Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13389 del 30/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 30/06/2016), n.13389
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9041/2010 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA
MARGHERITA 244, presso lo studio dell’avvocato EMILIO RINALDI, che
la rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA GERIT SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 38/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 25/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
S.E. proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo di veicolo emesso a suo carico da Equitalia per il mancato pagamento di Euro 57,04 al Consorzio di Bonifica, di Euro 37 e di Euro 3,91 dovuti al Tribunale di Roma, di Euro 214 per debito tributario.
Contro il preavviso di fermo la contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza n. 383 del 2007 lo rigettava, osservando che il ricorso svolgeva esclusivamente censure di merito in ordine agli atti impositivi che avevano preceduto l’impugnato preavviso di fermo.
La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma che con sentenza del 25.2.2009 lo dichiarava inammissibile per mancanza di motivi specifici di impugnazione, poichè le considerazioni svolte dalla contribuente, con l’atto di appello redatto personalmente, non avevano alcuna attinenza con la ratio decidendi adottata dal giudice di primo grado.
Contro la sentenza di appello il difensore ricorre formulando le seguenti censure: 1) omessa motivazione circa gli effettivi motivi della sentenza appellata ed erronea interpretazione della stessa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per inosservanza del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Equitalia Gerit spa non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (25.2.2009).
2. Il secondo motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, avente contenuto tautologico, poichè chiede di dichiarare se sia conforme all’ordinamento giuridico la sentenza che affermi l’inammissibilità dell’appello “sul rilievo che tale atto non contenga censure alla sentenza impugnata quando invece evidenzi critiche alla motivazione di rigetto della domanda”; il motivo di ricorso è ulteriormente inammissibile per contraddittorietà poichè denuncia un error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., invocando la ragione di ricorso prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativa al diverso vizio di violazione di norma di diritto sostanziale, ed ulteriormente deducendo, nella articolazione del motivo, il vizio,ancora diverso, di omessa motivazione.
Nessuna pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016