Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1339 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 22/01/2020), n.1339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 31997-2018 proposto da:

H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso

lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANLUCA VITALE;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI NOVARA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 25 settembre 2018, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di H.R., nativo del Bangladesh, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, senza fissare l’udienza di comparizione delle parti invocata dal ricorrente, ritenne che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, H.R. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, comma 11, ed art. 8, comma 2, nonchè della Direttiva2013/32/UE, art. 16, – omessa fissazione dell’udienza di comparizione personale”. Si ascrive al tribunale torinese di avere omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge, nonostante la espressa, corrispondente istanza del ricorrente e la indisponibilità della videoregistrazione del suo colloquio avanti la Commissione territoriale;

1.1. Il secondo motivo deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 – falsa applicazione di norme di diritto – rilevanza del rischio di danno grave ascrivibile a soggetti non statuali ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria”, censurandosi il decreto impugnato nella parte in cui aveva negato la protezione sussidiaria giudicando la corrispondente richiesta motivata da ragioni di carattere privatistico;

1.2. Il terzo motivo prospetta “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 32, comma 3, nonchè al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria”, criticandosi il medesimo decreto nella parte in cui gli aveva negato il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto ripetutamente modo di affermare che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 33142 del 2018; Cass. n. 1008 del 2019; Cass. n. 3244 del 2019; Cass. n. 3248 del 2019; Cass. 4122 del 2019; Cass. n. 5345 del 2019; Cass. n. 30759 del 2019; Cass. n. 30962 del 2019).

2.1. Peraltro, Cass. n. 32029 del 2018 ha precisato che l’appena riportato principio è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

2.2. Il tribunale torinese, dunque, ha errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione, malgrado la corrispondente istanza dell’odierno ricorrente.

3. Va, pertanto, accolto il suddetto motivo, con evidente assorbimento degli altri, e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, statuendo, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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