Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13392 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. II, 17/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29838/2005 proposto da:

S.G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio

dell’avvocato ZACCHIA Riccardo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FONTANA ELISABETTA;

– ricorrente –

contro

M.C. C.F. (OMISSIS), V.N. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE G.

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARIA GRAZIA,

rappresentati e difesi dagli avvocati BIASIBETTI Marisa, GARBIN

LIVIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 940/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Zacchia Riccardo difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Battaglia Maria Grazia con delega dell’Avv. Biasibetti

Marisa difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 4.12.97 M.C. e V.N. citarono al giudizio del Pretore di Venezia, nelle sede distaccata di Mestre, S.G.M., al fine di sentir dichiarare l’estinzione di una servitù di passaggio, che assumevano essere stata costituita, con atto del 21.4.89, a carico del fondo degli istanti ed a favore di quello dei convenuto, siti in (OMISSIS), in occasione dei rispettivi acquisti dalla società Ruzza s.r.l., con la previsione che tale diritto sarebbe cessato automaticamente appena fosse stato possibile ottenere ed eseguire un accesso diretto dalla (OMISSIS) al mappale 1220 (cucilo acquistato dal S.).

Tale condizione, assumevano gli attori, si era verificata ma il convenuto insisteva nell’esercizio del passaggio anzidetto, per cui gli istanti ne chiedevano anche la relativa inibitoria, la condanna alla chiusura dell’accesso ed al risarcimento dei danni.

Costituitosi il S., contestò la fondatezza della domanda e ne chiese il rigetto.

Con sentenza del 21.10.01 il Tribunale di Venezia, subentrato al Pretore, rigettò le domande attrici e compensò le spese, sul pregiudiziale rilievo di ufficio della nullità dei titolo della servitù, costituita senza corrispettivo e, pertanto, integrante una donazione, come tale da stipularsi nella forma dell’atto pubblico solenne (con presenza di testimoni), nella specie non osservata;

conseguentemente non potevano trovare ingresso le richieste attrici, in quanto presupponenti la valida costituzione della servitù.

Avverso tale sentenza gli attori proponevano appello, cui resisteva il convenuto, chiedendone il rigetto, e la Corte di Venezia, con sentenza 8.3-31.3.05, in parziale riforma di quella appellata, dichiarato inammissibile, per difetto d’interesse, il gravame nella parte in cui era stata lamentata la mancata dichiarazione di estinzione del diritto reale in questione, lo accoglieva nel resto (tranne che nel capo risarcitorio, per difetto di prova), dichiarando “l’inesistenza della servitù” ed ordinando a S. di astenersi dal passaggio e di chiudere l’accesso relativo, compensando infine anche le spese del secondo grado. Considerava in particolare la corte che, avendo gli attori comunque agito per far dichiarare la libertà del proprio fendo dalla servitù ed ottenere la relativa inibitoria, a tal fine risultava indifferente che la stessa si fosse estinta o non fosse mai validamente sorta,come aveva accertato il tribunale, con statuizione della quale non si era doluto il S., il solo che avrebbe avuto interesse ad impugnarla; sicchè le anzidette richieste avrebbero dovuto essere accolte, indipendentemente dalla dichiarazione estintiva, per l’accertata inesistenza della servitù.

Avverso tale sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione affidate a tre motivi.

Hanno resistito il M. e la V. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 1421 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per essere stato erroneamente applicato il principio giurisprudenziale secondo cui il potere del giudice di rilevare di ufficio la nullità va coordinato con il principio della domanda e trova applicazione solo quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l’atto elemento costitutivo della domanda.

Il motivo è inammissibile, non solo perchè si limita alla semplice citazione di una serie di massime giurisprudenziali, senza calarne i relativi principi nella fattispecie concretale evidenziare i punti della decisione in ordine ai quali la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente o contraddittoria, ma, ancor più radicalmente, per la novità della relativa censura, dacchè, come ben rilevato dai giudici di appello, l’odierno ricorrente (evidentemente pago delle conseguenze totalmente reiettive della domanda, trattene dal primo giudice, la cui decisione, ancora in questa sede, ritiene “correttamente” assunta) si era astenuto dal formulare alcuna doglianza avverso la dichiarazione di nullità della costituzione della servitù.

Da quanto sopra consegue che tale capo della decisione, la cui impugnativa, sull’opposto versante, i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile per carenza d’interesse dei M. – V., con statuizione che in questa sede gli stessi non hanno impugnato, deve ritenersi ormai passata in giudicato.

Con il secondo motivo si deduce “errata applicazione dell’art. 100 c.p.c.. Insufficiente/contraddittoria motivazione su punto decisivo della sentenza”, censurandosi la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente l’interesse dell’appellante ad impugnare la sentenza di primo grado sul punto della mancata dichiarazione di estinzione della servitù.

Si sostiene che, invece, tale interesserà valutarsi in base al criterio della soccombenza sostanziale, sarebbe stato individuabile nell’esigenza di rimuovere una situazione d’incertezza ed il pregiudizio derivante dalla statuizione sfavorevole contenuta nella decisione impugnata.

Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile perchè, al di là della scarsa intelligibilità delle argomentazioni che lo sorreggono, difetta palesemente d’interesse, non avendo il ricorrente titolo per dolersi di una statuizione, quella reiettiva del primo capo dell’appello proposto dalla controparte, che solo quest’ultima avrebbe potuto impugnare, e non anche esso appellato,che aveva resistito al relativo capo di gravame.

Con il terzo motivo, deducente violazione ed errata applicazione degli artt. 99, 100, 112, 121 e 159 c.p.c., omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo, il ricorrente si duole del mancato accoglimento dell’appello incidentale, sulla base di inadeguata interpretazione della portata del gravame, desumibile dal contenuto nella comparsa di costituzione e risposta, che sarebbe stato proposto anche con riferimento alla “erronea valutazione”, da parte del Tribunale, della clausola contrattuale prevedente la costituzione della servitù, assumendosi che questa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non sarebbe avvenuta a titolo gratuito.

Il motivo non merita miglior sorte dei precedenti.

Dall’esame della suddetta comparsa (consentito in questa sede dalla natura processuale della censura) si rileva che le riportate argomentazioni, pur contenendo critiche alla motivazione della sentenza di primo grado,furono esposte al fine di contrastare funditus il secondo motivo dell’appello principale, ma non correlate ad alcuna, sia pur implicita, richiesta di riforma della sentenza di primo grado, bensì opponendosi,sia pur sulla base di motivazioni diverse da quelle nella stessa contenuta, alle richieste di riforma proposte dalla controparte; coerentemente a tale impostazione dell’atto defensionale, furono rassegnate le seguenti testuali conclusioni: “respingere il gravame – in accoglimento dell’appello incidentale voglia Codesta Ecc.ma Corte condannare l’appellante alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio …”.

Ciò posto e pur tenendosi conto del principio secondo cui per la proposizione del gravame incidentale non è richiesto l’impiego di formule sacramentali, deve ritenersi che correttamente nel caso di specie la corte di merito ha escluso la desumibilità, dal complessivo contenuto della comparsa de qua, di una implicita, ma inequivoca, volontà della parte appellata di ottenere una riforma nel merito della sentenza di primo grado, salvo che sul regolamento delle spese, considerando il gravame incidentale limitato a tale ultima statuizione.

Non sussistono, pertanto, le denunziate omissioni di pronunzia o di motivazione.

Il ricorso va conclusivamente respinto, con condanna del soccombente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dei resistenti, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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