. n. 388 del 2000, ex art. 7, comma 10, per gli anni 2001, 2002 e 2003 per l’importo complessivo di Euro 621.544,00 e successivamente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Ufficio davanti alla CTP di Brindisi.

La Commissione Tributaria provinciale di Brindisi accoglieva il ricorso ritenendo che il credito d’imposta richiesto potesse essere integralmente accordato in quanto non costituiva un aiuto di Stato e quindi non operante nella fattispecie la regola “de minimis” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10.

La sentenza di primo grado veniva appellata dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di (OMISSIS) davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia la quale accoglieva l’impugnazione e dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rigetto.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia ha proposto ricorso per cassazione la società cooperativa L’Ancora a r.l. con quattro motivi. La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 lett. g) ed h), ed art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha ritenuto impugnabili solo il diniego o la revoca espressi di agevolazioni e non anche il diniego tacito delle stesse.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha ritenuto inammissibile l’istanza di rimborso perchè presentata ad un ufficio territorialmente incompetente e cioè l’Ufficio di Brindisi dell’Agenzia delle Entrate anzichè il Centro Operativo di Pescara.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell’art.7 legge 388 del 2000 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non ha valutato la questione se il recupero del credito richiesto costituiva un aiuto di stato con la conseguente applicazione della regola de minimis e non un incentivo all’occupazione per aree svantaggiate, come ritenuto dal giudice di primo grado.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta difetto di motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la CTR, sebbene non fosse contestata dall’Ufficio in primo grado la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari ad ottenere il credito di imposta, non ha ritenuto la novità del motivo proposto per la prima volta in grado di appello.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, assorbiti gli altri tre motivi. Infatti per giurisprudenza costante il silenzio serbato dall’Ufficio su un’istanza di riconoscimento di un’agevolazione può e deve essere qualificato come silenzio-rifiuto avverso il quale è esperibile la tutela giurisdizionale.

Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n. 22651 del 2004: “…il sistema di tutela apprestato al contribuente richiede un atto, da impugnare, impositivo in senso lato, comprensivo, ad esempio, del diniego di rimborso, anche nella forma del silenzio, e, dunque, “un atto efficace nei confronti del soggetto passivo di imposta, conclusivo di un procedimento o di un subprocedimento di accertamento, comunque denominato; di un procedimento, cioè, che accerta e dichiara la sussistenza, in tutto o in parte, dell’obbligazione tributaria o di un suo elemento” (Corte Cost. sent. n. 313 del 1985; sulla interpretazione estensiva della nozione di “atto di accertamento”, vedi anche Cass. Sez. un. n. 661/1986). Simmetrico, rispetto al modo d’essere di tutela siffatta, è l’onere di impugnativa del contribuente. Questi è tenuto a contestare, entro l’ambito temporale stabilito a pena di decadenza, qualunque provvedimento idoneo a incidere sul rapporto tributario, comprensivo, quindi, del diniego –

espresso o tacito della esenzione ovvero della agevolazione, come già affermato da Cass. n. 6647/1986, con riguardo al R.D. n. 1516 del 1937, art. 23, e da Cass. n. 9429/1991, relativamente al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, e, infine, espressamente “codificato” nel D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h), che dichiara ricorribile “il diniego o la revoca di agevolazioni”.

Pertanto non solo il diniego o la revoca espressi di agevolazioni ma anche il diniego tacito delle stesse può essere impugnato (vedi anche Cass. 2003/19372; 2004/20112).

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri tre, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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