Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13393 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33058-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

B.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2641/05/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990-1992 in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che “c’è poco da aggiungere a quanto esaurientemente esposto dai primi giudici che si sono soffermati sulla particolare fattispecie in esame e ciò in considerazione anche sia della ormai favorevole giurisprudenza della Suprema Corte che dell’emendamento alla legge di stabilità 2015, dove viene previsto il diritto, per la fattispecie in esame, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che sia presentata la relativa istanza nel termine di due anni decorrenti dall’entrata in vigore della L. n. 31 del 2008. L’istanza di cui al caso in esame risulta presentata in data anteriore”.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso la motivazione o comunque essendo la stessa meramente apparente;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, del D.L. n. 244 del 1995, art. 25, comma 2, convertito in L. n. 341 del 1995, dell’art. 1, comma 363 della L. n. 266 del 2005, dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto sussistente la decadenza dal potere di riscossione dell’Ufficio a seguito della tardiva notifica della cartella di pagamento;

considerato, quanto al primo motivo di impugnazione che, secondo questa Corte:

il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha infatti fornito una motivazione oscura, non intelligibile e de relato, indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018) aderendo acriticamente alla decisione della Commissione Tributaria Provinciale senza neppure richiamarne i contenuti ritenuti salienti (nè nella parte in fatto nè in quella in diritto), limitandosi soltanto ad affermare che “c’è poco da aggiungere a quanto esaurientemente esposto dai primi giudici che si sono soffermati sulla particolare fattispecie in esame e ciò in considerazione anche sia della ormai favorevole giurisprudenza della Suprema Corte che dell’emendamento alla legge di stabilità 2015, dove viene previsto il diritto, per la fattispecie in esame, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che sia presentata la relativa istanza nel termine di due anni decorrenti dall’entrata in vigore della L. n. 31 del 2008. L’istanza di cui al caso in esame risulta presentata in data anteriore”. In effetti non si spiega: quale sia la situazione di fatto oggetto della lite, aldilà della generica richiesta di rimborso del 90% dei tributi versati in ragione del sisma avvenuto nella Sicilia orientale nel dicembre 1990; quali siano le motivazioni che ha addotto l’Agenzia per rifiutare questo pagamento; quali siano i motivi che hanno indotto prima la Commissione Tributaria Provinciale ad accogliere il ricorso della parte contribuente e poi la Commissione Tributaria Regionale a respingere l’appello dell’Agenzia delle entrate; quali “favorevoli” principi avrebbe espresso la Corte Cassazione; quando sia stata presentata l’istanza di rimborso e rispetto a quale data tale istanza sarebbe stata presentata in data anteriore.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accolto il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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