Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13391 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13391 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 9243-2013 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Direttore Centrale, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCAR1A 29, presso l’AVVOCATURA
CENTR A LE DEI:LI-5TM ITO, rappresentato e difuu dagli avvoca ti
CARLA IYALOISTO, ANTONTNO SGROI, LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DI RIENZO ANDREA;
– intimato avverso la sentenza n. 1937/2012 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 20.3.2012, depositata il 30/03/2012;

Data pubblicazione: 30/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Ester Sciplino (per delega orale
dell’avv. Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.

La Corte di appello di Bari ha respinto il ricorso proposto dall’Inps ed
ha confermato, seppur con diversa motivazione, la sentenza del
Tribunale di Foggia che aveva accertato il diritto di Andrea Di Rienzo
ad essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli per l’anno 2000 e
per 101 giornate.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps sulla base di un unico
motivo con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 del RD 24.9.1940 n. 1949, dell’art. 4 del d.lgs. 22.1.1948 n.
59 (ratione temporis applicabile) dell’art. 9 quinquies del d.l. 1.10.1996
n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28.11.1996 n. 608 e
dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., oltre che
per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto controverso
ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c..
Sostiene l’Istituto ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di
considerare che a fronte di un accertamento ispettivo dell’insussistenza
dei requisiti per l’iscrizione era onere del lavoratore dimostrarne, in
contrario, l’esistenza.
Andrea Di Rienzo è rimasto intimato.
Tanto premesso va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa
Corte “Ti diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946
e alle prestazioni previdenziali presuppone l’esistenza di un rapporto di
lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero
minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la
Ric. 2013 n. 09243 sez. ML – ud. 26-03-2015
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Fatto e diritto

prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei
suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi,
mentre, nel caso in cui sia documentabile l’iscrizione, questa costituisce
prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni

convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto
(in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza
di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parli), che possano
far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del suo
carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la
controversia in base al semplice riscontro dell’iscrizione, che resta pur
sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la
rispondenza dell’iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli
elementi probatori acquisiti alla causa.” (cfr. Cass. 19 maggio 2003, n.
7845; conf. Cass. 11 gennaio 2011, n. 493; Cass. 28 giugno 2011, n.
14296; Cass. 20 settembre 2011, n. 19151; Cass. 2 agosto 2012, n.
13877; Cass. 24 agosto 2012, n. 14642 ed anche Cass. n. 21702 del
2014).
Nel caso in esame è incontroverso che l’ufficio, sulla base di
accertamenti ispettivi, ha accertato l’inesistenza del rapporto ed ha
emesso un atto “di disconoscimento della prestazione di lavoro ai fini
della tutela previdenziale”, adottando il “conseguente” atto di
cancellazione (D.Lgs. n. 375 del 1993 , art. 9, cit.).
Tuttavia, come rilevato dalla Corte territoriale in esito alla verifica delle
circostanze fattuali allegate, e così dissentendo dalle conclusioni
assunte nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il
procedimento di cancellazione è risultato fondato su verifiche parziali
che non tengono conto dello svolgimento dell’attività agricola che ben
Ric. 2013 n, 09243 sez. MI – ud. 26-03-2015
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previdenziali richieste in giudizio, salvo che l’istituto previdenziale

giustificava la prestazione dell’assicurato e dunque la sua iscrizione
negli elenchi.
Si tratta di accertamento in fatto che non è stato efficacemente
contrastato se non con affermazioni generiche ed invece è stato

che non può in questa sede essere rivista.
Per le ragioni esposte la sentenza deve essere confermata.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata
costituzione dell’assicurato rimasto intimato.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 da atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art.13 comma 1 bis
del citato d.p.r..
Così deciso in Roma il 26 marzo 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggetto di una puntuale ricostruzione da parte del giudice di appello

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