Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13390 del 30/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 30/06/2016), n.13390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25497/2009 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SASA S.p.A. (AZIENDA SERVIZI D’AREA – STADTISCHER AUTOBUS

SERVICE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Mulser Alfred del Foro di

Bolzano e dall’Avv. Luigi Manzi del Foro di Roma ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

Via F. Confalonieri, 5, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

EQUITALIA TRENTINO ALTO ADIGE – SUDTIROL S.P.A., Agente della

riscossione per la Provincia di Bolzano, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Domenico Laratta del Foro di Bolzano e dall’Avv. Ulderico

Capocasale del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Via Bertolo, 6, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2^ grado di

Bolzano, n. 45/2/2009, depositata in data 01/07/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31

marzo 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Francesco

Meloncelli;

udito per la controricorrente, ricorrente incidentale, S.A.S.A.

S.p.A., l’Avv. Emanuele Coglitore, per delega dell’Avv. Luigi

Manzi;

udito per la controricorrente Equitalia Trentino Alto Adige –

Sudtirol S.p.A., l’Avv. Ulderico Capocasale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per raccoglimento del ricorso

principale e l’inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La S.A.S.A. S.p.A. (Azienda Servizi d’Area – Stadtischer Autobus Service) impugnava avanti la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agente della riscossione, la cartella di pagamento nei suoi confronti emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2004, per il pagamento dell’importo di Euro 93.472,72 a titolo di sanzione per il tardivo versamento del saldo Irap di Euro 311.574,17. Premesso di aver versato in data 17/6/2005 l’importo di Euro 23.863,25 a titolo di saldo Irap per l’anno d’imposta predetto, rilevava la ricorrente che prima della trasmissione telematica della dichiarazione aveva rettificato la base imponibile, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando in data 26/10/2005 l’ulteriore importo di Euro 311.574,17 ad integrazione del saldo, oltre a Euro 2.795,63 per interessi e Euro 18.694,45 per sanzioni (al 6%).

In parziale accoglimento del ricorso l’adita C.T. riduceva la pretesa di cui all’impugnata cartella dell’importo corrispondente alla sanzione e agli interessi già versati dalla ricorrente, ma reputava dovuta per il residuo importo la sanzione applicata per effetto della norma di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni in L. 31 luglio 2005, n. 156, che aveva escluso l’applicabilità delle disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni, nel caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’Irap dovuta per l’anno 2004 nonchè dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta per l’anno 2005.

2. Con sentenza depositata in data 1/7/2009, la Commissione Tributaria di 2^ grado di Bolzano accoglieva l’appello proposto dalla contribuente annullando la cartella impugnata.

Osservato in premessa che scopo della norma richiamata era quello di scoraggiare l’omissione dei versamenti Irap, a saldo o in acconto, entro le scadenze ordinarie, in attesa della pronuncia da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee sulla questione allora pendente relativa alla compatibilità dell’Iran con l’ordinamento comunitario, ne desumeva la necessità di un’interpretazione restrittiva della stessa tale da circoscriverne l’ambito di applicazione alla sola ipotesi della totale omissione dei detti versamenti ma non anche a quella – nella specie ricorrente – di versamento incompleto per infedeltà, poi emendata, della dichiarazione.

3. Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate con unico mezzo, corredato da quesito di diritto.

Resiste la contribuente con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di quattro motivi.

A quest’ultimo resistono, con controricorso, sia l’Agente della riscossione, sia l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione delD.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni in L. 31 luglio 2005, n. 156, in relazione alla ritenuta sua inapplicabilità al caso in esame, motivata dai giudici a quibus in ragione di un’interpretazione restrittiva che, secondo la ricorrente, confligge sia con lo scopo dell’intervento normativo d’urgenza che con la formulazione letterale della disposizione.

Formula al riguardo il seguente quesito di diritto: “premesso che l’Agenzia aveva liquidato le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 34, per ritardato versamento dell’Iran per l’anno 2004, mentre la contribuente invocava una sanzione ridotta a titolo di ravvedimento D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13, lamentando in appello che il D.L. n. 106 del 1995, art. 1, comma 3 (recte:

106/2005) escludesse il ravvedimento solo per l’omesso versamento dell’IRAP, dica codesta Suprema Corte se alla presente fattispecie si applichi o no la norma giuridica, ricavata dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 3, conv. con mod. in L. 31 luglio 2005, n. 156, secondo cui “in caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo, tempestivo e integrale, dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativo al periodo di imposta 2004, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste per il ravvedimento D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13 e D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 2, comma 2″, anzichè la diversa e inesistente norma concretamente applicata dalla C.T. di secondo grado, per la quale soltanto in caso di omissione del versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativo al periodo di imposta 2004, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste per il ravvedimento D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13 e D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 2, comma 2”.

5. Con i primi tre motivi di ricorso incidentale condizionato la contribuente deduce violazione di legge in relazione al rigetto delle preliminari eccezioni con le quali si contestava la legittimità della cartella, rispettivamente, per mancanza della sottoscrizione dell’indicazione del responsabile del procedimento; per difetto di motivazione e per violazione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3.

Con il quarto motivo deduce inoltre violazione dell’art. 10 st.

contr., che esclude possano erogarsi sanzioni “quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

6. E’ fondato il ricorso principale.

A norma del D.L. 17 giugno 2005, n. 156, art. 1, comma 3, conv. con modif. dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, “in caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d’imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni, nonchè del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2 e successive modificazioni”.

Non può dubitarsi che la norma, testualmente riferita a un periodo d’imposta limitato e ben definito (Irap dovuta per l’anno 2004 e versamenti in acconto e a saldo dovuti per la stessa imposta nell’anno successivo), sia correlata nella sua genesi alla contingente pendenza, in quello stesso periodo, della questione pregiudiziale rimessa avanti la Corte di Giustizia C.E. in ordine alla compatibilità dell’Irap con l’ordinamento comunitario e, segnatamente, con l’art. 33 della sesta direttiva Iva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE. Si riteneva evidentemente da parte del legislatore che l’attesa o la speranza di una pronuncia della Corte europea che ne sancisse l’illegittimità (pronuncia che come noto poi non vi è stata, essendo stata data alla questione soluzione opposta:

C.G.C.E. 3 ottobre 2006, in causa C-475/03) potesse spingere i contribuenti alla violazione dell’obbligo d’imposta e con la prevista esclusione dell’applicabilità della riduzione delle sanzioni D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13, si voleva a tanto contrapporre un disincentivo.

Una tale ratio però non giustifica l’interpretazione restrittiva data alla norma dalla Corte territoriale, secondo cui solo la totale omissione del pagamento dell’imposta potrebbe rivelare un tale intento strumentale e giustificherebbe l’applicazione della norma di sfavore.

Non si vede infatti ragione alcuna per la quale un adempimento parziale (magari anche di una piccola parte dell’imposta dovuta) dovrebbe escluderne l’esistenza. L’opposta lettura, inoltre, richiederebbe l’individuazione di un discrimine arbitrario di cui non è traccia nella norma, la quale invero nell’ampia locuzione utilizzata per la definizione del comportamento considerato (“violazione dell’obbligo di versamento”) non distingue tra Inadempimento parziale o totale, nè postula alcun limite quantitativo, nè ancora lascia margine alcuno per una verifica caso per caso (pressochè impossibile) dei motivi soggettivi che hanno condotto alla detta violazione.

In tale contesto, pertanto, a seguire l’esegesi accolta dal giudice a quo, si perverrebbe ad esiti applicativi del tutto incerti e di fatto potenzialmente in grado di svuotare di contenuto la norma ed eluderne le finalità.

7. Tutti i motivi posti a fondamento del ricorso incidentale sono inammissibili per violazione dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 1/7/2009, e quindi prima del 4/7/2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma indicata, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) (cfr. Sez. U, n. 20360/2007; v. anche ex multis Cass. n. 24597/2014).

La ricorrente incidentale ha infatti omesso la formulazione di idonei quesiti di diritto, richiesta a pena di inammissibilità nei casi di impugnazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto. Risulta altresì omesso il momento di sintesi richiesto per i motivi dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per i quali è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

8. In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., negli stessi termini in cui è stata decisa dal giudice di primo grado, ossia con la riduzione, in accoglimento parziale del ricorso introduttivo, della pretesa di cui all’impugnata cartella per l’importo corrispondente alla sanzione e agli interessi già versati dalla ricorrente.

La natura della controversia e le peculiarità della vicenda processuale inducono a compensare tra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio di merito.

Per il criterio della soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, riduce la pretesa di cui all’impugnata cartella dell’importo corrispondente alla sanzione e agli interessi già versati dalla ricorrente; compensa le spese dei giudizi di merito;

condanna la società contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuna delle controparti, in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate e oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori come per legge per Equitalia.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA