Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1339 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 25/01/2010), n.1339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

P.A., nella qualità di legale rapp.te della Planitalia

Society For Engineering s.r.l.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 42/7/2007 depositata l’8/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.A., nella qualità di legale rapp.te della Planitalia Society For Engineering s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 543/5/2003 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) IVA 1995.

La CTR affermava la nullità insanabile della notifica in quanto non effettuata previamente alla Società e, in mancanza legale rapp.te della stessa.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il Presidente ha fissato l’udienza del 22/10/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nella parte in cui la CTR afferma che gli avvisi emessi dall’Ufficio assumono giuridica esistenza con la rituale notificazione.

La censura è fondata. La non definitività dell’avviso di accertamento o rettifica, conseguente ad irrituale notifica dello stesso, non comporta la inesistenza dell’atto medesimo (v. Sent. n. 6476 del 19/03/2007).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.. La CTR non avrebbe ritenuto la nullità della notifica sanata dalla impugnazione della contribuente.

La censura è fondata alla luce del principio secondo il quale (Sez. 5^, Sentenza n. 17762 del 12/12/2002) la notificazione dell’avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l’avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum”, la cui notificazione è preordinata all’impugnazione, e, dall’altro, la D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1 (dettato in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ma applicabile anche in tema di Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 56), richiama espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le “norme stabilite dall’art. 137 cod. proc. civ., e segg.” così rendendo applicabile l’art. 160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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