Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1339 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10879/2019 proposto da:

J.S.W.A., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI

MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

(OMISSIS), Prefettura Di Napoli;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- In data 26 settembre 2018 il prefetto di Napoli ha emesso nei confronti dell’odierno ricorrente decreto di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b, in quanto con provvedimento in pari data del Questore di Napoli gli è stato notificato il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e il giudice di pace di Napoli con ordinanza 24 settembre 2018 ha rigettato l’opposizione.

2.- Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il J. affidandosi a tre motivi. L’Avvocatura, non costituita nei termini, ha depositato atto con il quale chiede di partecipare alla eventuale pubblica udienza. Con memoria ex art. 380 bis c.p.c., il difensore del ricorrente ha evidenziato che è cessata la materia del contendere posto che il TAR di Napoli ha annullato con sentenza del 21.6.2019 il diniego del permesso di soggiorno, e di conseguenza il Prefetto ha annullato in autotutela il provvedimento di espulsione in oggetto. Al ricorrente è già stato rilasciato permesso di soggiorno a validità illimitata (soggiornanti lungo periodo UE). Il procuratore del ricorrente chiede che si dichiari cessata la materia del contendere con favore di spese, data la soccombenza virtuale della Prefettura. Le affermazioni della memoria sono supportate da documentazione attestante il rilascio di un permesso di soggiorno e l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.

3.- Il ricorso è quindi da esaminare solo al fine di stabilire se vi è soccombenza virtuale dell’amministrazione. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Si lamenta che il giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sulla incidenza dei legami familiari dell’interessato e segnatamente sulla posizione dei suoi figli minori. Si deduce che l’interessato nel ricorso in opposizione ha rappresentato di avere esercitato il diritto all’unità familiare ed ottenuto il ricongiungimento con moglie e tre figli minori, entrati in Italia il 5.5.2018 e che pertanto il decreto di espulsione era illegittimo in quanto non valutava l’incidenza dei legami familiari. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, prevede infatti che nell’adottare il provvedimento di espulsione si debba dare contezza della natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato. Inoltre il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 comma 3, richiede la primaria considerazione degli interessi dei minori. Con il secondo motivo si lamenta un error in iudicando per violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 2, 13, nonchè dell’art. 12, comma 3, della direttiva 2008/115/CE. La parte deduce che il decreto di espulsione non è stato tradotto in una lingua a lui conosciuta e cioè l’urdu, ma soltanto in inglese. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si deduce che già in ricorso si era evidenziato come una eventuale espulsione del soggetto verso il Pakistan violerebbe il principio di non respingimento in ragione della situazione in cui versa attualmente il paese di origine.

Il primo motivo si presentava fondato e ciò basta a determinare la soccombenza virtuale.

Nella ordinanza del giudice di pace non è stato considerato il profilo della tutela dei legami familiari, che pure l’interessato ha messo in evidenza nel suo ricorso.

L’art. 13 cit., comma 2 bis, prevede infatti una tutela rafforzata dei legami familiari, di cui si deve tenere conto nel decreto d’espulsione e il giudice di merito investito della opposizione è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base dell’esame dei vari elementi dedotti a sostegno della relazione affettiva, che, in presenza di figli minori, dovrà tenere conto anche della difficoltà che la distanza con il paese di origine determina per mantenere la relazione affettiva con il figlio, tenuto conto della sua età e della relativa normale limitazione di autonomia negli spostamenti che da ciò deriva (Cass. 19/06/2020, n. 11955; Cass. sez. I, 22/01/2019, n. 1665)

Ne consegue la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese delle amministrazioni intimate, in solido.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna le parti intimate in solido alle spese del giudizio che liquida in Euro 2.100,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge, spese distratte in favore dell’avv. Migliaccio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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