Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13390 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36186-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ROMA TERMINAL CONTAINER SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3009/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento relativo alla rettifica della rendita catastale proposta con DOCFA di alcuni immobili esistenti nell’area portuale di Civitavecchia, per i quali la parte contribuente – concessionaria di area demaniale marittima aveva proposto la categoria B/4 (uffici pubblici) a due di essi e quella E/1 (stazioni di servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei) al terzo e per i quali l’Ufficio ha invece assegnato a tutti e tre la categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo non adeguatamente motivato l’avviso di accertamento impugnato: in particolare suscita perplessità la caratteristica privata attribuita agli immobili, in considerazione della destinazione degli stessi ad un pubblico servizio; unità immobiliari per una parte delle quali la stessa Agenzia riconosce la possibilità di diversa classificazione.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 652 del 1939, art. 10, del D.P.R. n. 1142 del 1949, del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, in quanto gli avvisi di accertamento impugnati sarebbero sufficientemente motivati perchè scaturiti a seguito di procedura DOCFA e i dati fattuali indicati nella DOCFA non sono stati in alcun modo disattesi e inoltre, trattandosi di immobili speciali (presenti su area demaniale ed adibiti a servizi portuali) la stima diretta è propria degli immobili, come quello di specie, inquadrabili nella categoria del gruppo D;

ritenuto che il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte:

in tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass. n. 30166 del 2019); in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (la Cassazione ha affermato l’enunciato principio in una fattispecie in cui l’accatastamento operato dall’Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell’immobile, così come risultanti dall’elaborato DOCFA presentato: Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018);

in caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l’attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, R.D.L. n. 652 del 1939, ex art. 10, conv. in L. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (Cass. n. 7854 del 2020; Cass. n. 6554 del 2020);

in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass. n. 6554 del 2020; Cass. n. 8529 del 2019);

ritenuto che nella specie la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto non sufficientemente motivato l’avviso di accertamento senza considerare che, poichè la procedura DOCFA è fortemente collaborativa e partecipativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati fattuali oggettivi e della classe attribuita quando, come nel caso di specie, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e la differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni e dall’altro che, trattandosi di immobile a destinazione speciale (collocato in area demaniale e adibito a servizi portuali), è legittimo il ricorso al criterio “stima diretta”, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione delle risultanze documentali in suo possesso, non potendosi pretendere, per immobili di suddette categorie speciali, l’individuazione di immobili realmente simili con i quali effettuare una comparazione effettivamente attendibile; deve peraltro evidenziarsi che la finalità latamente pubblicistica degli immobili non è incompatibile con una attività privatistica svolta dagli stessi diretta ad un fine di lucro (Cass. n. 24078 del 2020).

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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