Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13388 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13388 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

Data pubblicazione: 29/05/2013

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MCM Manufatti in Cemento e Materiali Edili s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Quintilio Varo 68, presso lo studio dell’avv. Emilia Spinello, rapp.to e difeso dall’avv. Luigi Vannetiello, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
176/2010/2

depositata il 18/5/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola ;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da MCM Manufatti in Cemento e Materiali Edili s.r.l.

contro

l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 18100/11

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l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di

Avellino n. 582/2/1997 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.
5/2 per Irpeg e ilor 1990. 11 ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.
chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/4/2013 per

Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza in quanto l’atto di riassunzione avrebbe fatto riferimento ad un diverso atto di accertamento.
La censura è infondata non rilevando l’eventuale errore sulla esatta identificazione
dell’oggetto del giudizio con contenuto nell’atto di riassunzione, che opera, in relazione al
processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art.
156 cod. proc. civ., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si
intende far proseguire.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 39 del dpr 600/73 nonché
l’omessa motivazione circa un fatto controverso.
La censura è inammissibile stante la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo
comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima
questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che
suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto
intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede
l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale
nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi (Sez. 1, Sentenza n.
19443 del 23/09/2011).
La censura di violazione di legge è altresì inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto

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l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007)
La censura in ordine alla motivazione è comunque infondata avendo la CTR ritenuto insufficiente al fini probatori la presenza di scritture contabili formalmente corrette.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,

plessivi E 6.500,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi C
6.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 17/4/2013.

in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in com-

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