Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1339 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1339 Anno 2018
Presidente: DE MASI ORONZO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
sul ricorso 1749-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
1

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD RAPPRESENTANZA GENERALE
PER.

L’ITALIA

elettivamente

in

persona

domiciliato

del
in

suo

ROMA

Funzionario,
VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
SCIUTO,

che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 19/01/2018

all’avvocato CARLO SCOFONE giusta delega a margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM.TRIB.REG.
MILANO, depositata il 22/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ORONZO DE MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato SCIUTO che si
riporta agli atti.

udienza del 09/01/2018 dal Presidente e Relatore Dott.

FATTI DI CAUSA

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate
sull’istanza di rimborso presentata da Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per
l’Italia (per brevità Zurich Insurance) a seguito della registrazione, con applicazione
dell’imposta proporzionale, e non fissa, del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, concesso
dal Tribunale di Milano per il recupero di quanto corrisposto all’Amministrazione finanziaria,

garanzia della restituzione totale o parziale delle somme versate alla contribuente a titolo di
eccedenza d’imposta (iva), per gli anni 1996 e 1997, ex art. 38 bis, D.P.R. n. 633 del 1972,
escusse dalla Agenzia delle Entrate di Spoleto.
La CTR della Lombardia, con sentenza n. 58/14/12, depositata il 22/5/2012, rigettava il
gravame erariale e confermava la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente,
rilevando che “l’ingiunzione di pagamento ottenuta nei confronti del debitore principale per il
recupero delle somme corrisposte all’Amministrazione ha il medesimo

«petitum» e la

medesima <

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