Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13393 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13393 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 18393-2014 proposto da:
RIVA & MARIANI GROUP SPA, in persona del legale
rappresentante quale Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO MOZZI, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PIETRO ZAMBRANO, PAOLO DE BERARDINIS giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

RECUPERO SALVATORE;
– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARCELLO
MATERA..che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le determinazioni di
legge;

Data pubblicazione: 30/06/2015

avverso l’ordinanza n. 888/2013 R. Lav. del TRIBUNALE di
MANTOVA, del 13/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 13 giugno 2014,
comunicata il successivo 16 giugno, ha rigettato l’eccezione di
litispendenza formulata dalla Riva e Mariani Group s.p.a. (RMG s.p.a.)
nel giudizio proposto da Salvatore Recupero – iscritto al n. rg. 888 del
2013 – ed avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno ex
art. 2087 c.c. (in relazione alla condotta datoriale consistita nella
mancata adozione nell’esercizio dell’impresa delle misure necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del ricorrente) rispetto
alla diversa causa pendente tra le stesse parti – iscritta al n. rg 56 del
2012 – che aveva ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale
subito dal lavoratore per effetto dell’illecito comportamento datoriale
(domanda formulata nel giudizio di accertamento dell’illegittimità del
licenziamento intimato dalla società al Recupero e delle conseguenze
tisarcitorie dello stesso).
Il Tribunale ha accertato che la domanda di risarcimento del danno
formulata nel giudizio n, 56 del 2012 aveva, necessariamente, come
presupposto i fatti allegati alla domanda di accertamento
dell’illegittimità del licenziamento che ne costituiva l’oggetto mentre
nel giudizio di responsabilità ex art. 2087 c.c. (rg 888 del 2013) erano
state allegate, a suo fondamento, circostanze di fatto differenti rispetto
a quelle poste a base della illegittimità del licenziamento.
Avverso l’ordinanza che ha respinto l’eccezione di litispendenza
propone ricorso ex art. 42 c.p.c. la RMG s.p.a. che ne chiede la revoca
e la declaratoria della litispendenza.
Fbc. 2014 n. 18393 sez. ML – ud. 26-03-2015
-2-

Fatto e diritto

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso rileva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere
rigettato.
Si ha litispendenza quando tra due o più giudizi vi sia identità di

si agisce) e la causa petendi (fatto costitutivo della domanda) siano i
medesimi (cfr. Cass.15 gennaio 1996 n. 282 e S.U. 31.7.2014 n.
17443).
Orbene, in adesione a quanto osservato nella requisitoria del
Procuratore Generale depositata in atti, nel caso in esame uno dei
giudizi (il n. 56 del 2012) ha ad oggetto l’illegittimità del licenziamento
intimato al Recupero ed il conseguente risarcimento del danno non
patrimoniale patito. L’altro (il n. 888 del 2012) ha come oggetto una
domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Orbene mentre la responsabilità del datare di lavoro per violazione delle
disposizioni dell’art. 2087 cod. civ. ha ad oggetto una domanda di
risarcimento del danno conseguente alla mancata tutela delle condizioni
di lavoro e della salute del lavoratore nello svolgimento della sua
prestazione – di tal che la parte che subisce l’inadempimento ha l’onere di
allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale e le regole di condotta
che assume essere state violate, provando che è stato posto in essere un
comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il
rapporto, a norme inderogabili di legge, alle regole generali di correttezza
e buona fede ovvero alle misure che debbono essere adottate per tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro mentre è il
datore di lavoro che deve provare che l’impossibilità della prestazione o la
non esatta esecuzione della stessa o comunque che il pregiudizio che
colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile — il
risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’illegittimo

Ric. 2014 n. 18393 sez. ML – ud. 26-03-2015
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soggetti coinvolti nella lite ed il pelitum (bene della vita per la cui tutela

licenziamento ha come presupposto oltre all’inesistenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro
(con onere a carico del datore di lavoro di offrire la prova positiva
dell’esistenza di tale giustificatezza) anche la prova, questa a carico del
lavoratore, che un danno ulteriore è derivato dal comportamento

Si tratta, all’evidenza di cause petendi differenti e sarà compito dei singoli
giudici verificare la rilevanza delle circostanze di fatto allegate ai fini della
prova da acquisire.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
La mancata costituzione del recupero, rimasto intimato, esime dal
provvedere sulle spese.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 da atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art.13 comma 1 bis
del citato d.p.r..
Così deciso in Roma il 26 marzo 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

datoriale consistito però nella illegittima risoluzione del rapporto.

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