Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13392 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33056-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5079/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, prupo5t in data 1 ottobre 2008 L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati per l’IRPEF per lavoratore dipendente relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992, in quanto, essendo residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel dicembre 1990, avrebbe dovuto pagare solo il 10% di quanto complessivamente dovuto;

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate rilevando che il contribuente aveva presentato l’istanza tempestivamente e che non trova applicazione al caso di specie lo ius superveniens rappresentato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi; la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto e la sentenza conterrebbe due affermazioni inconciliabili: da un lato afferma che tale norma opera solo in fase esecutiva e dall’altro afferma che l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo, non incide sui giudizi in corso;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, perchè la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria in quanto conterrebbe due affermazioni inconciliabili circa l’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens rappresentato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies: da un lato afferma che tale norma opera solo in fase esecutiva e dall’altro afferma che l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo, non incide sui giudizi in corso;

ritenuto che il primo motivo di impugnazione è infondato in quanto, come evidenziato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. n. 7498 del 2018; Cass. nn. 19133 e 19410 del 2019; Cass. nn. 28543, 18704, 4570 e 1275 del 2020) in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo: la Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta applicazione di tale principio laddove ha ritenuto che i limiti delle risorse stanziate sui consequenziali provvedimenti liquidatori dell’Agenzia operino solo in fase esecutiva o di ottemperanza, affermazione perfettamente coerente con quella successiva secondo cui l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso non incide sui giudizi in corso, in quanto il giudizio instaurato davanti al giudice ha lo scopo per il contribuente di ottenere un titolo spendibile in fase esecutiva, solo luogo in cui eventualmente potranno operare i limiti quantitativi di rimborso in base allo ius superveniens;

ritenuto che anche il secondo motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018);

ritenuto che tale motivo è infondato perchè: per un verso la Commissione Tributaria Regionale ha fornito una motivazione sufficientemente chiara e ragionevole perchè la sentenza impugnata ha svolto affermazioni coerenti, anche laddove afferma che l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso non incide sui giudizi in corso, in quanto il giudizio instaurato davanti al giudice ha lo scopo per il contribuente di ottenere un titolo spendibile in fase esecutiva, unico luogo in cui eventualmente potranno operare i limiti quantitativi di rimborso in base allo ius superveniens; per un altro verso la ratio dell’art. 111 Cost., comma 6 (secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati), così come tradotta nel diritto vivente, è nel senso che deve sussistere un minimo di motivazione sufficiente a giustificare il provvedimento giurisdizionale nel suo insieme, non anche per singole affermazioni non costituenti di per sè autonome e decisive rationes decidendi della sentenza;

ritenuto dunque che, infondati entrambi i motivi di impugnazione, conseguentemente il ricorso è infondato e nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA