Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13389 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32693-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS, 101, presso lo studio dell’avvocato RITA MONACO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1930/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una intimazione di pagamento con la quale si intimava il pagamento della somma di Euro 82.499.,73 Euro, ritenendo fondato il motivo di impugnazione relativo alla sussistenza di un termine di prescrizione di cinque anni;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabile la prescrizione di cinque anni, inferiore rispetto al tempo compreso fra i 7 e i 10 anni, che è trascorso dalla notifica delle cartelle di pagamento al momento della notifica dell’intimazione di pagamento;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2945,2946 e 2948 c.c. in quanto la prescrizione dei tributi si compie in dieci anni.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità, contenuta nel controricorso e ribadita nella memoria, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per avere l’Agenzia prospettato in Cassazione questioni nuove in quanto non comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello. Infatti, secondo questa Corte, la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso con conseguente ampliamento del “thema decidendum” (Cass. n. 25863 del 2018): nella specie il thema decidendum sottoposto alla Corte d’appello riguardava pur sempre il problema della prescrizione dei singoli crediti tributari, ossia lo stesso che nella questione sottoposta oggi a questa Corte, ove al più, anche a voler accedere alla tesi del contro ricorrente, è cambiata solo la prospettazione giuridica della questione.

Nel merito il motivo è fondato, nei limiti e nei termini che seguono.

Infatti, questa Corte ha affermato che:

il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020);

il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c. (previsto solo per i diritti per i quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato), si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016);

in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. (Cass. n. 24679 del 2011);

“2.1 Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, stabilisce che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. A sua volta l’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, afferma che “si prescrivono in cinque anni:…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

2.2. Questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (cfr. Cass. 12715/ 2016 e 12715/2009).

2.3 E’ stato altresì precisato in materia di interessi che ” gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948 c.c., n. 4″ (Cass. 30901/2019,14049/2006).

2.4 La Commissione Tributaria Regionale, nel riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all’accertamento del tributo e degli interessi; si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati” (Cass. n. 20955 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha affermato genericamente che la prescrizione si compie in cinque anni, senza distinguere in ragione delle diverse imposte oggetto delle cartelle di pagamento sottese all’impugnata cartella di pagamento e senza distinguere tra le imposte e i rispettivi eventuali interessi (di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata e che si prescrivono in cinque anni) e sanzioni (di cui invece si fa menzione nella sentenza impugnata e che si prescrivono in cinque anni), ritenendo genericamente ed erroneamente che, a prescindere dalla tipologia di tributo, la prescrizione si compia sempre in cinque anni a meno che sia intervenuta una sentenza definitiva, così travisando il principio espresso da Cass. SU n. 23397 del 2016, secondo cui invece l’assenza del giudicato non riduce la prescrizione da dieci a cinque anni qualora il termine originariamente previsto sia – come nel caso dei tributi erariali di dieci anni.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA