Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13394 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13394 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 223-2011 proposto da:
SALA

MAURIZIO

SLAMRZ58R01Z133D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio
dell’avvocato BELLI BRUNO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BONARDI PIETRO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
540

contro

CAR NETWORK S.P.A. 02663520985, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA AREZZO 38, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 29/05/2013

MESSINA MAURIZIO,

che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CASTELLI TULLIO, giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato VITALI ENRICO per delega BELLI BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di BRESCIA, depositata il 19/12/2009 R.G.N. 100/2009;

Ragioni della decisione

1. Maurizio Sala chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Brescia, pubblicata il 19 dicembre 2009, che ha rigettato tutte le sue domande

2. Nel ricorso introduttivo del giudizio, riportato nel ricorso per cassazione, si
legge che il Sala, già socio di maggioranza e consigliere delegato della
Maurizio Sala spa, concessionaria OPEL, sottoscrisse un contratto con la CAR
NETWORK spa di vendita della società, pattuendo anche il suo personale
apporto lavorativo mediante la stipula di un “contratto a progetto”, con il
compenso annuo di 60.000,00 euro, oltre l’uso di un’autovettura aziendale e
del cellulare.
3. Il relativo marchio e alcuni rami d’azienda vennero ceduti il 7 luglio 2005 e in
quella stessa data le parti sottoscrissero il contratto a progetto ai sensi della
legge 276 del 2003, con formale decorrenza dal 1 settembre 2005 e durata di
24 mesi.
4. Ciò premesso il Sala assumeva che nei fatti egli aveva lavorato in rapporto di
subordinazione, sottoposto alle direttive e disposizioni dell’amministratore
della società.
5. La società recedeva poi dal contratto con preavviso di sei mesi e il rapporto si
estingueva il 15 luglio 2006 alla scadenza del periodo di preavviso.
6. Il Sala, ritenendo il suo rapporto di natura subordinata, impugnò quello che
considerava un licenziamento ai sensi dell’art. 6 della legge 604 del 1966 e
chiese dichiararsi la natura subordinata del rapporto e l’illegittimità del
licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, o, in
subordine, tutela obbligatoria. In ulteriore subordine, richiese la condanna della
Ricorso n. 223.11
Udienza 13 febbraio 2013

nei confronti di CAR NETWORK spa.

società a versargli il compenso a tutto il 1 settembre 2007 e cioè fino alla
scadenza del termine originariamente fissato, ritenendo che il solo richiamo al
comma 2 dell’art. 67 d. lgs 276 del 2003 non costituisse motivo per risolvere
anzitempo il contratto.

l’inquadramento del Sala come dirigente d’azienda, con conseguente diritto
alla percezione del TFR, ma esclusione della tutela di cui all’art. 18 st. lav.,
respingendo la domanda di reintegrazione e le subordinate di tutela
obbligatoria e risarcimento del danno con erogazione del compenso sino alla
scadenza originaria del rapporto.
8. Proposero appello entrambe le parti.
9. La Corte d’appello di Brescia, rigettando l’appello del Sala e accogliendo
quello incidentale della società, rigettò tutte le domande.
10.11 ricorso per cassazione è articolato in tre motivi. La Car Network si è difesa
con controricorso e memoria.
11.Con il primo motivo di ricorso si denunzia un vizio di insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto, controverso e decisivo per il
giudizio, concernente la circostanza che il Sala abbia iniziato a lavorare per la
Car Network prima dell’entrata in vigore del contratto.
12.La Corte ha esaminato la tesi dell’inizio anticipato del rapporto rispetto alla
data di avvio del progetto ed ha affermato che non è provato che il lavoro sia
iniziato prima della stipulazione del contratto a progetto. In questa
affermazione non vi è alcuna contraddizione.
13.A1 contrario, non è pacifico come invece assume il ricorrente, che egli abbia
lavorato alle dipendenze della CAR Network già nel breve periodo estivo dal 7
luglio al 1° settembre 2005, né ciò si desume dal capitolo di prova formulato
dalla società, se tale capitolo viene letto così come venne formulato e non con
Ricorso n. 223.11
Udienza 13 febbraio 2013

7. Il Tribunale di Brescia dichiarò la natura subordinata del rapporto e

l’aggiunta operata dalla difesa del ricorrente. Il capitolo infatti, senza quella
aggiunta, si limita ad affermare esattamente il contrario di quanto asserito dal
ricorrente, e cioè che “il sig. Sala Maurizio nel periodo di luglio e agosto del
2005 si era occupato della gestione dell’autosalone Maurizio Sala spa”.

2003 con riguardo alla validità del contratto a progetto, sostenendo che doveva
escludersi che l’individuazione del progetto e degli altri requisiti formali
prescritti dal legislatore fossero stati rispettati.
15.11 motivo non è fondato.
16.11 progetto di lavoro è così indicato nel contratto: “supporto ed assistenza
all’organico amministrativo della società ed ai responsabili commerciali delle
vendite. Il percorso del progetto sarà tracciato inizialmente dalla ricerca,
tramite operazioni di marketing, di informazioni utili alla diffusione dei
prodotti del committente nei grandi utilizzatori (aziende) consentendo di
individuare quale o quali aree di mercato siano maggiormente predisposte, in
un determinato momento alla ricezione di tali prodotti”.
17.Nel contratto si prevede poi la durata di 24 mesi salvo preavviso e verifiche
con periodicità quindicinale su stato di avanzamento del progetto, risposte del
mercato, iniziative da assumere.
18.La Corte d’appello ha ritenuto che tale configurazione risponda ai requisiti
indicati dalla legge per la validità di un rapporto di lavoro a progetto, ai sensi
dell’art. 61 del decreto legislativo 276 del 2003.
19.In particolare, la Corte ha rilevato che sono stati rispettati non solo tutti i
requisiti formali richiesti dalla legge, ma anche la temporaneità e specificità di
un progetto consistente nel mettere a disposizione della società che ha
acquistato la concessionaria l’esperienza specifica acquisita in qualità di ex-

Ricorso n. 223.11
Udienza 13 febbraio 2013

14.Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 61 e ss. d. lgs. 276 del

proprietario della stessa al fine di ‘traghettare’ la nuova società all’interno del
mercato.
20.La valutazione della Corte è fondata su di una corretta ricostruzione del dato
normativo.

definita dall’art. art. 61 del d. lgs. 276 del 2003. La norma sancisce che deve
mancare il vincolo di subordinazione e che quindi si deve trattare di un
rapporto di lavoro autonomo. All’interno di tale categoria, perché possa
individuarsi il lavoro a progetto è necessario che si sia in presenza di un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere
funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale.
22.Nel caso in esame la Corte ha ritenuto, e congruamente motivato, che questi
requisiti sussistessero: il contratto non prevede soggezione ad un potere
direttivo datoriale, bensì un lavoro autonomo, sebbene in rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa; l’attività lavorativa indicata nel
contratto può ascriversi ad un progetto e sussiste il collegamento funzionale ad
un risultato, quello appunto costituito dal contribuire a gestire la transizione da
un assetto proprietario ad un altro,posizionando la nuova società sul mercato
mediante l’utilizzazione dell’esperienza e delle conoscenze del precedente
titolare, assunto come collaboratore a progetto.
23.A queste valutazioni, che riguardano l’attività indicata nel contratto, la Corte
aggiunge poi ulteriori e specifiche valutazioni in ordine alla effettività del
lavoro svolto, che portano a fondare la conclusione che esclude la
subordinazione, anche come mera situazione di fatto.

Ricorso n. 223.11
Udienza 13 febbraio 2013
Pietro Curzio, esf ore
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21.11 contratto di lavoro a progetto è una forma particolare di lavoro autonomo

24.La Corte esamina compiutamente la prova documentale acquisita ed in
particolare il carteggio intercorso con Emanuele Masetti Tannini,
amministratore della Car Network, che secondo il ricorrente avrebbe esercitato
nei suoi confronti un potere di natura direttiva. La Corte rileva che, al

confronti del ricorrente, specie per tutto il primo periodo del rapporto, e
comunque nessuno di tali documenti contiene ordini o disposizioni, meno che
mai cogenti. Il carteggio in questione, attesta, secondo l’argomentato giudizio
della Corte, che il rapporto intercorso tra il lavoratore a progetto e
l’amministratore della società non si iscrive in una logica di subordinazione,
ma di collaborazione e coordinamento, ed è quindi inquadrabile nello specifico
contratto di collaborazione continuata e continuativa, prevalentemente
personale previsto dall’art. 61 d. lgs. 276 del 2003.
25.Si tratta di valutazioni di merito che, essendo fondate su molteplici e coerenti
argomentazioni, non possono essere rimesse in discussione in sede di giudizio
di legittimità.
26.Infondato è infine l’ultimo motivo, con il quale si prospetta una violazione
dell’art. 112 c.p.c. a causa della omessa pronuncia in ordine alla domanda
subordinata avente ad oggetto il pagamento della somma di 67.500,00 euro. Il
motivo non è fondato sotto un duplice profilo. Prima di tutto perché tale
domanda era stata espressamente rigettata dal giudice di primo grado e la
pronuncia sul punto non era stata oggetto di specifico motivo di impugnazione.
In secondo luogo, perché la sentenza di appello si è comunque pronunciata
anche sul punto, posto che sono state rigettate “tutte le domande proposte dal
Sala Maurizio”, né il ricorso per cassazione pone il distinto problema di un
eventuale un vizio di motivazione, essendo il motivo in esame incentrato
esclusivamente sulla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c.
Ricorso n. 223.11
Udienza 13 febbraio 2013

contrario, da tali documenti emerge una certa deferenza del Masetti nei

27.11 ricorso per cassazione, pertanto, è infondato e deve essere rigettato. Le
relative spese, per legge, devono essere poste a carico della parte che perde il
giudizio e vengono liquidate in base ai parametri previsti dal D.M. Giustizia,
20 luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012).

spese, della discussione dell’avv. Pompei, il quale ha partecipato alla
discussione in udienza dichiarandosi delegato del difensore della società, ma è
risultato sprovvisto di poteri in quanto l’atto di delega depositato indicava un
altro avvocato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso alla controricorrente
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 50,00 euro, nonché 4.000,00 euro
per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013
consigliere e tensore
urzi

CC

28.Nella decisione non si è tenuto conto, anche ai fini della liquidazione delle

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