Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13390 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14889/2009 proposto da:

I.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato MASI DAMIANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORSA Valerio, giusta mandato a

margine del ricorso ex art. 35;

– ricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI

LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 51/2009 del TRIBUNALE di LECCE del 9/03/09,

depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Premesso che:

I.H. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata declinata la competenza del Tribunale di Lecce e indicata quella del Tribunale di Bari.

Ritenuto che: il ricorso è inammissibile in quanto il motivo attinente alla competenza non è corredato dal prescritto quesito di diritto, essendo per contro principio già affermato quello secondo cui anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c., proposta in regime di applicabilità della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del citato D.Lgs.. L’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. può rendere la statuizione sulla competenza, non è incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale è funzionale all’immediata percezione da parte della S.C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, così da rendere più agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1) (Cassazione civile, sez. 3^, 26 giugno 2008, n. 17536).

La difesa di parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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