Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13391 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32755-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO LAIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LAIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1938/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 549/13/18 della Commissione Tributaria Regionale di Catania emessa il 4 ottobre 2017 e depositata il 7 febbraio 2018, passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso del 90% dei tributi versati per l’IRPEF relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l’Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%.

Osserva la sentenza oggetto di impugnazione della Commissione Tributaria Regionale n. 1938/13/19, depositata il 27 marzo 2019 che, sebbene il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, costituisca una legge di natura finanziaria, tuttavia non si può tenere conto che in mancanza di disposizioni transitorie non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso, come statuito dalla Corte di Cassazione; inoltre, nessun dato testuale si desume dalla normativa per ritenere che la cosa giudicata sia soggetta, in sede di ottemperanza, ai limiti quantitativi di rimborso delle maggiori somme con riduzione del 50%.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso, con il quale, fra l’altro, si eccepiva la tardività della notifica del ricorso per Cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 bis e art. 70, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie trattandosi di procedimento pendente al momento di entrata in vigore di tale legge e comunque trattandosi di una questione attinente alla fase esecutiva ove può farsi valer il limite del 50%; inoltre l’Ufficio non ha avuto il tempo necessario per chiedere la sospensione della sentenza impugnata, con conseguente compressione del diritto di difesa.

Preliminarmente, con riferimento al rispetto dei termini per la notifica del ricorso in Cassazione, occorre osservare che è pacifico e non contestato che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 1938/13/19, non notificata, è stata depositata il 27 marzo 2019 mentre il ricorso per Cassazione è stato notificato alla parte contribuente mercoledì 30 ottobre 2019.

Inoltre, secondo questa Corte:

la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 741 del 1969, art. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014 – è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dello stesso D.L., art. 16, comma 1, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio “tempus regit actum” (Cass. n. 30053 del 2020);

in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della predetta legge, art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 15741 del 2013; Cass. 19969 del 2015; Cass. 20102 del 2016): nella specie il giudizio è stato instaurato nel 2018, con la richiesta di ottemperanza della sentenza n. 549/13/18 della Commissione Tributaria Regionale depositata il 7 febbraio 2018, e quindi il temine per l’impugnazione in Cassazione della sentenza n. 1938/13/19 è di sei mesi dal suo deposito, più l’eventuale (come nel caso di specie) periodo relativo alla sospensione feriale.

Pertanto, calcolando sei mesi previsti dall’art. 327 c.p.c. più i trentuno giorni della sospensione feriale dal giorno del deposito della sentenza n. 1938/13/19 della Commissione Tributaria Regionale, ossia dal 27 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto perfezionare la notifica del ricorso per Cassazione entro il 28 ottobre 2019. Poichè la notifica è invece avvenuta il 30 ottobre 2019, questa deve ritenersi non tempestiva.

Il ricorso non può neppure essere considerato tempestivo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018: infatti, a prescindere dal problema relativo ambito di applicabilità della norma (il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, dispone che possono essere definite con modalità agevolate le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi: per “atti impositivi” vanno intesi, secondo la norma citata, non modificata dalla legge di conversione, 17 dicembre 2018, n. 136, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, dovendosi escludere dal novero delle controversie definibili quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, ricognitivi di quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione, quali i ruoli e le cartelle di pagamento) secondo il suddetto art. 6, comma 11, “Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”: pertanto, poichè il D.L. n. 119 del 2018 è entrato in vigore il 19 dicembre 2018 e fa sentire i suoi effetti solo per i ricorsi che scadono tra quest’ultima data e il 31 luglio 2019, i termini per l’impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale non sarebbero comunque rimasti sospesi perchè si è detto che la data per la proposizione del ricorso cadeva il 28 ottobre 2019 e quindi in una data successiva rispetto al 31 luglio 2019.

Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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