Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1339 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5244-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SAN VALENTINO 21, presso l’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. N. (OMISSIS), in persona del Curatore

avv. CARBONE CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO

FUSCO 104, presso l’avvocato ANTONIO CAIAFA, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5470/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. CRISTIANO MAGDA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FABRIZIO CARBONETTI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. CAIAFA che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per: improcedibile, in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) (in seguito (OMISSIS)) s.r.l. contro la sentenza del tribunale di Velletri dichiarativa del suo fallimento.

La corte del merito ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della reclamante, non escluso dalla rinuncia dell’unica creditrice istante, intervenuta in data successiva alla sentenza di fallimento, rilevando: che il corposo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, prodotto dal curatore nel grado, evidenziava una serie di debiti fiscali della fallita, di notevole importo, nonchè l’inattendibilità dei bilanci da questa prodotti; che, inoltre, l’insolvenza si desumeva dagli ulteriori documenti pervenuti al curatore dopo la prima udienza e da questi allegati alla memoria istruttoria del 28.10.2011, fra i quali una cartella esattoriale fondata su numerosi decreti ingiuntivi notificati ad (OMISSIS) dall’INPS, per omesso versamento di contributi, ed un’altra cartella, per oltre 500.000 Euro, relativa a crediti INAIL.

La sentenza, pubblicata il 16.12.011, è stata impugnata dalla soccombente. con ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, cui il curatore del Fallimento ha resistito con controricorso.

La creditrice istante non ha svolto attività difensiva.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va preliminarmente respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dal curatore, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c., per il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, atteso che l’esame di detto fascicolo non risulta indispensabile per la decisione (Cass. n. 5108/011).

2) Con il primo motivo, che denuncia violazione del principio del contraddittorio e della L.Fall., art. 24, (OMISSIS) lamenta di non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa, non avendo usufruito di un termine per esaminare i documenti allegati dal curatore alla memoria istruttoria del 28.10.011, di cui ha avuto conoscenza solo all’udienza di discussione, tenutasi l’8.11.011.

2.1) Col secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, essendo la decisione fondata su un processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell’Agenzia delle Entrate che – costituendo atto meramente ricognitivo dell’attività compiuta in sede di ispezione, il cui contenuto si esaurisce nell’acquisizione di elementi utili ai fini del successivo accertamento ed all’eventuale irrogazione di sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria – è privo di valenza probatoria dell’esistenza dei debiti tributari in esso ipotizzati.

2.2) Con il terzo motivo, che denuncia ulteriore vizio di motivazione, (OMISSIS) rimprovera al giudice del reclamo di essersi limitato ad affermare che i debiti fiscali accertati nel corso dell’ispezione dimostravano lo stato di insolvenza, omettendo di valutare se, alla luce delle risultanze del bilancio depositato e tenuto conto che quei debiti non erano ancora concretamente venuti ad esistenza nè erano stati determinati nel loro esatto ammontare, essa ricorrente non versasse in un mero stato di temporanea incapacità di adempiere.

3) Il primo motivo, ancor prima che infondato (in quanto non risulta che all’udienza di discussione la ricorrente abbia chiesto un rinvio per poter esaminare i nuovi documenti prodotti dalla controparte e che la richiesta sia stata respinta), va dichiarato inammissibile.

Va infatti rilevato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte (cfr, da ultimo, Cass. nn. 26831/014, 6330/014), la denuncia di vizi attinenti all’asserita violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della violazione denunciata: ne consegue che (OMISSIS) non poteva limitarsi a lamentare di non aver usufruito di un termine per l’esame dei documenti, ma avrebbe dovuto specificare tempestivamente (ovvero sin dalla proposizione del ricorso, anzichè tardivamente, e parzialmente, nella sola memoria illustrativa) quali difese non aveva potuto svolgere per il fatto che l’udienza non era stata rinviata a tal fine.

5) Poichè la corte territoriale ha desunto la sussistenza dello stato di insolvenza anche da quei documenti (due cartelle esattoriali insolute, di ammontare superiore ai 717.000 Euro, per omesso versamento dei contributi INPS ed INAIL, la prima delle quali fondata su numerosi decreti ingiuntivi), restano assorbiti i successivi motivi di ricorso, entrambi fondati sull’errato presupposto che la decisione sia stata assunta sulla scorta del solo processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso ed assorbiti il secondo ed il terzo motivo; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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