Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13389 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14888/2009 proposto da:

E.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 15, presso lo Studio dell’avvocato MASI DAMIANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORSA Valerio, giusta mandato a

margine del ricorso ex art. 35;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI

LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 49/2009 del TRIBUNALE di LECCE del 9/03/09,

depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Premesso che:

E.C.P. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata declinata la competenza del Tribunale di Lecce e indicata quella del Tribunale di Bari.

Ritenuto che: il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore non munito di valida procura, tale non essendo quella rilasciata a margine della domanda introduttiva dal momento che per il giudizio di cassazione è necessaria una procura speciale rilasciata espressamente per il medesimo e in uno degli atti espressamente indicati (Cassazione civile, sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13086).

In ogni caso il ricorso è altresì inammissibile in quanto il motivo attinente alla competenza non è corredato dal prescritto quesito di diritto”.

La difesa di parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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