Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13394 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13050/13 R.G., proposto da:

R.F., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al

ricorso, dall’Avv. Leopoldo Enrico Aldo, elettivamente domiciliato

in Roma, Via Pellico n. 16, presso lo studio dell’avv.to Garcea

Franco;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona dei direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente principale – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 157/31/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia (di seguito, per brevità, CTR),

depositata in data 14.12.2012, non notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere d’Angiolella Rosita nella

camera di consiglio del 30 gennaio 2020.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva determinato, con metodo sintetico, per gli anni 2001 e 2002, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. In particolare, la Commissione regionale ha riformato parzialmente la sentenza di prime cure dichiarando la cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per l’anno 2001, e, invece, per l’anno 2002, ha confermato l’accertamento dell’Ufficio sul rilevo che il contribuente non aveva giustificato gli investimenti patrimoniali effettuati a proprio nome nonostante l’esiguità del reddito dichiarato.

Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso e propone ricorso incidentale avverso il quale il contribuente replica con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, nella parte in cui omette di motivare sulle ragioni, logiche e giuridiche, che hanno determinato la decisione. 1.2. Col secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio, riguardanti le circostanze individuate e documentalmente provate da esso contribuente per vincere la presunzione di reddito.

1.3. Col terzo mezzo, deduce la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui ha ritenuto non assolto da parte del contribuente il proprio onere probatorio.

1.4. Con il quarto motivo denuncia il vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui la CTR ha ritenuto la legittimazione dell’Ufficio ad emettere avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38.

2. Il primo motivo di ricorso principale è fondato e va accolto previo assorbimento dei restanti.

3. La CTR, ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo che “non convincono le argomentazioni e la documentazione presentata dal contribuente per giustificare investimenti patrimoniali cospicui in presenza di reddito esiguo dichiarato, con conseguente legittimazione dell’Ufficio ad emettere avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 con importi presunti di reddito adeguati agli investimenti effettuati dal contribuente a proprio nome e non a nome dei familiari da cui si dice essere pervenuta la disponibilità finanziaria (…)”.

3.1. I secondi giudici nel ritenere che gli elementi dedotti dal contribuente non realizzassero la prova contraria per superare la presunzione di determinazione del reddito derivante dall’accertamento sintetico basato sugli indici di capacità contributiva, hanno lasciato oscure le ragioni che hanno determinato tale convincimento, omettendo ogni spiegazione sugli elementi addotti dal contribuente per giustificare gli investimenti patrimoniali ed alle tesi difensive poste a fondamento del g ravame.

3.2. Tale motivazione, pur con ogni sforzo interpretativo, non consente di individuare una “ratio decidendi”, rimanendo inespresse le ragioni che, sia sul piano logico che su quello giuridico, hanno portato all’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, così rendendo una motivazione apparente.

La motivazione è apparente qualora non renda percepibili e comprensibili le ragioni della decisione (sui parametri minimi di motivazione, cfr. Sez. U., 07/04/2014 n. 8053 e 03/11/2016 n. 22232; cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell’appello, Cass., 10/01/2003 n. 196); nel caso, vertendosi in ipotesi di accertamento con metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, la motivazione della decisione impugnata non rende comprensibili quali elementi a discarico abbia addotto il contribuente e perchè tali elementi siano stati ritenuti inidonei a dimostrare che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esistesse o esiste in misura inferiore (in riferimento alla posizione reddituale del nucleo familiare, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 30355 del 21/11/2019, Rv. 656663-01, secondo cui, la prova contraria ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare del contribuente, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega).

4. L’Amministrazione erariale propone tre motivi di ricorso incidentale condizionato: con il primo, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non aver la Commissione regionale risposto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e); con il secondo motivo, lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 18 del D.Lgs. cit. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; con il terzo l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante l’insussistenza, nel ricorso della Commissione provinciale, dei motivi di ricorso.

5. Tali doglianze sono tutte infondate e, pertanto, devono essere rigettati.

5.1. Il primo motivo di censura è agevolmente risolvibile, nel senso della sua inammissibilità, alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per questioni processuali, questioni che, invece, il ricorrente ha dedotto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013,

Rv. 628214-01).

5.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale si risolve in una mera ripetizione del primo motivo di ricorso incidentale senza l’aggiunta di autonome argomentazioni, sicchè ne segue lo scrutinio di inammissibilità. Il riferimento al citato D.Lgs., art. 32, comma 2 – che consente il deposito di memorie estrattive – e al comma 4, dello stesso decreto, art. 18, risulta inconferente in mancanza di una puntuale prospettazione della asserita discrasia tra il ricorso introduttivo del giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale e la memoria del 23 gennaio 2009. Tale carente prospettazione rende il motivo inammissibile, non spiegando la ricorrente incidentale quali sarebbero le domande e le eccezioni che afferma come nuove.

5.3. Anche il terzo motivo, risulta inammissibile, in quanto con esso non sono evincibili i fatti di causa e l’oggetto della pretesa, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ma vengono trascritti integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio rendendo così impraticabile il sindacato di legittimità di questa Corte (cfr. Sez. 6-3, Sentenza n. 6279 del 16/03/2011, Rv. 617455-01).

6. In conclusione, il primo motivo di ricorso principale va accolto con assorbimento dei restanti.

6.1. Il ricorso incidentale condizionato va rigettato.

6.2. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo di ricorso principale accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione affinchè proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi su esposti.

6.3. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso principale accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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