Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13390 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13390 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Benaco Banca Credito Cooperativo Costermano soc. coop. a r.I., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Sicilia 66, presso lo studio
dell’avv. Roberto Tienghi, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Francesco
Giuliani e Edoardo Belli Contarini, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
n.31/15/11 depositata il 28/2/2011 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/4/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 18597/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/05/2013

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola ;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Benaco Banca Credito Cooperativo Costermano soc.

epigrafe, recante il rigetto dell’appello incidentale proposto dalla contribuente
contro la sentenza della CTP di Verona n. 60/4/2009 che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap per
gli anni 2003 e 2004.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia
delle Entrate.I1 relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/4/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla
relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’rt. 3 della L. 289/2002, 2 comma 21 L.
350/2003, 2 legge regione veneto 34/2002 e 2 della L. regione veneto 38/2003 e degli
artt. 16 e 45 del d.lgs 446/97 laddove la CTR ha ritenuto applicabile l’aliquota kap
del 4.75%.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 5867 del 13/04/2012) secondo cui, in tema di IRAP, non è dovuta alcuna maggiorazione sull’aliquota prevista dalla legge statale che le Regioni abbiano eventualmente stabilito per il periodo d’imposta successivo al 2002, poiché l’art. 3, Comma primo,
lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l’art. 2, comma 21, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, hanno disposto, per detto periodo, la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote in vigore per l’anno 2002. Né tale sospensione può dirsi esclusa per effetto del comma 22 dell’art. 2 citato, che consente l’applicazione della
tassa sulla base delle disposizioni adottate dalla legislazione regionale, poiché l’indicata previsione si riferisce alle sole disposizioni regionali non conformi a quelle sta-

Corte Suprema di Cassazione – VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 18597/11

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coop. a r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in

tali, tra le quali non rientra quella che dispone la variazione dell’aliquota, essendo
questo potere espressamente riconosciuto alle Regioni dall’art. 16 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al

384 c.p.c., decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dall’istituto bancario
alla CTP di Verona avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 2003
2004
La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dall’istituto bancario

avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap

relativa agli anni 2003 e 2004, compensando tra le parti le spese
Così deciso in Roma, 17/4/2013.

ntero giudizio.

motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.

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