Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13388 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 30/06/2016), n.13388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 446-2010 proposto da:

D.A.A., D.A.M., D.A.R.,

D.A.L., DE.AN.MA., D.A.G., D.

A.A.M., DE.AN.RA. in qualità di coeredi di

DE.AN.AU. e di V.D.R., elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO NARDI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI MARSICO giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 260/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata l’11/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 3^ motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di processo verbale di constatazione redatto in data 30.9.1998 dalla Guardia di Finanza nei confronti della ditta individuale De.An.Au., esercente attività di produzione di calcestruzzo e lavori edilizi in genere, l’Agenzia delle Entrate di San Severo emetteva un avviso di accertamento a carico di De.

A.A. e della coniuge V.D.R. (dichiarante congiunta) con il quale, in riferimento all’anno di imposta 1996, effettuava diversi rilievi relativi a costi e spese indeducibili, determinando maggiori imposte Irpef, Ilor, contributo al SSN, tassa per l’Europa, interessi e sanzioni, per complessivi Euro 150.190.

Avverso l’avviso di accertamento De.An.Au. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Foggia che con sentenza del 23.11.2005 lo accoglieva, ritenendo illegittima la motivazione dell’atto impositivo effettuata per relationem al processo verbale di constatazione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Bari sez. staccata di Foggia, che con la sentenza n. 260 del 11.11.2008 lo accoglieva parzialmente, annullando l’avviso di accertamento limitatamente al disconoscimento delle spese documentate con schede carburante, che gli accertatori avevano ritenuto non veritiere, ed alla applicazione delle sanzioni, intrasmissibili agli eredi; confermava le restanti riprese.

Contro la sentenza di appello gli eredi di De.An.Au. e V.D.R. propongono ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53 e 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto ammissibile l’appello dell’Ufficio nonostante la mancanza della espressa riproposizione dei dodici punti relativi alle riprese fiscali operate con l’avviso di accertamento, non esaminate dai giudici di merito perchè ritenute assorbite, con conseguente acquiescenza al merito della controversia;

2) nullità della sentenza per ultrapetizione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la mancata riproposizione delle questioni relative alle dodici riprese a tassazione comporta la presunzione di rinuncia alle questioni non accolte o ritenute assorbite; 3) omessa pronuncia o motivazione solo apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale del contribuente relativo alla infondatezza della ripresa a tassazione dell’importo di Lire 19.350.000 riferita a componenti positivi di reddito.

L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato. Deve essere ribadito il principio secondo cui del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non all’appellante; nonostante il generico riferimento alle “questioni ed eccezioni non accolte”, l’onere dell’espressa riproposizione riguarda non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), poichè in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, l’alternativa possibile non è rappresentata dalla riproposizione o dalla rinuncia, bensì dalla impugnazione o dall’acquiescenza, con relativa formazione di giudicato interno. (Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013, Rv. 626218; Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013, Rv. 626218).

Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate, parte soccombente nel giudizio di primo grado, ha appellato la sentenza della Commissione tributaria provinciale contestando la preliminare dichiarazione di nullità dell’avviso di accertamento per vizio di motivazione e chiedendo di dichiarare “legittimo e fondato” l’atto impositivo impugnato dal contribuente (atto di appello Agenzia delle Entrate acquisito agli atti). Era invece onere del contribuente, parte appellata vittoriosa nel giudizio di primo grado, riproporre le questioni di merito dedotte con il ricorso e non espressamente esaminate dal giudice di primo grado perchè ritenute assorbite, come peraltro avvenuto con le controdeduzione depositate nel giudizio di appello contenenti la riproposizione delle censure alle singole riprese fiscali.

2. Il secondo motivo è infondato per le ragioni indicate con il rigetto del primo motivo.

3. Il terzo motivo è infondato con riferimento al contenuto del quesito di diritto, che deduce un error in procedendo per omessa pronuncia, mentre la sentenza impugnata contiene l’espressa pronuncia in ordine alla fondatezza della ripresa a tassazione dell’importo di Euro 19.350.000; l’ulteriore profilo di censura formulato con riguardo al vizio della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile perchè assente dalla articolazione del quesito, pur essendo enunciato nel motivo di ricorso.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata articolato le spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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