Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13393 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20444/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.I., C.S.;

– intimati –

nonchè da:

C.S., C.I., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA A. GRAMSCI 16, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

GIGLIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO LEONE giusta delega in calce;

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorso a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 29/2010 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata l’08/02/2010:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

atti;

udito per i controricorrenti l’Avvocato LEONE che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso principale, accoglimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Desio, emetteva due avvisi di liquidazione per imposte suppletive di registro, ipotecarie e catastali dovute a seguito di acquisto di aree fabbricabili e irrogazione di sanzioni perchè versate in misura ridotta sebbene mancanti i presupposti di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3. Infatti secondo l’Ufficio l’agevolazione sopra indicata non spettava ai contribuenti C.I. e C.S. perchè non risultava ancora adottata al momento della stipula dell’atto di compravendita una convenzione di lottizzazione tra i proprietari del terreno ed il Comune.

I contribuenti impugnarono l’avviso dell’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che accolse il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respinse il ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, motivando sul presupposto che la norma agevolativi imponeva necessariamente l’intervento edificatorio entro cinque anni dall’acquisto del bene immobile, ma non prevedeva la stipula di una convenzione già sottoscritta prima del momento di trasferimento del bene.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo. I contribuenti resistono con controricorso e ricorso incidentale relativo alla compensazione delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 ed L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, la CTR ha ritenuto che l’agevolazione di cui alla legge sopra citata spetti ai soggetti coinvolti nella compravendita anche se la stipula dell’atto sia anteriore a quella della convenzione di lottizzazione tra Comune e proprietario.

Il ricorso è improcedibile.

Infatti nel ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si legge che la sentenza impugnata numero 29/30/2010, pronunciata dalla CTR di Milano, sezione 30, depositata l’8/2/2010, è stata notificata ma non si precisa in che data ciò sia avvenuto nè l’Ufficio ha provveduto a depositare la copia notificata della sentenza impugnata, necessaria a verificare che siano stati rispettati termini di impugnazione decorrenti dalla data di notifica della sentenza.

Secondo giurisprudenza costante di questa Corte la mancata produzione di copia autentica con la relata di notifica unitamente al ricorso o comunque entro il termine per il suo deposito secondo le modalità previste dall’art. 372 c.p.c., comma 2, comporta l’improcedibilità del ricorso.

“La previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 –

dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.” (Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009).

Ancora, “sez. Unite, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009 “Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità.

Ciò premesso, sulla base delle considerazioni che precedono deve senz’altro essere dichiarato improcedibile il ricorso principale.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, occorre osservare che secondo Cass. Sez. U, Sentenza n. 9741 del 14/04/2008 “Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela riconosciuta la sua proponibilità.

Negli stessi termini Cass. ord. 6-5 nr. 2381 del 4/2/2014.

Nella fattispecie la sentenza risulta essere stata notificata in data 21/5/2010 (come si legge nel controricorso) ed il ricorso incidentale in data 18 ottobre 2010 quindi oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della sentenza.

In considerazione dell’esito della lite possono essere compensate le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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