Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13391 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19716-2016 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA V.E.Q.VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato PETRONE ANGELO, rappresentato e

difeso dagli avvocati D’ALONZO FRANCESCO, ROSSI LUCIO MODESTO MARIA,

giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO DIREZIONE PROVINCIALE DI

CASERTA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CARINOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 255/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato IODICE per delega dell’Avvocato

ROSSI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La CTR di Napoli con sentenza nr 255/2016 rigettava l’appello proposto avverso la sentenza della CTP di Caserta con cui era stata ritenuta inammissibile l’opposizione alle rendite catastali risultanti al 7.3.2007 fatta vale da G.B. ed aveva riconosciuto il diritto del contribuente alla riduzione Ici da determinarsi da parte del Comune di Carinola.

Il giudice di appello per gli aspetti che qui rilevano aveva ritenuto tardiva la contestazione sollevata avverso la variazion3 del reddito domenicale tar=e4ve in quanto proposta oltre 120 giorni dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale in forza del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 33 derogatoria della disciplina contenuta nella L. n. 342 del 2000, art. 74.

Avverso tale pronuncia G.B. propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi.

Diritto

Con il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.L. n. 282 del 2006, art. 2, comma 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene infatti che il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 33 attribuisce la facoltà di proporre ricorso alla Commissione tributaria in un momento antecedente a quello previsto dalla disposizione fondamentale in materia di impugnazione degli atti contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 che non può ritenersi derogata dalla disciplina contemplata nel richiamato art. 2, comma 33.

Aggiunge poi che nel sistema tributario non sarebbe previsto modalità di notificazione degli atti impositivi al di fuori dell’art. 137 c.p.c. e ss. e della L. n. 342 del 2000, art. 70 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 sicchè non sarebbe configurabile alcuna causa di inammissibilità del ricorso.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.L. n. 282 del 2006, art. 2, comma 33 e 34 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Afferma che la deroga operata al disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 da parte del D.Lgs. n. 262 del 2006, art. 2, comma 33 non troverebbe applicazione in quanto i ricorsi, avverso la variazione dei redditi derivanti dalle operazioni catastali di aggiornamento da parte dell’Agenzia del territorio non avrebbero potuto essere proposti entro il 30 novembre del 2007 per l’ovvia considerazione che a quella data non risultava ancora pubblicato il comunicato di cui al comma 34.

Con il terzo motivo il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta in particolare che il comunicato sarebbe carente in quanto non fornisce alcuna indicazione circa l’autorità giudiziaria competente a decidere e sulle forme e sui tempi per proporre l’impugnativa.

Con il quarto motivo denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 152 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva infatti che il termine di 120 giorni stabilito dal D.Lgs. n. 262 del 2006, art. 2, comma 33 non avrebbe natura perentoria in assenza di una precisa previsione ad hoc

Con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli del D.L. n. 546 del 1992, artt. 18 e 21, del D.Lgs. n. 262 del 2006, art. 2, comma 33 e dell’art. 24 Cost in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta infatti che la CTR sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 24 Cost. laddove ha escluso il diritto del contribuente ad una notifica individuale. I motivi proposti, che nella sostanza involgono l’interpretazione e la portata applicativa del D.L. n. 262 del 201, art. 2, comma 33, sono infondati.

La norma applicata, nella parte che qui interessa, stabilisce che “In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente”. La L. n. 342 del 2000, art. 74, a sua volta stabilisce che “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.

Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso D.Lgs., art. 2, comma 3.

Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.

Pertanto, la norma applicata dalla CTR si pane come norma in deroga non solo rispetto alla L. n. 342 del 2000, art. 74, ma arche rispetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, richiamato dall’art. 74.

La deroga ha l’effetto di rendere efficace l’aggiornamento della rendita catastale a prescindere dalla notificazione e mutare la durata del termine previsto dall’art. 21 (da 60 giorr i a 120 giorni) e la sua decorrenza (non più dalla notifica al contribuente ma dalla pubblicazione del comunicato) Resta invece fermo quanto previsto dall’art. 21 sull’inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine. Secondo la interpretazione proposta dal ricorrente invece l’art. 2, comma 33, aggiungerebbe solo una facoltà di impugnazione preventiva senza derogare al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Questa è tuttavia una interpretazione in aperto contrasto con la lettera della legge, che per esplicita volontà del legislatore è formulata come norma speciale in deroga, e quindi si applica – solo alle fattispecie in essa considerate – in luogo della norma generale nella parte in cui stabilisce la deroga, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalla norma generale. Non vi è quindi necessità che l’art. 2 cit., comma 33, stabilisca espressamente la perentorietà del termine o sancisca l’inammissibilità del ricorso perchè ciò è già previsto dalla norma generale, che resta applicabile nella parte in cui non è derogata dalla norma speciale (cfr in questo senso CE, SS 3297/2019; Cass. 4220/2019). Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto attiene l’indicazione dell’autorità giudiziaria competente e delle modalità di forma con cui deve essere proposta l’impugnazione (terzo motivo di ricorso).

La CTR ha fatto buon governo dei principi indicati e si sottrae pertanto alle critiche che le sono state mosse dal contribuente

Il ricorso va rigettato.

Il contribuente va condannato alla rifusione delle spese di legittimità che si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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