Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13392 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13392 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G. 13008-2014 proposto
da:
MONTESI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio degli avvocati
BENEDETTO SPINOSA e MARA TICCONI, che lo rappresentano
e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SOGEI – SOCIETA’ GENERALE D’INFORMATICA SPA in
persona del Presidente e Amministratore Delegato pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A,
presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE PIETRO
EMILIANI, giusta delega a margine degli scritti difensivi;

Data pubblicazione: 30/06/2015

- resistente e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in
persona del Dott. MARCELLO MATERA, che ha chiesto
raccoglimento del ricorso, con le determinazioni di legge;

ROMA, depositato il 10/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARR1;
per il ricorrente é solo presente l’Avvocato Benedetto Spinosa.
FATTO E DIRITTO
Massimiliano Montesi ha proposto ricorso per regolamento avverso
l’ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del Tribunale di Roma in
data esponendo:
1.- che con ricorso del 16.9.2013 aveva convenuto in giudizio la
SOGEI s.p.a. deducendo di essere suo dipendente per effetto del
passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 12247
del 2009 del 9.7.2009 (che aveva accertato l’interposizione fittizia di
manodopera tra il datore di lavoro formale e la Società Sogei s.p.a.).
2.- che aveva ingiunto alla società il pagamento delle retribuzioni
maturate fino al febbraio 2010 e che l’opposizione proposta dalla Sogei
s.p.a. era stata accolta sul rilievo che non spettassero, per il periodo
successivo alla sentenza che aveva accertato il rapporto, le somme
chieste a titolo di adempimento dell’obbligo retributivo.
3.- di aver proposto appello avverso tale sentenza e che lo stesso era
ancora pendente.
4.- che con il ricorso poi sospeso aveva chiesto la condanna della
Sogei s.p.a. al pagamento delle differenze retributive maturate dal 24
luglio 2000 al 28 marzo 2003 (per € 8.910,53), delle retribuzioni

Ric. 2014 n. 13008 sez. ML – ud. 26-03-2015
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avverso il provvedimento R.G. 31981/2013 del TRIBUNALE di

maturate dal marzo 2010 al 9 settembre 2013 (per € 85.139,82), del
danno da reato (per € 1520,97) e dell’ulteriore danno conseguente al
maggior utilizzo del veicolo oltre ad altre somme per vari titoli
richieste.

costituita eccependo che non si era formato alcun giudicato tra le parti
in ordine all’esistenza del rapporto di lavoro e che, in ogni caso, era
pendente in appello un giudizio che aveva ad oggetto proprio la
domanda di pagamento delle retribuzioni maturate fino al febbraio
2010 e nel quale era in discussione il livello di inquadramento del
Montesi. Chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
Almaviva e, comunque, la sospensione del giudizio in attesa della
definizione di quello pendente tra le stesse parti davanti alla Corte di
Cassazione ed avente ad oggetto l’esistenza del rapporto di lavoro alle
dipendenze della Sogei s.p.a. e di quello pendente davanti alla Corte di
appello di Roma avente ad oggetto il diritto del Montesi
all’inquadramento nel sesto livello retributivo del cali di categoria.
6.- Che il Tribunale con ordinanza priva di motivazione sospendeva il
giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
7.- Eccepiva poi che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti della
disposta sospensione poiché la controversia avente ad oggetto
l’esistenza del rapporto di lavoro con la Sogei era stata definita con
sentenza passata in giudicato atteso che la società non aveva
tempestivamente impugnato nei confronti del Montesi la sentenza.
Inoltre in relazione ad alcune delle domande formulate(risarcimento
danno da reato, per il maggior utilizzo e deterioramento del veicolo,
per il danno alla vita di relazione) non vi era comunque una
pregiudizialità che giustificasse la sospensione.

Ric. 2014 n. 13008 sez. ML – ud. 26-03-2015
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5.- Che nel giudizio davanti al Tribunale di Roma la Sogei s.p.a. si era

8.- Quanto al giudizio attualmente pendente in appello sottolinea il
ricorrente che l’oggetto non era l’accertamento del diritto
all’inquadramento nel VI livello del ceni di settore, ma piuttosto le
retribuzioni da liquidare con riferimento a tale livello retributivo.

ritenuto che le retribuzioni non potessero essere chieste a titolo
retributivo ma, piuttosto, a titolo risarcitoti°. Concludeva pertanto
affermando che non sussisteva alcun rapporto di pregiudizialità con la
richiesta di differenze retributive avanzata nel presente giudizio e con
riguardo a due diversi periodi.
9.- In definitiva, secondo la parte ricorrente, non sussistono i
presupposti di cui all’art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione del
processo ben potendo il giudice conoscere incidentalmente delle
questioni presupposte.
10.- Si è costituita la Sogei s.p.a. insistendo per l’infondatezza del
ricorso per regolamento sia con riguardo alla denunciata carenza di
motivazione del provvedimento sia con riferimento alla scelta
sostanziale di procedere alla sospensione.
13.- Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni nel senso
dell’accoglimento del ricorso.
14.- Entrambe le parti hanno depositato memoria ribadendo le
rispettive conclusioni.
15.- Tanto premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto con
conseguente annullamento dell’ordinanza che ha disposto la
sospensione del processo.
A norma dell’art. 295 cod. proc. civ. “il giudice dispone che il processo
sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere
una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.

Ric. 2014 n. 13008 sez. ML – ud. 26-03-2015
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Sottolinea quindi che nella sentenza impugnata il Tribunale aveva

La sospensione necessaria del processo può essere disposta, allora,
quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel
senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè
vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata,

comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione
sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la
decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte,

il thema decidendum del processo pregiudicato; e ciò in quanto l’istituto
mira a prevenire l’ipotesi di un conflitto tra giudicati sulla medesima
questione (cfr. in termini Cass. 9 dicembre 2011 n. 26469, Cass. 30
novembre 2012 n.21396 e Cass. 16.5.2013 n.11891).
Tanto premesso rileva il Collegio che il giudizio pendente in
Cassazione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma n. 12254
del 2009 e non la diversa sentenza n. 12247 del 2009 —dello stesso
Tribunale di Roma –

che ha accertato l’interposizione fittizia e

l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’odierno ricorrente
e la Sogei s.p.a. e sulla cui base è stato chiesto il decreto ingiuntivo.
Inoltre non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento
pendente in Corte di appello -che ha ad oggetto il riconoscimento del
superiore inquadramento e delle relative differenze retributive- e quello
ritenuto pregiudicato che è stato sospeso il quale ha ad oggetto il
pagamento di differenze retributive spettanti fino al 2010 sulla base di
un inquadramento inferiore.
In definitiva non susistono le condizioni che giustificano la
sospensione adottata che quindi deve essere annullata.
Ne segue raccoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento
impugnato. Quanto alle spese del regolamento queste vanno rimesse al

Ric. 2014 n. 13008 sez. ML ud. 26-03-2015
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ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o

Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa proseguirà previa
riassunzione nel termine di legge.

accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti avanti
al Tribunale di Roma che provvederà anche sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 da atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art.13 comma 1 bis
del citato d.p.r..
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

P.Q.M.

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