Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13388 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.26/05/2017),  n. 13388

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8771-2015 proposto da:

F.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10052/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/03/2014 R.G.N. 3512/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO PILEGGI;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega orale Avvocato LUIGI

FIORILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 26 marzo 2014 riformava la sentenza del Tribunale di Frosinone con la quale era stato dichiarata l’illegittimità del licenziamento del sig. F.A., con qualifica di quadro intimato dalle Poste italiane s.p.s. per licenziamento collettivo avendo il detto lavoratore i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità (e quindi rientrante nei criteri di scelta) con il conseguente rigetto della domanda del lavoratore.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale osservava che poteva procedersi ad un licenziamento motivato dall’esigenza di ridurre i costi di gestione attraverso una compressione del numero dei dipendenti al fine di rendere l’impresa competitiva. Le esigenze tecnico-produttive dovevano essere valutate in rapporto a tale finalità ed attraverso i criteri di scelta stabiliti dalle parti sociali o in difetto dalla legge. Il criterio di accesso alla pensione per la scelta dei lavoratori da licenziare appariva, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, idoneo e razionale. Altri profili di illegittimità del recesso erano stati genericamente riproposti nella memoria di costituzione per cui non dovevano essere esaminati; mentre in relazione al mantenimento in servizio di circa 100 lavoratori per salvaguardare la funzionalità della struttura operativa si osservava che tale situazione non appariva determinante il quanto il lavoratore pacificamente rientrava nel novero dei licenziabili. Inoltre la comunicazione di recesso aveva consentito di verificare le modalità di applicazione dei criteri di scelta posto che alla Direzione provinciale era stata inviata in anticipo rispetto a quella del recesso.

3. Per la cassazione propone ricorso il F. con sei motivi corredati da memoria; resistono le Poste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. civ. proc., ex art. 360 c.p.c., n. 4 con conseguente violazione dell’art. 112 cod. civ.proc. per omessa pronuncia sulle ragioni della domanda ritenute erroneamente rinunciate perchè ritenute erroneamente non riproposte. Il ricorrente, vittorioso in primo grado, ex art. 346 cod. civ. proc. aveva richiamato in sede di memoria di costituzione le ulteriori ragioni di illegittimità del recesso non esaminato. in prime grado in quanto ritenute assorbite la Corte aveva ritenuto che il richiamo fosse generico e che quindi l’appellato avesse rinunciato all’esame di tali profili di illegittimità.

2. Il motivo appare fondato e pertanto va accolto: dalla, riproduzione della comparsa di costituzione in appello (pp. 8 e 9 del ricorso) emerge che l’appellato, vittorioso in primo grado, ha indicato con chiarezza e con la specificità dovuta i vizi del licenziamento collettivo non esaminati che sono stati dettagliatamente enumerati e che risultano perfettamente comprensibili; pertanto la norma di cui all’art. 346 cod. civ. proc. è stata rispettata e la Corte di appello avrebbe dovuto esaminarli nel merito, il che non è pacificamente avvenuto.

3. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5: si era dedotto il mancato rispetto dei criteri di scelta e la violazione del principio di correttezza e buona fede posto che oltre 100 dipendenti, che pur sarebbero dovuti rientrare nel licenziamento collettivo, erano stati mantenuti in servizio.

4. Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 112 cod. civ. proc. per omessa pronuncia sulla specifica ragione di illegittimità del licenziamento derivante dalla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 comma 9, sotto il profilo della mancata indicazione delle puntuali modalità di applicazione dei criteri di scelta ed in particolare per la mancata inclusione, nella comunicazione in questione, dei nominativi dei 100 dipendenti individuati in base ai criteri di scelta.

5. Il secondo e terzo motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi ed appaiono fondati. Si allega che oltre 100 lavoratori, pur rientrando nell’ambito dei licenziabili alla luce dei criteri di scelta concordati, siano stati “risparmiati” senza che la società abbia allegato in dettaglio le ragioni di tale decisione; la motivazione seguita dalla Corte di appello non appare congrua e corretta in quanto ci si limita sostenere che il lavoratore avrebbe un interesse alla sola applicazione nei suoi confronti dei criteri di scelta ma non all’applicazione di tali criteri nei confronti di altri lavoratori. Si tratta di un’affermazione erronea in quanto nei licenziamenti collettivi esiste un’interdipendenza delle scelte imprenditoriali ed i criteri di scelta possono dirsi soddisfatti se – e solo se – vengano imparzialmente ed equamente applicati nei confronti di tutto il personale interessato, altrimenti perderebbero la loro funzione istituzionale. Conseguentemente la Corte di appello dovrà esaminare nel merito le censure proposte anche in appello sul detto profilo.

6. Con il quarto motivo si allega la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9; la comunicazione ex art. 4 non era stata contestuale rispetto alla data del licenziamento.

7. Il motivo appare inammissibile in quanto non prende neppure in esame le ragioni addotte a pagg. 7 della sentenza impugnata sul punto dell’infondatezza del rilievo qui in discussione avendo la Corte già osservato che la comunicazione è finalizzata al controllo sulle modalità d’applicazione dei criteri stabiliti e che nel caso in esame questo controllo era stato senz’altro possibile (la differenza della data di comunicazione è di una sola settimana) ed inoltre che la comunicazione alla Direzione prov. del lavoro era stata inviata in anticipo rispetto a quella del recesso. Inoltre per costante giurisprudenza di legittimità la contestualità non è mai stata intesa come una sovrapposizione assoluta di date.

8. Gli ultimi due motivi (quinto e sesto) attengono a questioni non esaminate dalla Corte di appello ma riproposte in appello e quindi si intendono assorbiti dall’accoglimento dei motivi prima indicati.

9. Conclusivamente si devono accogliere i primi tre motivi di ricorso, rigettato il quarto, assorbiti gli ultimi due; va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

 

Accoglie i primi tre motivi, rigettato il quarto, assorbiti gli ultimi due, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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