Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13391 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.26/05/2017),  n. 13391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12945-2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli

avvocati CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, RENATO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati NUNZIO RIZZO,

AMALIA RIZZO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7050/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/11/2014 R.G.N. 1931/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI;

udito l’Avvocato NUNZIO RIZZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accertato la tardività del licenziamento intimato dall’istituto di credito a C.G. e condannato la società alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro in precedenza occupato e a corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dalla data del recesso sino a quella della effettiva riammissione in servizio.

2. La Corte territoriale ha premesso che con la contestazione del 19 maggio 2011 era stato addebitato all’appellato di avere utilizzato rapporti di conto corrente, accesi a suo nome e rientranti nella categoria dei conti intestati al personale, per effettuare operazioni che riguardavano l’attività di intermediazione finanziaria svolta dai suoi familiari. Era stato altresì contestato al C. di essere intervenuto direttamente nell’iter istruttorio di alcune pratiche di finanziamento seguite dal figlio, sempre nella qualità di intermediatore finanziario.

3. Il giudice di appello ha condiviso la valutazione di tardività espressa dal Tribunale perchè i fatti addebitati, verificatisi negli anni compresi fra il 2006 e il 2009, erano già noti nel giugno 2010, quando il C. fu ascoltato sui medesimi episodi oggetto della contestazione disciplinare dai funzionari del servizio ispettivo. L’arco temporale compreso fra l’audizione e la contestazione, effettuata solo a distanza di quasi un anno, era quindi privo di giustificazione.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena sulla base di un unico motivo. C.G. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Richiamata giurisprudenza di questa Corte sul principio di tempestività della contestazione e sul suo carattere relativo, assume la ricorrente che la immediatezza è compatibile anche con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti sia laborioso e richieda approfondimenti istruttori. Aggiunge che il C. con la missiva del 15 giugno 2010 si era impegnato a evitare ogni sovrapposizione tra la sua attività di dipendente della banca e quella commerciale svolta dei propri congiunti, sicchè la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere la eccepita tardività in quanto non è censurabile il datore di lavoro che, dopo essere venuto incontro al dipendente, prenda atto del mancato rispetto da parte di quest’ultimo dell’impegno assunto e, quindi, proceda a contestane anche i fatti che si erano già verificati nel momento in cui le assicurazioni furono date.

2. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte ravvisa nell’immediatezza del provvedimento espulsivo, rispetto al momento della condotta addebitata ovvero a quello della contestazione, un elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto il principio dell’immediatezza mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, affidamento che si correla al carattere facoltativo dell’esercizio del potere, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della correttezza e buona fede (in tal senso fra le più recenti Cass. 25.1.2016 n. 1248; Cass. 12.1.2016 n. 281; Cass. 9.7.2015 n. 14324).

E’ stato anche affermato che il requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, ma in dette ipotesi resta riservata al giudice di merito l’indagine relativa alla effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare il ritardo (cfr. Cass. 19.6.2004 n. 13955; Cass. n. 281/2016 cit.; Cass. 16.5.2016 n. 10017).

Ciò perchè, mentre i concetti di tardività e tempestività, al pari delle clausole generali, richiedono di essere concretizzati dall’interprete mediante specificazioni che hanno natura giuridica (tal è, ad esempio, l’affermazione del carattere relativo del requisito) e la cui disapplicazione si risolve in violazione di legge, l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e, quindi, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis.

2.1. Il motivo di ricorso, nella parte in cui invoca i principi sopra richiamati, non coglie la ratio della decisione, perchè la Corte territoriale non ha affermato il carattere assoluto e non relativo del principio della immediatezza, ma, al contrario, pur non avendo citato la giurisprudenza di questa Corte, l’ha assunta a presupposto implicito nel momento in cui ha ritenuto che il ritardo, sebbene astrattamente giustificabile, non lo fosse nel caso sottoposto alla sua cognizione.

Come già evidenziato nello storico di lite, infatti, il giudice di appello ha sottolineato la perfetta coincidenza fra i fatti contestati e quelli sui quali il C. era già stato sentito un anno prima dell’avvio del procedimento e ha poi posto l’accento sull’assenza di ragioni che giustificassero un approfondimento istruttorio, valorizzando anche il contenuto della mail inviata dall’incolpato il 15.6.2010.

2.2. Il ricorso, oltre a invocare principi che non sono stati disattesi dalla Corte territoriale, finisce per riconoscere la esattezza della motivazione espressa in merito alla assenza di ragioni che giustificassero il ritardo, perchè, da un lato, sostiene che il dipendente nella lettera in risposta alla richiesta di informazioni, risalente appunto al 15.6.2010, aveva dato atto “della difformità dei propri comportamenti dalle regole di condotta volte a impedire commistioni o sovrapposizioni tra l’attività del dipendente della banca e quelle commerciali o professionali dei propri congiunti”; dall’altro non indica le ragioni per le quali, a fronte di dette ammissioni, doveva ritenersi giustificabile l’arco di tempo trascorso fra la audizione effettuata dall’ufficio Auditing e il formale avvio del procedimento disciplinare, avvenuto a distanza di circa un anno.

2.3. Non sono poi pertinenti le considerazioni espresse ai punti 1.6.3 e 1.6.4, perchè il principio secondo cui la tolleranza di precedenti mancanze non impedisce l’esercizio dell’azione disciplinare qualora il lavoratore, disattendendo le assicurazioni date, si renda di nuovo colpevole della stessa infrazione, presuppone che dopo la prima informale contestazione sopravvengano altri fatti di rilievo disciplinare, fatti che, invece, devono essere esclusi nella fattispecie, avendo la Corte territoriale accertato la perfetta coincidenza fra le condotte risalenti al periodo 2006/2009 ed emerse nell’anno 2010 e quelle contestate con la missiva del 19 maggio 2011.

3. La valutazione espressa al riguardo dal giudice di merito non è sindacabile in questa sede perchè “la censura in sede di legittimità di violazione del principio di immediatezza della contestazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, qualora il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. 9.7.2015 n. 14324).

4. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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