Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13394 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35677-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato STANISLAO TAGLIALATELA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4018/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 10/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente aveva prestato servizio come funzionario civile con contratto internazionale presso la Nato: andato in pensione invocava la propria esenzione dal pagamento delle imposte su suddetta pensione;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello affermando che i funzionari civili con contratto internazionale sono assoggettati al D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, art. 8, lett. c), e che la pensione, in quanto retribuzione differita, rientrerebbe nel concetto di emolumento di cui all’art. 8 cit. dal momento che non ha rilevanza la sussistenza del rapporto di lavoro in quanto lo stesso prosegue anche in sede pensionistica;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, art. 8, lett. c), nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, in quanto tale disciplina esenterebbe dal pagamento delle imposte stipendi ed emolumenti, non anche la pensione;
considerato che, secondo questa Corte, in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, comma 1, lett. c), norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo (Cass. nn. 705 e 32515 del 2019);
ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove ha ritenuto che i funzionari civili con contratto internazionale sono assoggettati al D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, art. 8, lett. c), e che la pensione, in quanto retribuzione differita, rientrerebbe nel concetto di emolumento di cui all’art. 8 cit. dal momento che non avrebbe rilevanza la sussistenza del rapporto di lavoro in quanto lo stesso proseguirebbe anche in sede pensionistica;
ritenuto pertanto che il motivo è fondato, che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021