Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13394 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13394 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 25779-2011 proposto da:
AMTER SPA 03684910106 in persona dell’amministratore delegato e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA
TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ENRICO SIBOLDI, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di
Cartolarizzazione dei Crediti INPS (SCCI) SpA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

Data pubblicazione: 30/06/2015

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, giusta procura in calce al controricorso;
– C011trOliCOrrelire –

EQUITAL1A SESTR1 SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 513/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 18.5.2011, depositata il 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Maria Teresa Barbantini che si
riporta ai motivi del ricorso e ne chiede raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato Ester Sciplino (per delega
orale avv. Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.

Fatto e diritto

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 26
marzo 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Genova, in riforma della decisione di primo
grado, ha respinto i ricorsi in opposizione proposti dalla società
AM.TER s.p.a avverso le cartelle esattoriali con le quali l’INPS aveva
intimato alla società il pagamento di somme a titolo di contributi
omessi e relative sanzioni ed interessi.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società
AM.TER sulla base di tre motivi. L’INPS, anche quale procuratore
Ric. 2011 n. 25779 sez. ML – ud. 26-03-2015
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nonché contro

4
..

speciale della S.C.C.I. s.p.a, ha resistito con tempestivo controricorso.
Equitalia Nord s.p.a. ( già Equitalia Esatri s.p.a ) è rimasta intimata.
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di plurime
norme di diritto nonché vizio di motivazione, la società ricorrente
censura la decisione di appello per avere ritenuto dovuta la

modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ha
sostenuto, in una prospettiva intesa a valorizzare l’elemento
sostanziale, costituito dalla “gestione” dell’impresa da parte dello
stesso ente pubblico , che la partecipazione di soggetti pubblici al
capitale sociale comportava che essa ricorrente dovesse essere
annoverate nell’ambito delle “imprese industriali degli enti pubblici,
anche se municipalizzate”, esonerate, in base al disposto dell’art. 3
decreto CPS n. 869 del 1947, dall’applicazione delle norme
sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria. Ha quindi
dedotto il vizio di motivazione della decisione impugnata con
riferimento alle allegate caratteristiche di essa società, che in ragione
del peculiare oggetto, della presenza di capitale pubblico, della
posizione di preminenza del soggetto pubblico, non poteva essere
inquadrata, come invece avvenuto nella decisione impugnata,
nell’ambito della normale società per azioni di diritto comune.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 79 d. lgs n. 151 del 2001, la società ricorrente
censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non applicabile la
minore aliquota prevista da detta norma ai fini del contributo per
maternità, in relazione ai lavoratori che avevano optato per il
mantenimento dell’iscrizione assicurativa presso l’INPDAP.
Con il terzo motivo di ricorso, chiede, “per quanto possa occorrere”
la riforma della decisione impugnata in relazione ai contributi di cui
Ric. 2011 n. 25779 sez. ML – ud. 26-03-2015
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contribuzione per CIGS e CIGO. Richiamata la normativa in tema di

alle voci nn. 23 e 24 portati dalla cartella esattoriale n. 048 2008
00040668 28, costituiti dai contributi relativi a “pretesi DM 10
asseritamente insoluti per il periodo ottobre 2007”. A tal fine espone
che la non debenza di tali contributi, pur in assenza di specifica
motivazione a riguardo, doveva ritenersi accertata dalla sentenza di

tutte le cartelle esattoriali opposte. Con specifico riferimento ai
contributi in questione l’INPS nulla infatti aveva dedotto nel proprio
atto di appello e nulla specificamente motivato la Corte territoriale in
relazione alle deduzioni a riguardo formulate nella memoria di
costituzione di secondo grado di essa società. Sulla questione, quindi,
doveva ritenersi formato il giudicato. In caso contrario, in subordine,
la società ricorrente richiama tutte le difese ed argomentazione
formulate nel ricorso in opposizione per chiedere la “riforma” sul
punto della decisione. In particolare rappresenta che le somme
richieste non sono dovute in quanto si riferiscono ad una legittima
compensazione effettuata dalla società in relazione a crediti vantati nei
confronti dell’istituto previdenziale.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il
consolidato orientamento di questa Corte ( v., tra le altre, Cass. n.
14847/ 2009, n. 5816/ 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318,
n. 27513/ 2013, n. 14089 e n. 13721/2014) in tema di contribuzione
previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per
azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di
attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali
previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo
trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli
enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata,
finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di
Ric. 2011 n. 25779 sez. ML – ud. 26-03-2015
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primo grado che aveva accolto in toto i ricorsi di essa società avverso

concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo
esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando
irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella
propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur
maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico. E’ stato

l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge
e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in
cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato
dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità
perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di
strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è
specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza,
assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il
passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime
pubblicistico a quello privatistico.( Cass. n. 20818/1 2013, Cass. 27513
/ 2013) . Le argomentazioni della odierna ricorrente ripropongono
questioni già esaminate e disattese dai precedenti giurisprudenziali
richiamati ai quali, pertanto, va data continuità.
Il secondo motivo è, invece, manifestamente fondato. Questa Corte
in numerose pronunzia ha chiarito che l’art. 78, comma 1, del ellgs. 26
marzo 2001, n. 151, prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la riduzione
degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli
importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 10
luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale
obbligatoria, senza alcun riferimento all’aumento dell’aliquota
contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui
all’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la
conseguente applicabilità della riduzione contributiva anche sulle
Ric. 2011 n. 25779 sez. ML – ud. 26-03-2015
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in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per

retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro
privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, abbiano
optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso
l’INPDAP. ( v., tra le altre, Cass. n. 9593/2014, 7834/2014, 18455
/2014, 14098/2014 8211/2014)

cui è stato trasfuso l’art. 49, commi 1, 4 e 11, legge a 488/99),
introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza
(“Conseguentemente”) della prevista messa a carico del bilancio statale (nei
limiti indicati) degli importi delle prestazioni relative ai parti, alle
adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e
per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza far
quindi alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all’art. 3, comma 23,
legge n. 335/95.; non può quindi condividersi l’assunto dell’INPS a e
secondo cui la suddetta disposizione costituirebbe la disciplina di
riferimento. Sotto il profilo testuale, inoltre, l’art. 79 dl.vo n. 151/01
stabilisce espressamente che il contributo “in attuazione della riduzione
degli oneri di cui all’art. 78” è “dovuto dai datori di lavoro (…) sulle retribuzioni
di tutti i lavoratori dOendenti”; l’inequivoca dizione legislativa “tutti i
lavoratori dipendenti” impedisce pertanto di accogliere l’opzione
ermeneutica secondo cui la riduzione in parola non dovrebbe
applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati) che,
per effetto di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il
mantenimento della propria posizione assicurativa presso l’Inpdap”. (
Cass. n. 18455/2014)
Ti terzo motivo di ricorso è inammissibile. Parte ricorrente nel dedurre
l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non
specifica, in violazione del principio di autosufficienza, in quali termini,
Ric. 2011 n. 25779 sez. ML – ud. 26-03-2015
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E’ stato in particolare precisato che l’art. 78 divo a 151 del 2001, (in

”il punto”, in relazione al quale prospetta l’omessa motivazione, era
stato devoluto alla Corte territoriale e, prima ancora, come la questione
dallo stesso implicata si era sviluppata nella precedente fase di merito.
Insufficiente a tal fine risultano i riferimenti per relationem alle difese ed
alla argomentazioni di cui al ricorso M opposizione alla cartella in

ordine alla non dovutezza delle somme di cui ai contributi in questione
in ragione di una legittima compensazione operata dalla società (v. ric.
pag. n. 17) atteso che tale deduzione non chiarisce se ed in che termini
ad essa corrisponda una esaustiva e rituale allegazione nel ricorso di
primo grado e nei successivi atti difensivi della società . Questa Corte
ha chiarito che (cfr., da ultimo, Cass. n. 20518 del 2008 ), ove una
determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto
– non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il
ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha
l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità
della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione
innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di
Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di
esaminare nel merito la questione stessa.
Parte ricorrente solo formalmente ha assolto a tale onere posto che
non ha esplicitato i termini precisi in cui aveva sviluppato le allegazioni
in ordine alla non debenza dei contributi in oggetto.
In conclusione il primo ed il terzo motivo sono manifestamente
infondati mentre è da accogliere il secondo motivo di ricorso.
Si chiede che il Presidente fissi la data per l’adunanza in camera di
consiglio.”

kic. 2011 n. 25779 sez. ML – ud. 26-03-2015
-7-

oggetto . Né a tali difese vale a conferire specificità la deduzione in

Ritiene il Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del
tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Le deduzioni svolte in memoria dalla società
ricorrente, la quale peraltro nulla argomenta per contrastare il rilevato
difetto di autosufficienza nella formulazione del terzo motivo di

Relatore.
Consegue il rigetto del primo e terzo motivo di ricorso e
raccoglimento del secondo. In relazione al motivo accolto la sentenza
di appello deve essere cassata Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto (vertendo la res controversa su questione di diritto)
il ricorso è deciso nel merito con rigetto della pretesa dell’INPS relativa
alla misura del contributo per maternità in relazione ai dipendenti che
avevano optato per il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPDAP.
In considerazioni degli esiti alterni del giudizio di merito e del
consolidarsi solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso di
primo grado dell’orientamento di legittimità alla base della presente
decisione ,si ritiene di confermare la statuizione di compensazione
delle spese di primo e secondo grado.
Le spese del giudizio di legittimità, tenuto conto del grado di
soccombenza della società, sono compensate nella misura di 1/4.
Il residuo, liquidato come da dispositivo, è posto a carico della società
ricorrente.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso e accoglie il
secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,
decidendo nel merito, dichiara non dovuti i contributi per maternità e
relative sanzioni richiesti dall’INPS.

Ric. 2011 n. 25779 sez. ML – ud. 26-03-2015
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ricorso, non inficiano le argomentazioni alla base della proposta del

Conferma la statuizione sulle spese dei gradi di merito. Compensa
nella misura di 1/4 le spese del giudizio di legittimità . Condanna
AM.TER s.p.a. alla rifusione all’INPS del residuo che liquida in
2.100,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese

Roma, Camera di consiglio del 26 marzo 2015

forfettarie determinate nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

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