Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13391 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26123/2010 proposto da:

G.F., in proprio e nq di erede di G.E.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARSOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TREVISO, in persona del Vice Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 136, presso

lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DE PIAZZI GIAMPAOLO, ANTONELLO

CONIGLIONE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2010 della COMM. TRIB. REG. del Veneto,

depositata il 15/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COREA per delega dell’Avvocato

GIUSEPPE MARINI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PIROCCHI che si riporta e

deposita una cartolina postale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Treviso notificò a G.F. in proprio e quale erede di G.E. due avvisi di accertamento in relazione all’imposta ICI per gli anni 2001 e 2002 più altri due avvisi di rettifica per le annualità 2003 e 2004, in riferimento ad un terreno agricolo considerato invece edificabile, sebbene coltivato in proprio dallo stesso ricorrente.

Il contribuente impugno gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso la quale respinse il ricorso. Su appello del contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione G.F. con nove motivi ed il Comune di Treviso ha resistito con controricorso depositando anche memoria e nota spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 19, nonchè D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, convertito nella L. n. 656 del 1994 e regolamento di esecuzione D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice di secondo grado ha ritenuto non esperibile la tutela giurisdizionale avverso il rifiuto esplicito del Comune di annullare in via di autotutela due avvisi divenuti già definitivi, considerandolo un provvedimento di natura discrezionale.

Il motivo deve essere respinto in quanto manca del tutto l’esposizione delle ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto condurre all’annullamento dell’avviso ormai definitivo da parte della P.A. Infatti è vero che in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, è impugnabile il provvedimento adottato nell’esercizio del potere discrezionale di autotutela in relazione ad un avviso impositivo già definitivo, trattandosi di un atto contenente la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria, rispetto alla quale non può privarsi il contribuente della possibilità di difesa. Tuttavia secondo Sez. 6-5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014: “Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve invece prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro

il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”.

Più recentemente sez. 5, Sentenza n. 3442 del 20/02/2015: “In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.” Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Giudice di secondo grado non si è pronunciato sulla mancanza degli elementi e requisiti tassativi previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, negli atti di diniego di autotutela.

Il motivo è inammissibile in guanto è stato dedotto vizio di motivazione non configurabile con riferimento a una questione di mero diritto anzichè vizio di omessa pronuncia. Inoltre il richiamo alla violazione dell’art. 7, non è pertinente, perchè non è posta la questione se detta norma sia stata correttamente applicata dalla CTR, ma ci si duole solo del mancato esame della questione da parte del giudice di appello.

Quanto poi all’indicazione del responsabile del procedimento, secondo Sez. 6-5, Ordinanza n. 332 del 12/01/2016: “La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore all’1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’a giugno 2008, nè, essendo la disposizione di cui della L. n. 212 del 2000, art. 7, priva di sanzione, annullabile, trovando applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 ed L. n. 890 del 1982, art. 3, nonchè art. 148 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice di secondo grado ha ritenuto legittima e regolare la notifica degli avvisi di accertamento sebbene spediti in busta chiusa con raccomandata senza osservanza degli adempimenti previsti per la notifica a mezzo posta.

Il motivo è infondato. Infatti l’invio dell’avviso di accertamento a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento rientra tra le varie modalità previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per gli enti locali impositori, come affermato dal giudice di appello, non essendo invero necessaria la relata di notifica in quanto atto proprio dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale ai quali l’ente locale non è tenuto a rivolgersi. In ogni caso nella fattispecie qualsiasi sia stata la modalità di notifica, risulta sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., avendo l’interessato ricevuto gli atti e proposto ricorso avverso i medesimi (Cass. 2009/21762; 2014/654; 2015/14245; 2015/8374).

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 ed L. n. 212 del 2000, art. 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non risultano allegati gli atti e documenti citati e richiamati nella motivazione dell’avviso di accertamento.

Il motivo è infondato. Secondo Sez. 6-5, Ordinanza n. 9032 del 15/04/2013 Presidente: Cicala M. Estensore: Caracciolo “Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.” (conformi anche Cass. 2011/6914 e 2012/13110).

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11ed L. n. 212 del 2000, art. 7, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello non ha rilevato la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, l’inosservanza dell’onere probatorio gravante sull’Ufficio nonchè la determinazione dei valori in modo avulso da parametri o criteri oggettivi di riferimento.

Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello non ha rilevato che la motivazione degli avvisi di accertamento non è modificabile o integrabile dal Comune con l’atto di costituzione in giudizio.

I motivi quinto e sesto sono inammissibili e devono essere respinti per difetto di autosufficienza, con riferimento alla mancata descrizione del contenuto motivazionale degli atti di accertamento e non specificità della doglianza che non censura specificamente quanto rilevato sul punto da CTR, che dice che la censura è del tutto priva di motivazione a supporto non rilevandosi l’indicazione di alcun argomento atto a contrastare la decisione del primo giudice che sul punto appare compiutamente motivata.

Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. B), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Comune di Treviso ha assoggettato ad ICI come fossero edificabili terreni agricoli coltivati in proprio da G.F. e comunque costituenti un bene indiviso col figlio G.R..

Il settimo motivo è infondato. Infatti la CTR ha affermato con accertamento di fatto insindacabile che l’area in contestazione appartiene in comproprietà a G.F., coltivatore diretto, ma che quest’ultimo ricava la parte più consistente del proprio reddito da una fonte diversa da quella del lavoro agricolo (segnatamente da canoni di affitto di altri immobili).

Premesso che in tema di ICI, la riduzione d’imposta prevista per i terreni agricoli del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, ricorre in presenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale e della conduzione diretta dei terreni da parte del proprietario, la prevalenza dell’attività agricola con riferimento al coltivatore diretto quale condizione necessaria per godere delle agevolazioni è stata interpretata dalla giurisprudenza in modo diverso, o con riferimento alle ore lavorative dedicate o con riferimento alle conseguenza reddituali di tali attività. In materia tributaria la prevalenza non può che riguardare secondo questa Corte gli effetti reddituali dell’attività rispetto ad altre fonti di reddito, come si ricava da Cass. 2010/12565, anche se riguardante fattispecie parzialmente diversa (coltivatore diretto cancellato e in pensione). Pertanto, in riferimento a coloro che non traggono dal lavoro agricolo la loro fonte esclusiva di reddito come nel caso di specie in cui è pacifico che il contribuente lavora il fondo come coltivatore diretto, ma è proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo è nettamente superiore a quello derivante dalla coltivazione del fondo, deve essere escluso il diritto a godere delle agevolazioni (vedi anche Ord. Corte Cost. 2003/336) secondo il criterio della fonte di reddito principale.

Non è rilevante, in senso contrario, il regime di comproprietà del terreno, attesa l’estensione di gran lunga maggiore in percentuale della proprietà del ricorrente (90%) che caratterizza l’intero fondo.

Con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7, 16 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello non ha tenuto conto che il Comune di Treviso ha comminato sanzioni senza motivarne l’irrogazione e la quantificazione.

L’ottavo motivo è inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto motivazionale del provvedimento sulle sanzioni.

Con il nono motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7, 16 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello non ha tenuto conto che il Comune di Treviso ha comminato sanzioni con procedura errata per omessa dichiarazione ai fini ICI, contestando la medesima violazione per annualità diverse e senza applicare i principi in materia di cumulo e di continuazione.

Il nono motivo è fondato in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, appare legittimo applicare sanzioni con cumulo giuridico in relazione alle varie annualità di imposta. Infatti sez. 5, Sentenza n. 26077 del 30/12/2015 “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’istituto della continuazione, sancito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, secondo cui “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, è applicabile anche all’ICI.” Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso in ordine ai primi otto motivi, accolto il nono e rinviato per nuova determinazione delle sanzioni e per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il nono motivo di ricorso,rigettati gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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