Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13389 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. II, 17/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28753/2005 proposto da:

M.H. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 14, presso lo studio

dell’avvocato COSTA Michele, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MULSER Alfredo;

– ricorrente –

contro

K.H.;

– intimato –

sul ricorso 531/2006 proposto da:

K.H. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GRUNER MICHAEL;

– controricorrente e ricorrente incidentale subordinato –

contro

M.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO

DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MULSER ALFRED;

– controricorrente al ricorso incidentale subordinato –

avverso la sentenza non definitiva n. 176/2004 depositata il 6/9/04 e

la sentenza definitiva n. 157/2005 della CORTE DI APPELLO DI TRENTO

SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il 07/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Costa Michele difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Carlo Albini con delega depositata in udienza dell’Avv.

Luigi Manzi difensore dei resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

K.H., proprietario della p.f. 27/7 e della p.ed. 1828 in P.T. 1281/11 C.C. Dodiciville, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano M.H., proprietaria delle confinanti p.f. 27/6 e p.ed. 1789 in P.T. 1275/11 C.C. Dodiciville, deducendo che: nell’anno 1997 la convenuta avrebbe realizzato una piscina sulla p.f. 27/6 nella zona confinante con la p.f. 27/7 di proprietà dell’istante, eseguendo lavori di movimentazione della terra di considerevoli dimensioni ed elevando notevolmente il livello del piano di campagna; sul confine con la p.f. 34/1 C.C. Dodiciville di proprietà di un’altra vicina, Me.Do., sarebbe stato costruito un muro di sostegno, mentre sul confine con il fondo della parte attrice la parete del garage sarebbe stata in parte usata come muro di sostegno e, per la rimanente parte, sarebbe stata realizzata una scarpata;sia l’innalzamento del terreno che la piscina violerebbero le distanze minime di 10 m tra le costruzioni e di 5 m dal confine del fondo previste dalle norme di attuazione del piano urbanistico del Comune di Bolzano, nonchè la distanza minima di 5 m dal confine pattuita contrattualmente dai predecessori delle parti nel contratto di compravendita dd. 21.7.1950.

Pertanto, l’attore chiedeva la qualificazione dell’innalzamento del terreno intrapreso dalla convenuta, comprensivo di piscina, come costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c., l’accertamento dell’illiceità dei lavori di costruzione in conseguenza della violazione delle distanze e la condanna al ripristino dei luoghi.

La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, instava per l’accertamento della comunione di quella parte del muro del garage dell’attore su cui appoggerebbe l’innalzamento del terreno.

Con sentenza n. 575/03 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall’attore, ritenendo che l’innalzamento del terreno – accertato in cm. 45 – non poteva essere qualificato come costruzione per la esiguità e la inidoneità a pregiudicare l’apporto di aria e luce.

Con sentenza non definitiva del 30 giugno 2004 la Corte di appello di Trento sez. distaccata di Bolzano, in riforma della decisione impugnata dall’attore, accoglieva la domanda, peraltro condannando la convenuta a rimuovere e abbassare di 70 cm. le costruzioni realizzate nella zona di confine a ovest del garage fino a una distanza di 5 metri dal confine, mentre era ritenuta legittima la costruzione realizzata in appoggio sul muro a nord del garage dell’attore, ai sensi dell’art. 874 cod. civ., la cui disciplina trovava applicazione in virtù del richiamo di cui all’art. 3, lett. h) norme di attuazione del piano urbanistico del Comune di Bolzano.

Con separata ordinanza era disposta la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell’indennità ex art. 874 cod. civ., che era stabilita con la sentenza definitiva n. 157 /05 la quale regolava le spese del giudizio che per i 3/4 erano poste a carico della convenuta e per il residuo erano compensate.

Con la sentenza non definitiva i Giudici di appello ritenevano che l’innalzamento artificiale del terreno realizzato per la costruzione della piscina in esso interrata e del pozzo per il contenimento della copertura della piscina erano da considerarsi costruzioni, dovendo ritenersi accertato in base ai rilevi compiuti dal consulente, che – seppure non potesse essere determinato l’originario piano l’innalzamento artificiale del terreno fosse da determinarsi in 70-80 cm.: il che comportava la violazione della distanza di metri cinque dal confine prescritta dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente nella zona B5, in cui erano ubicati gli immobili in questione, dovendo al riguardo considerarsi il carattere vincolante delle norme dei regolamenti locali che hanno lo scopo non tanto di evitare intercapedini dannose quanto piuttosto di garantire un regolare sviluppo urbanistico, mentre nessuna rilevanza poteva attribuirsi a quanto previsto dalla circolare dell’Ufficio degli affari legali dell’urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano sui limiti del rispetto delle distanze, trattandosi di un atto di amministrazione interna privo di effetti immediati nei rapporti civilistici.

Avverso le predette decisioni propone ricorso per cassazione M.H. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimato proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo, illustrato da memoria.

La M. ha proposto controricorso al ricorso incidentale

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 873 cod. civ., e della circolare dell’ufficio degli affari legali dell’urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano del 30-3-1994, censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto provato nella misura di 70-80 l’innalzamento del terreno: la motivazione della sentenza si basava su una mera presupposizione formulata dal consulente tecnico d’ufficio, non tenendo conto di quanto rilevato dallo stesso ctu e dal consulente di parte M., secondo i quali i rilievi del sopralluogo corrispondevano al progetto concessionato, atteso che il livello del piano di campagna accertato era identico a quello del progetto ed era risultato pari a 45 cm.

mentre del tutto irrilevante nella presente causa era l’altezza del muro di sostegno fra il confine M. – Me..

Doveva trovare applicazione la circolare della Provincia Autonoma di Bolzano del 30-3-1994, secondo cui non costituiscono costruzioni gli innalzamenti di terreno se realizzati, come nella specie, con un angolo di scarpata inferiore a 45: si trattava di modestissima opera che non poteva qualificarsi come costruzione.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la sentenza non ha dato per presupposta la circostanza relativa all’innalzamento del terreno pari a 70.80 citi. ma è pervenuta a tale conclusione a seguito della valutazione di una serie di dati obbiettivi acquisiti, indicando gli elementi in base ai quali ha fondato il convincimento in ordine alla misura dell’innalzamento artificiale del terreno: al riguardo, ha verificato che per il sostegno del rialzo del terreno rispetto alla part. f. 34/1 situata nella proprietà della vicina Me., era stato costruito un muro di sostegno di cm.70-80, che prima dell’innalzamento del terreno il muro del garage sul lato nord era incontestabilmente libero e che il vecchio muretto di recinzione basato su degli zoccoli – che sul lato ovest è collegato al muro del garage e si estende lungo il confine tra la due pp. ff. 27/6 e 27/7, è alto solo pochi centimetri. Se il riferimento all’altezza del muro del confine con la proprietà della vicina era correttamente compiuto al limitato fine di acquisire un elemento presuntivo volto a verificare l’altezza del terreno riportato dalla convenuta per realizzare la piscina, qui occorre sottolineare che il procedimento logico giuridico seguito dalla sentenza impugnata è immune da vizi, dovendo ricordarsi che con riferimento al vizio di motivazione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 67394/2010).

Nella specie, le doglianze si risolvono nella censura della valutazione del valore probatorio degli elementi presuntivi in base ai quali la ricorrente formula una ricostruzione di fatti difforme da quella accolta dalla sentenza impugnata.

Per quel che poi concerne l’omesso esame di quanto avrebbero rilevato il consulente tecnico e quello di parte, il motivo difetta di autosufficienza, dovendo qui ancora ricordarsi che in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento, di una prova o della consulenza tecnica d’ufficio o di parte, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o la prova nella sua integrità ovvero i passi salienti della consulenza tecnica in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove essi fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa: tale onere nella specie non è stato ottemperato dalla ricorrente. E, avendo verificato che – realizzato il rialzo del terreno – in esso era stata poi interrata la piscina e su di esso costruito altresì il pozzo per il contenimento della copertura della piscina, la sentenza ha correttamente qualificato come costruzione, secondo la previsione di cui all’art. 873 cod. civ., le opere realizzate dalla convenuta a stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera.

Infine,va considerato che le circolari amministrative, costituendo espressione della potestà di indirizzare e disciplinare in modo uniforme l’attività dell’Amministrazione, non sono fonte di diritto nè hanno alcuna efficacia nell’interpretazione della legge.

Con il secondo motivo la ricorrente,lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in specie dell’art. 872 c.c., comma 2 e art. 873 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva ritenuto l’applicabilità delle norme citate anche quando, come nella specie, non siano create intercapedini dannose, tenuto conto che la finalità perseguita dall’art. 873 cod. civ., è quella di impedire che si formino e il giudice deve verificarne l’ esistenza: nella specie non potevano trovare applicazione l’art. 873 cod. civ., nè tanto meno l’art. 872 cod. civ., perchè le opere realizzate non erano suscettibili di creare intercapedini dannose.

Con il terzo motivo la ricorrente,lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in specie dell’art. 872 c.c., comma 2, art. 873 cod. civ., art. 17, lett. d) disposizioni di attuazione del p.u.c. di Bolzano, pubblicate nel B.U. Regione Trentino Alto Adige del 30-5-1995, art. 16 lett. d) disposizioni di attuazione del p.u.c. di Bolzano, pubblicate nel B.U. Regione Trentino Alto Adige del 1-8-200, deduce che le norme dei regolamenti locali che stabiliscono le distanze delle costruzioni dal confine per finalità diverse da quelle di tutela dell’igiene, della salubrità e della sicurezza non legittimano la tutela ripristinatoria in quanto non sono integrative delle disposizioni civilistiche che prevedono esclusivamente le distanze fra le costruzioni.

Il secondo e il terzo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza ha correttamente ritenuto la violazione delle distanze legali prescritte dallo strumento urbanistico, indipendentemente dalla creazione di intercapedini dannose. Ed invero, va osservato che le norme dei regolamenti locali che prescrivono nelle costruzioni distanze maggiori di quelle previste dal codice civile fissandole in relazione al confine, anzichè direttamente fra le costruzioni medesime, hanno anche esse carattere integrativo della disciplina del codice civile, con la conseguenza che la loro violazione da diritto a pretendere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni (Cass. 8848/2004; 14351/2000); d’altra parte, in considerazione delle finalità di natura pubblicistica al riguardo perseguite dal legislatore, il giudice non ha alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni e, in particolare, alla formazione di eventuali intercapedini (pericolose o dannose), cfr. Cass. 213/2006;

25225/2006; 8023/1999.

Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in specie dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nonchè insufficiente motivazione) denuncia la mancata compensazione delle spese processuali quando, mentre era stata accolta la domanda riconvenzionale, la domanda di riduzione in pristino proposta dall’attore era stata accolta soltanto in parte.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la scelta di compensare o meno le spese processuali è rimessa al prudente e motivato apprezzamento del giudice, il quale in materia di regolamento delle spese processuali incontra, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., soltanto il divieto di porle a carico della parte integralmente vittoriosa: nella specie, in cui peraltro non sono stati denunciati specifici profili di violazione di legge, la sentenza ha proceduto alla condanna della parte sostanzialmente soccombente ai 3/4 delle spese, essendo stata accertata la denunciata illegittimità delle opere realizzate.

Il ricorso principale va rigettato, mentre è assorbito l’incidentale condizionato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi,rigetta quello principale assorbito l’incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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